Beneficiari Naspi e Dis-coll: iscrizione automatica a SIISL al via. Come funziona

Paolo Ballanti 15/05/24
Scarica PDF Stampa

In vigore dallo scorso 8 maggio, il Decreto Coesione, nell’ambito delle disposizioni in materia di lavoro, si rivolge anche ai beneficiari Naspi e Dis-coll, i sussidi riconosciuti dall’Inps a fronte della perdita involontaria dell’occupazione.

Allo scopo di facilitare la ricerca di un lavoro da parte dei soggetti destinatari delle prestazioni, è stato previsto nei loro confronti l’estensione del SIISL, già attivo per quanti accedono all’Assegno di Inclusione e al Supporto per la Formazione e il Lavoro.

In dettaglio le regole di Naspi e Dis-coll e le novità sull’iscrizione automatico alla piattaforma SIISL

Indice

Naspi e Dis-coll: iscrizione automatica al SIISL

A norma dell’articolo 25 del Decreto Coesione, i percettori della Nuova prestazione di Assicurazione Sociale per l’Impiego (NASPI) e dell’Indennità di disoccupazione per i lavoratori con rapporto di collaborazione coordinata e continuativa (DIS-COLL) sono iscritti d’ufficio alla piattaforma del Sistema informativo per l’inclusione sociale e lavorativa (SIISL).

Sempre l’articolo 25 prevede in capo ai beneficiari di Naspi e Dis-coll l’obbligo di sottoscrivere:

al pari di quanto avviene per i beneficiari delle misure di inclusione sociale e lavorativa ADI e SFL.

Qui il testo del Decreto Coesione 2024

Precompilazione dei dati

Per agevolare gli utenti nell’adempiere gli obblighi di legge, è prevista una fase di precompilazione dei dati, grazie alle informazioni presenti negli archivi delle amministrazioni o enti pubblici, fermo restando la possibilità di integrazione e rettifica da parte dell’interessato.

Gli aspetti operativi per l’applicazione delle novità previste dal Decreto Coesione saranno definiti con un apposito decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali.

Iscrizione SIISL Naspi e Dis-coll: ruolo dei Centri per l’impiego

Ai Centri per l’impiego è riservato il compito di individuare, anche per il tramite del SIISL, le offerte di lavoro più congrue, ai fini degli adempimenti previsti dall’articolo 22 del Decreto legislativo 4 marzo 2015 numero 22.

Cos’è il SIISL

Istituito presso il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, il Sistema informativo per l’inclusione sociale e lavorativa (SIISL), realizzato dall’Inps, permette l’attivazione di percorsi personalizzati per i beneficiari delle misure di inclusione sociale e lavorativa, introdotte dal Decreto-legge 4 maggio 2023 numero 48, in virtù dell’abrogazione di Reddito e Pensione di Cittadinanza.

Ci riferiamo in particolare a:

  • Supporto per la Formazione e il Lavoro (SFL), istituita dal 1° settembre 2023 come misura di attivazione nel mondo del lavoro delle persone a rischio di esclusione sociale e lavorativa;
  • Assegno di Inclusione (ADI), introdotto dal 1° gennaio 2024 come strumento di contrasto alla povertà, fragilità e all’esclusione sociale delle fasce deboli della popolazione, attraverso percorsi di inserimento sociale, oltre che di formazione, lavoro e politica attiva del lavoro.

Grazie all’interoperabilità di tutte le piattaforme digitali dei soggetti accreditati al sistema sociale e del lavoro, il SIISL ha come obiettivo la piena attuazione delle finalità di SFL e ADI, favorendo percorsi autonomi di attivazione sociale e lavorativa dei soggetti beneficiari, attraverso, ad esempio, il rafforzamento delle competenze e la ricerca di un’occupazione.

Come funziona la Naspi

La Nuova Assicurazione Sociale per l’Impiego NASPI rappresenta la misura di sostegno economico garantita dall’Inps ai lavoratori dipendenti che perdono involontariamente l’occupazione.

