Il Decreto Coesione dello scorso maggio si rivolge anche ai beneficiari Naspi e Dis-coll, i sussidi riconosciuti dall’Inps a fronte della perdita involontaria dell’occupazione. Dispone all’articolo 25 l’iscrizione d’ufficio alla piattaforma SIISL (Sistema informativo per l’inclusione sociale e lavorativa) dei soggetti percettori delle indennità di disoccupazione NASpI (Nuova assicurazione sociale per l’impiego) e DIS-COLL (Disoccupazione per i lavoratori con rapporto di collaborazione coordinata e continuativa).
Allo scopo di facilitare la ricerca di un lavoro da parte dei soggetti destinatari delle prestazioni, infatti è stato previsto nei loro confronti l’estensione del SIISL, già attivo per quanti accedono all’Assegno di Inclusione e al Supporto per la Formazione e il Lavoro.
Le modalità attuative dell’iscrizione automatica al SIISL sono state oggetto del Decreto del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali datato 21 novembre 2024, numero 174.
Il D.M. fissa al 24 novembre la data a partire dalla quale la domanda di NASpI / DIS-COLL (una volta accolta e in pagamento) porta all’iscrizione d’ufficio alla piattaforma SIISL (come confermato dalla news dello scorso 23 novembre, presente sul portale ministeriale “lavoro.gov.it – Stampa e media – Comunicati”).
Dal prossimo 18 dicembre inoltre la piattaforma sarà aperta a tutti i cittadini italiani e stranieri che volontariamente potranno caricare il proprio curriculum vitae e manifestare interesse a svolgere un’attività lavorativa o formativa.
In dettaglio le regole di Naspi e Dis-coll e le novità sull’iscrizione automatico alla piattaforma SIISL
Indice
- Naspi e Dis-coll: iscrizione automatica al portale SIISL
- Fine o sospensione dei sussidi
- Precompilazione del Curriculum vitae
- Dati di contatto dei percettori di NASpI e DIS-COLL
- Attività successive sulla piattaforma SIISL
- Vedere le offerte di lavoro online
- Pubblicazione delle offerte di lavoro
- Iscrizione volontaria dal 18 dicembre 2024
- Comunicazione tra richiedenti lavoro e aziende
- Ricerca corsi di formazione
- Utilizzo dell’intelligenza artificiale
- Come funziona la Naspi
- Importo Naspi
- Durata Naspi
- La Dis-coll
Naspi e Dis-coll: iscrizione automatica al portale SIISL
All’articolo 25 del decreto Coesione viene previsto prevede per i beneficiari di Naspi e Dis-coll l’obbligo di sottoscrivere:
- Il curriculum vitae;
- Il Patto di Attivazione Digitale (PAD) e il Patto di servizio sulla piattaforma;
al pari di quanto avviene per i beneficiari delle misure di inclusione sociale e lavorativa ADI e SFL.
In attuazione del Decreto Coesione, Il DM numero 174/2024 mette nero su bianco che, a partire dal 24 novembre 2024, il soggetto che richiede la NASpI o la DIS-COLL, al momento dell’accoglimento della domanda (trasmessa all’INPS) è iscritto d’ufficio, per il tramite dell’Istituto stesso, sulla piattaforma SIISL.
Nella comunicazione di accoglimento l’INPS informa l’utente riguardo alle modalità di accesso alla piattaforma.
Qui il testo del Decreto Coesione 2024
Fine o sospensione dei sussidi
Nel momento in cui la liquidazione delle indennità di disoccupazione si interrompe (articolo 2, comma 2, D.M. numero 174/2024) perché raggiunto il limite massimo di durata o per le altre ragioni previste dalla normativa, l’iscrizione al SIISL è archiviata per un periodo di cinque anni.
Al contrario, se l’erogazione della prestazione è sospesa, l’iscrizione rimane attiva.
Precompilazione del Curriculum vitae
A seguito dell’iscrizione d’ufficio al SIISL, nel rispetto dei criteri di pertinenza e non eccedenza, la piattaforma, nei limiti delle informazioni disponibili, precompila il curriculum vitae, il Patto di attivazione digitale (PAD) e gli elementi utili alla redazione del Patto di Servizio Personalizzato, con i dati presenti nelle banche dati pubbliche (elencate all’articolo 2, comma 5, D.M.), in particolare con informazioni relative a:
- Situazione anagrafica;
- Condizione lavorativa presente e pregressa;
- Percorso scolastico e formativo;
- Abilitazioni;
- Titoli professionali;
- Attestazioni e certificazioni di competenze;
- Incentivi e indennità fruiti o in corso di fruizione;
- Partecipazione a misure e politiche attive regionali o nazionali;
oltre ad eventuali condizioni che soddisfino obblighi di assunzione o comportino l’accesso ad agevolazioni.
