E’ questo il principio affermato nella sentenza n. 11148 depositata il 20 marzo 2012 che ha risolto una questione che tante polemiche aveva suscitato e che, probabilmente, tante ne dovrà ancora suscitare.
La vicenda prende le mosse dal sequestro preventivo di tutti i beni costituenti l’azienda di un’impresa individuale, in quanto ritenuto configurabile il fumus della contravvenzione di cui agli art. 81 cpv. cod. pen. e 1, comma 5, del D. lgs. n. 212/2001, per avere il titolare messo in coltura, in carenza della prescritta autorizzazione, sementi di mais geneticamente modificati in due diversi terreni. In buona sostanza, il sequestro era stato disposto in quanto la coltivazione era avvenuta senza il rispetto delle prescritte autorizzazioni e di determinate procedure.
Contro il provvedimento l’imprenditore propone istanza di riesame ritenendo non configurabile il fumus commissi delicti. Infatti, secondo la difesa, i semi di mais GM messi a coltura avevano formato oggetto di rituale autorizzazione per l’immissione in commercio, debitamente rilasciata dalla Commissione con decisione e iscrivendo le relative varietà nel Catalogo comune europeo. Di tali semi, pertanto, secondo l’imprenditore, doveva ritenersi consentita la libera commercializzazione e la libera messa a coltura. Inoltre, la previsione normativa di cui all’art. 1 del d. lgs. n. 212/2001 – relativa ad una necessaria ulteriore autorizzazione ministeriale – avrebbe introdotto una regola tecnica per l’uso di un prodotto che avrebbe richiesto una previa notifica alla Commissione Europea, adempimento mai effettuato. Da qui la richiesta della difesa dell’imputato di sospendere il procedimento e di sottoporre alla Corte di Giustizia la questione pregiudiziale relativa alla natura della disposizione normativa contestata.
Gli Ermellini, al contrario, non ritengono necessario questo ulteriore passaggio. Infatti, dopo un articolato riepilogo delle norme interne e comunitarie vigenti in materia, la Cassazione evidenzia, in linea con quanto già affermato dalla Corte Costituzionale (sentenza n. 116/2006), la presenza del già richiamato principio di coesistenza in materia. In buona sostanza, la disciplina comunitaria – si legge nella sentenza – si occupa di tutelare l’ambiente, la vita e la salute di uomini, animali e piante, ma consente alla normativa interna la possibilità di adottare le misure più opportune per limitare gli effetti economici connessi alle potenzialità diffusive degli OGM e, quindi, non compromettendo la biodiversità dell’ambiente naturale, così da garantire la libertà di iniziativa economica, il diritto di scelta dei consumatori e la qualità e la tipicità della produzione nazionale.
L’attuazione del principio di coesistenza impone di considerare la specifica autorizzazione di cui all’art. 1, comma 2 del D. lgs. n. 212/2001 come provvedimento ulteriore e diverso rispetto all’autorizzazione conseguita attraverso l’iscrizione di un tipo di sementi GM al Catalogo comune europeo. I giudici di Piazza Cavour chiosano la loro decisione sostenendo che nel caso di iscrizione al Catalogo comune europeo l’autorizzazione è rivolta alla commercializzazione e circolazione degli OGM in ambito comunitario, garantendo la salute dell’uomo, degli animali e delle piante. Al contrario, l’autorizzazione – di competenza delle singole Regioni – richiesta dalla normativa nazionale per la messa in coltura è rivolta a perseguire la finalità che le colture transgeniche vengano introdotte senza pregiudizio per le attività agricole preesistenti.
Da qui il rigetto del ricorso presentato dall’imprenditore e la condanna al pagamento delle spese processuali.
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