Naspi, doppio lavoro: come funziona. Il punto con le FAQ del Ministero

Paolo Ballanti 21/06/24
Scarica PDF Stampa

L’indennità Naspi è una prestazione riconosciuta dall’Inps nelle ipotesi di perdita involontaria del lavoro e di conseguente necessità, da parte del disoccupato, di ricevere un sostegno economico temporaneo in attesa di trovare un’altra opportunità lavorativa.

L’impegno del percettore la Naspi a reinserirsi nel mondo del lavoro viene assunto attraverso la Did (Dichiarazione di immediata disponibilità al lavoro).

La dichiarazione in questione e la conseguente stipula del patto di servizio (dove, tra le altre cose, il disoccupato si impegna a partecipare ad iniziative di carattere formativo e ad accettare offerte di lavoro congrue) sono condizioni necessarie per poter essere considerati in stato di disoccupazione, e pertanto, avere diritto alla Naspi.

Al fine di fornire utili chiarimenti a quanti sono chiamati a presentare o gestire la Did in qualità di percettori di Naspi, il Ministero del lavoro e delle politiche sociali ha pubblicato una serie di FAQ sul portale “urponline.lavoro.gov.it – Politiche attive per il lavoro – Dichiarazione di immediata disponibilità (DID)”.

Analizziamo le novità in dettaglio.

Indice

Naspi e Dis-coll: obbligatoria la Did online

Coloro che hanno presentato domanda di indennità di disoccupazione Naspi, chiarisce la FAQ ministeriale, non devono “effettuare la Did, in quanto l’istanza all’Inps per tali prestazioni equivale ad aver reso la dichiarazione di immediata disponibilità”.

La stessa Circolare ANPAL (Agenzia nazionale delle politiche attive per il lavoro) del 28 settembre 2017 numero 1 ha precisato che, con riguardo alle domande di Naspi, la Did perviene al Portale Nazionale in virtù della cooperazione applicativa con l’Inps.
In sostanza è l’Istituto stesso che si preoccupa di trasmettere la Did alle strutture pubbliche competenti.

Si ricorda che la domanda di Naspi dev’essere trasmessa in via telematica grazie alla piattaforma dedicata “ID 3.0” disponibile sul portale “inps.it – Sostegni, Sussidi e Indennità – Per disoccupati – NASpI: indennità mensile di disoccupazione – Utilizza il servizio – NASpI Domanda – Utilizza il servizio”.

L’istanza dev’essere trasmessa all’Istituto entro il termine di decadenza di 68 giorni, decorrenti dalla cessazione del rapporto di lavoro.

Leggi anche > Naspi e Dis-Coll 2024: dal 1° marzo domanda solo su piattaforma unica

Come si calcola la durata dello status di disoccupazione

Il giorno di rilascio della Did, si legge nelle FAQ del Ministero del lavoro, rappresenta l’inizio dello status di disoccupazione, la cui durata si computa in giorni.

La condizione di disoccupato termina il giorno antecedente quello della revoca.

È importante precisare che, ai fini della legittima fruizione della Naspi, lo stato di disoccupazione:


– deve permanere per l’intero periodo di fruizione dell’indennità;
– presuppone l’assenza di un impiego subordinato o autonomo.

Con riguardo a quest’ultimo aspetto una deroga all’assenza di impiego è rappresentata da quanti svolgono un’attività di lavoro dipendente o autonomo, da cui deriva un reddito annuo pari o inferiore a:


8.500,00 euro per i lavoratori subordinati;
5.500,00 euro per i lavoratori autonomi.

Doppio lavoro: cosa succede alla Naspi

Nella pratica può verificarsi l’ipotesi di un lavoratore che, in stato di disoccupazione, svolge più attività lavorative di diversa tipologia, autonome, parasubordinate, subordinate od occasionali.

In situazioni simili, chiarisce il Ministero del lavoro, l’interessato non perde automaticamente lo status di disoccupazione. Quest’ultimo infatti viene meno soltanto se si oltrepassano determinate soglie reddituali, poc’anzi descritte.

Il lavoratore, si legge nell’apposita FAQ, non perde la condizione di disoccupazione, se si verificano due condizioni:

Non si superano, in ciascuno dei rispettivi ambiti, i limiti di reddito imposti per il mantenimento dello stato di disoccupazione;
Il “reddito complessivo proveniente dalla somma delle attività svolte sia inferiore a quello massimo consentito dalle norme vigenti per il mantenimento dello stato di disoccupazione”.

Nello specifico, le soglie di reddito interessate ammontano, rispettivamente, a 8.500,00 euro per il lavoro subordinato ed a 5.500,00 euro per il lavoro autonomo.

Leggi anche > Indennità Naspi, quando viene sospesa: casi pratici

Le condizioni per mantenere lo status di disoccupazione se si svolgono più attività lavorative
Attività interessateLimite di reddito annuo da rispettare
Lavoro subordinato8.500,00 euro
Lavoro autonomo5.500,00 euro
Lavoro subordinato + autonomo8.500,00 + 5.500,00 = 14.000,00 euro

Altre attività diverse dal lavoro subordinato o autonomo
In caso di svolgimento, da parte del soggetto disoccupato, di attività di:


– collaborazione coordinata e continuativa;
– borse di studio e assegni di ricerca;
– amministratore, consigliere e sindaco di società;

operano i limiti previsti per il lavoro subordinato.

Al contrario, i compensi derivanti dallo svolgimento di lavoro occasionale, nel limite di 5.000,00 euro per anno civile, sono interamente cumulabili con l’indennità Naspi

A prescindere dai compensi percepiti non pongono problemi per il mantenimento dello status di disoccupazione:


– le attività del servizio civile universale;
– borse lavoro e stage;
– premi e compensi per attività sportiva dilettantistica.

Tirocinanti e LPU possono rilasciare la Did?

Il Ministero del lavoro ha chiarito che, nelle ipotesi di tirocinio, il soggetto interessato può rilasciare la Did online ed essere considerato in stato di disoccupazione. Al tempo stesso, una persona in stato di disoccupazione che cominci un’esperienza di tirocinio mantiene lo status di disoccupato e, di conseguenza, la fruizione della Naspi.

Pur prevedendo il riconoscimento di un’indennità di partecipazione, il tirocinio non è infatti qualificabile come rapporto di lavoro. Non esiste pertanto alcun regime di incompatibilità con la Naspi/disoccupazione.
Identiche considerazioni valgono anche per le ipotesi di coinvolgimento del soggetto in lavori di pubblica utilità / lavori socialmente utili giacché, anche in tali circostanze, non si determina l’instaurazione di un rapporto di lavoro.

Per restare aggiornato sulle novità in tema di lavoro e welfare, puoi iscriverti gratis alla Newsletter LeggiOggi, compilando il form qui sotto:

Iscriviti alla newsletter aoqzlwlnnk1v21gh
Iscrizione completata

Grazie per esserti iscritto alla newsletter.

Seguici sui social


Paolo Ballanti