L’utente può, in ogni momento, integrare e rettificare i dati precompilati, ferma restando la responsabilità penale e personale in caso di dichiarazioni mendaci.
Dati di contatto dei percettori di NASpI e DIS-COLL
L’INPS trasmette al SIISL, con riguardo ai soggetti da iscrivere d’ufficio, i dati di contatto, quali:
- Indirizzo di residenza;
- Domicilio (se diverso dalla residenza);
- PEC (se presente);
- Indirizzo e-mail;
- Numero di cellulare;
presenti nella domanda di NASpI / DIS-COLL.
L’utente può in qualsiasi momento modificare su SIISL i propri dati di contatto e-mail e recapiti telefonici.
Attività successive sulla piattaforma SIISL
Dal giorno successivo alla data di accoglimento della domanda di NASpI / DIS-COLL il beneficiario, entro 15 giorni dalla data di registrazione sulla piattaforma, accede alla stessa e completa le seguenti attività:
- Compilazione dei dati utili per il Patto di attivazione digitale (PAD) e relativa sottoscrizione, comprensiva dei dati sulla profilazione quantitativa che completano la Dichiarazione di immediata disponibilità al lavoro (DID), se non precedentemente sottoscritta presso il Centro per l’impiego;
- Compilazione dei dati utili ad integrare il curriculum vitae (con il supporto di strumenti di intelligenza artificiale);
- Compilazione delle informazioni utili per la redazione del Patto di servizio personalizzato poi finalizzato dal Centro per l’impiego, anche da remoto.
Vedere le offerte di lavoro online
Una volta iscritto alla piattaforma e sottoscritto il PAD, il percettore l’indennità di disoccupazione può visualizzare tutte le offerte di lavoro o le proposte formative pubblicate sul SIISL.
Pubblicazione delle offerte di lavoro
Le imprese (articolo 9, D.M.) possono pubblicare sulla piattaforma le posizioni vacanti e disponibili per la ricerca di personale mediante la stipula di rapporti di lavoro subordinato o contratti di collaborazione.
Le imprese possono avere accesso ai soli curriculum vitae degli utenti che hanno autorizzato la visualizzazione e l’esportazione da parte della categoria cui l’azienda stessa appartiene (e che non hanno escluso quest’ultima, in particolare, per tale operazione di visualizzazione).
Iscrizione volontaria dal 18 dicembre 2024
Dal 18 dicembre 2024 tutti i cittadini italiani e stranieri possono volontariamente caricare su SIISL il proprio curriculum vitae e manifestare l’interesse a svolgere un’attività lavorativa o formativa.
A tal fine è sufficiente accedere alla piattaforma muniti dell’identità digitale e prendere visione dell’informativa con le modalità operative della stessa.
Comunicazione tra richiedenti lavoro e aziende
Una volta che l’utente inoltra la manifestazione di interesse ad un’offerta di lavoro l’impresa che l’ha pubblicata riceve una comunicazione tramite il SIISL grazie alla quale può visualizzare ed esportare i dati di contatto.
Le aziende hanno altresì la possibilità di fissare un colloquio con l’utente rispondendo sulla piattaforma e comunicando i propri riferimenti.
L’impresa interessata ad uno o più curricula pubblicati sul SIISL potrà inviare una richiesta di contatto tramite la piattaforma. L’utente, ricevuta la richiesta, può autorizzare la comunicazione del contatto stesso.
Ricerca corsi di formazione
L’utente in cerca di occupazione può servizi della piattaforma per individuare i corsi utili ad allineare le proprie competenze rispetto a quanto richiesto dal mondo del lavoro e delle professioni.
Tra le funzionalità proposte dal SIISL figura l’utilizzo dell’intelligenza artificiale al fine di raccomandare corsi allineati ai trend di competenze richieste nell’area geografica rilevante per l’utente, tenendo presenti altri fattori, come le aspirazioni e le manifestazioni di interesse.
Utilizzo dell’intelligenza artificiale
Allo scopo di favorire l’incontro tra domanda e offerta di lavoro, il SIISL utilizza, nei limiti consentiti dalla normativa vigente, gli strumenti di intelligenza artificiale, per “l’abbinamento ottimale delle offerte e domande di lavoro ivi inserite, attraverso un indice che misura il livello di affinità tra la posizione lavorativa e i curricula” (articolo 14, comma 1, D.M.).
