NASPI o DIS-COLL sospesa? Ecco come fare ricorso

Hai perso involontariamente il lavoro e hai richiesto all’INPS l’indennità di disoccupazione NASPI o la DIS-COLL (nel caso di lavoratori con contratto di co.co.co.)? Ti sei visto recapitare nei giorni conseguenti alla liquidazione un provvedimento da parte del Centro per l’impiego o dall’INPS che ti comunica la decurtazione, sospensione o addirittura la decadenza del sostegno economico per non aver partecipato alle misure di politiche attive? Devi sapere che se ritieni di non meritare una delle predette sanzioni, puoi ricorrere immediatamente, entro un termine stabilito dalla legge, al Comitato per la condizionalità, ai sensi dell’articolo 21, comma 12, D.Lgs. 150/2015, o al TAR, territorialmente competente.

Ma come fare ricorso in caso di sospensione, riduzione o decadenza della NASPI o DIS-COLL? Qual è la corretta procedura da seguire per impugnare la sanzione e far valere le proprie ragioni? Esiste un modello prestabilito da compilare? Iniziamo immediatamente col dire che nella missiva che riceverai, sono contenute tutte le informazioni necessarie di cui hai bisogno per agire in conformità alle regole, e che ti spiegheremo leggendo le seguenti righe. Ecco quello che devi sapere.

NASPI o DIS-COLL sospesa: il meccanismo di condizionalità

Quando un lavoratore riceve un sostegno al reddito (NASPI o DIS-COLL), ossia una misura di politica passiva, a seguito della perdita involontaria del posto di lavoro, all’atto della domanda s’impegna automaticamente a partecipare ad una serie di politiche attive previste dalla legge con l’obiettivo di reinserire gradualmente il lavoratore disoccupato nel mondo del lavoro.

È chiaro che allorquando lo stesso si sottrae a tali misure, ai sensi dell’art. 21 del D.Lgs. n. 150/2015 scatta il meccanismo di condizionalità che prevede appunto una gradualità delle sanzioni: che vanno dalla decurtazione progressiva del sostegno al reddito (prima per un quarto di mensilità, poi per una mensilità intera), fino alla perdita della prestazione e dello stato di disoccupazione.

Le sanzioni sono applicate, in via generale, quando la persona non si presenta agli appuntamenti concordati con il Centro per l’impiego o non partecipa alle misure di politica attiva concordate o non accetta offerte di lavoro congrue, senza un giustificato motivo.

NASPI o DIS-COLL sospesa: come opporsi alle sanzioni?

Come accennato in premessa, il disoccupato può opporsi in via amministrativa ai provvedimenti adottati dai Centri per l’impiego o dall’INPS rivolgendosi al Comitato per la condizionalità, di cui all’art. 21, co. 12 del D.Lgs. 14 settembre 2015, n.150.

Come? Innanzitutto, il ricorso può essere presentato per due ragioni, ossia:

  1. per motivi di legittimità;
  2. e per motivi di merito.

Il ricorso, inoltre, va presentato entro 30 giorni solari dal ricevimento della sanzione, compilando un modulo (presente sul sito dell’ANPAL) e corredandolo dai seguenti documenti:

  • copia della sanzione del Cpi ricevuta dal/la ricorrente, con indicazione della notifica da parte del Cpi
  • fotocopia del documenti di identità del/la ricorrente
  • pgni altra documentazione utile, ad esempio la copia dei documenti attestanti il giustificato motivo del/la ricorrente; le prove dell’invio da parte del/la ricorrente al Cpi dei documenti attestanti il giustificato motivo, ecc.

Il tutto deve essere inviato al Comitato per la condizionalità via posta elettronica certificata oppure per raccomandata A/R:

NASPI o DIS-COLL sospesa: cosa fare dopo il ricorso?

Una volta presentato regolarmente il ricorso, gli interessati possono presentare al Comitato, entro 20 giorni dalla comunicazione del ricorso stesso, eventuali deduzioni e documenti. Il Comitato, nel riservarsi di disporre gli accertamenti che ritiene utili ai fini della decisione del ricorso, motiva la propria decisione e comunica la stessa al ricorrente, al Centro per l’impiego e ad eventuali altri soggetti interessati, tramite posta elettronica certificata (PEC) o posta elettronica ordinaria.

NASPI o DIS-COLL sospesa: esiti del ricorso

Gli esiti del ricorso possono essere di tre tipi:

  1. ricorso inammissibile, quando il Comitato accerta che non poteva essere proposto, e quindi infondato;
  2. regolarità sanabile, quando il Comitato rileva che vi siano elementi che facciano presumere la possibilità di regolarizzare la posizione dell’interessato, con un termine di regola non superiore a 30 giorni, e quindi di poter continuare a percepire il sostegno economico;
  3. accoglimento del ricorso per motivi di legittimità o per motivi di merito.

Se decorre il termine di 90 giorni senza che il Comitato per la condizionalità si esprima in merito, il ricorso s’intende respinto a tutti gli effetti, e contro il provvedimento impugnato è esperibile il ricorso all’autorità giurisdizionale competente o il ricorso straordinario al Presidente della Repubblica.

Daniele Bonaddio

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