Istituita dal Decreto legislativo 4 marzo 2015 numero 22, la NASPI spetta a quanti sono in possesso dei seguenti requisiti:

  • Stato di disoccupazione;
  • Almeno 13 settimane di contribuzione nei quattro anni precedenti l’inizio del periodo di disoccupazione.

Importo Naspi

Previa domanda trasmessa all’Istituto (entro il termine di decadenza di 68 giorni) la NASPI è determinata dividendo la retribuzione imponibile ai fini previdenziali degli ultimi quattro anni, per il totale delle settimane di contribuzione, a prescindere dalla verifica del minimale.
Il risultato ottenuto dev’essere poi moltiplicato per 4,33.

In funzione della somma risultante dal calcolo, l’importo dell’indennità è diverso, come descritto in tabella:

Retribuzione mensileMisura indennità NASpI
Pari o inferiore a 1.425,21 euro75% della retribuzione
Superiore a 1.425,21 euro75% di 1.425,51 + 25% della differenza tra la retribuzione mensile e 1.425,21 euro
L’indennità mensile non può in ogni caso superare l’importo massimo di 1.550,42 euro

Durata Naspi

La NASPI è garantita per un numero di settimane corrispondenti alla metà di quelle per cui è stata accreditata contribuzione negli ultimi quattro anni.

In ogni caso, la prestazione è riconosciuta dall’Inps (mensilmente) nel rispetto del tetto massimo di ventiquattro mesi.

A seconda del momento in cui l’interessato trasmette la domanda all’Istituto, la NASPI decorre:

  • Dall’ottavo giorno successivo la data di interruzione del contratto, in caso di domanda presentata entro l’ottavo giorno successivo la cessazione del rapporto;
  • Dal primo giorno successivo la data di presentazione della domanda, se la domanda è trasmessa in data successiva l’ottavo giorno dalla cessazione del contratto.

La Dis-coll

Il Decreto legislativo numero 22/2015, oltre a disciplinare la NASPI si preoccupa di assicurare un sostegno economico anche a quanti, iscritti in via esclusiva alla Gestione Separata Inps, non pensionati e privi di partita IVA, perdono involontariamente l’occupazione.

La prestazione in questione è la DIS-COLL e possono accedervi i collaboratori coordinati e continuativi, nonché assegnisti e dottorandi di ricerca con borsa di studio.

Al pari della NASPI i requisiti richiesti agli iscritti alla Gestione Separata sono:

  • Stato di disoccupazione, al momento della domanda di prestazione;
  • Almeno un mese di contribuzione totalizzato in Gestione Separata nel periodo che va dal 1° gennaio dell’anno civile precedente la cessazione dal lavoro fino all’interruzione stessa del contratto.

La DIS-COLL è corrisposta mensilmente (previa domanda all’Inps) per un numero di mesi pari a quelli di contribuzione accreditati nel periodo compreso tra il 1° gennaio dell’anno civile precedente l’evento di cessazione del lavoro e l’evento medesimo.

Ad ogni modo, la prestazione è soggetta a un tetto di durata massima di dodici mesi.

Sulla falsariga della NASPI, la DIS-COLL è determinata in funzione di:

  • Reddito imponibile ai fini previdenziali e assistenziali, totalizzato nell’anno in cui si è interrotto il rapporto ed in quello precedente;
  • Mesi o frazioni di essi in cui sono stati versati i contributi alla Gestione separata, nell’anno in cui si verifica la perdita involontaria dell’occupazione ed in quello precedente.

In ogni caso la DIS-COLL è soggetta ad un massimale mensile pari a 1.550,42 euro, a valere per l’anno corrente.

Per restare aggiornato sulle novità in tema di lavoro e welfare, puoi iscriverti gratis alla Newsletter LeggiOggi, compilando il form qui sotto:

Iscriviti alla newsletter aoqzlwlnnk1v21gh
Iscrizione completata

Grazie per esserti iscritto alla newsletter.

Seguici sui social


Paolo Ballanti