Ai fini di cui sopra, ciascun utente iscritto volontariamente o d’ufficio alla piattaforma riceve un’informativa, costantemente aggiornata, sul trattamento dei dati personali ai sensi e per gli effetti degli articoli 13 e 14 del regolamento (UE) 2016/679, finalizzata a renderlo edotto anche delle modalità di utilizzo dell’algoritmo di incontro dei dati e dei relativi effetti.
Come funziona la Naspi
La Nuova Assicurazione Sociale per l’Impiego NASPI rappresenta la misura di sostegno economico garantita dall’Inps ai lavoratori dipendenti che perdono involontariamente l’occupazione.
Istituita dal Decreto legislativo 4 marzo 2015 numero 22, la NASPI spetta a quanti sono in possesso dei seguenti requisiti:
- Stato di disoccupazione;
- Almeno 13 settimane di contribuzione nei quattro anni precedenti l’inizio del periodo di disoccupazione.
Importo Naspi
Previa domanda trasmessa all’Istituto (entro il termine di decadenza di 68 giorni) la NASPI è determinata dividendo la retribuzione imponibile ai fini previdenziali degli ultimi quattro anni, per il totale delle settimane di contribuzione, a prescindere dalla verifica del minimale.
Il risultato ottenuto dev’essere poi moltiplicato per 4,33.
In funzione della somma risultante dal calcolo, l’importo dell’indennità è diverso, come descritto in tabella:
Retribuzione mensile | Misura indennità NASpI |
Pari o inferiore a 1.425,21 euro | 75% della retribuzione |
Superiore a 1.425,21 euro | 75% di 1.425,51 + 25% della differenza tra la retribuzione mensile e 1.425,21 euro |
L’indennità mensile non può in ogni caso superare l’importo massimo di 1.550,42 euro |
Durata Naspi
La NASPI è garantita per un numero di settimane corrispondenti alla metà di quelle per cui è stata accreditata contribuzione negli ultimi quattro anni.
In ogni caso, la prestazione è riconosciuta dall’Inps (mensilmente) nel rispetto del tetto massimo di ventiquattro mesi.
A seconda del momento in cui l’interessato trasmette la domanda all’Istituto, la NASPI decorre:
- Dall’ottavo giorno successivo la data di interruzione del contratto, in caso di domanda presentata entro l’ottavo giorno successivo la cessazione del rapporto;
- Dal primo giorno successivo la data di presentazione della domanda, se la domanda è trasmessa in data successiva l’ottavo giorno dalla cessazione del contratto.
La Dis-coll
Il Decreto legislativo numero 22/2015, oltre a disciplinare la NASPI si preoccupa di assicurare un sostegno economico anche a quanti, iscritti in via esclusiva alla Gestione Separata Inps, non pensionati e privi di partita IVA, perdono involontariamente l’occupazione.
La prestazione in questione è la DIS-COLL e possono accedervi i collaboratori coordinati e continuativi, nonché assegnisti e dottorandi di ricerca con borsa di studio.
Al pari della NASPI i requisiti richiesti agli iscritti alla Gestione Separata sono:
- Stato di disoccupazione, al momento della domanda di prestazione;
- Almeno un mese di contribuzione totalizzato in Gestione Separata nel periodo che va dal 1° gennaio dell’anno civile precedente la cessazione dal lavoro fino all’interruzione stessa del contratto.
La DIS-COLL è corrisposta mensilmente (previa domanda all’Inps) per un numero di mesi pari a quelli di contribuzione accreditati nel periodo compreso tra il 1° gennaio dell’anno civile precedente l’evento di cessazione del lavoro e l’evento medesimo.
Ad ogni modo, la prestazione è soggetta a un tetto di durata massima di dodici mesi.
Sulla falsariga della NASPI, la DIS-COLL è determinata in funzione di:
- Reddito imponibile ai fini previdenziali e assistenziali, totalizzato nell’anno in cui si è interrotto il rapporto ed in quello precedente;
- Mesi o frazioni di essi in cui sono stati versati i contributi alla Gestione separata, nell’anno in cui si verifica la perdita involontaria dell’occupazione ed in quello precedente.
In ogni caso la DIS-COLL è soggetta ad un massimale mensile pari a 1.550,42 euro, a valere per l’anno corrente.
Per restare aggiornato sulle novità in tema di lavoro e welfare, puoi iscriverti gratis alla Newsletter LeggiOggi, compilando il form qui sotto: