Naspi docenti precari: come funziona, importi 2022 e domanda

Paolo Ballanti 05/07/22
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Come funziona la Naspi per i docenti precari? Una delle principali attività dell’INPS è quella di riconoscere ai soggetti assicurati una serie di indennità economiche, al verificarsi di situazioni che impediscono agli stessi di garantire la prestazione lavorativa e, di conseguenza, percepire la retribuzione.

Tra gli esempi principali figura l’indennità di disoccupazione NASpI, introdotta dal 1° maggio 2015 in sostituzione delle prestazioni ASpI e MiniASpI, con lo scopo di intervenire nei casi in cui il lavoratore perde involontariamente l’occupazione e, pertanto, necessita di un sostegno economico per il periodo in cui è senza lavoro.

Una situazione di questo tipo potrebbe coinvolgere, tra gli altri, i docenti precari della scuola, a seguito della fine dell’anno scolastico nel mese di giugno.

Considerando che le domande di NASpI devono essere presentate, a pena di decadenza, entro un determinato termine, vediamo in dettaglio come funziona la disoccupazione.

Lo scopo è evitare di trovarsi impreparati, con il rischio di perdere un utile sostegno economico.

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Naspi docenti precari: a chi spetta

In presenza dei requisiti richiesti dalla normativa (Decreto legislativo 4 marzo 2015 numero 22) che analizzeremo nel prossimo paragrafo, la NASpI opera in favore dei lavoratori con rapporto di lavoro subordinato, compresi:

  • Apprendisti;
  • Soci lavoratori di cooperative con rapporto di lavoro subordinato;
  • Personale artistico con contratto di lavoro subordinato;
  • Dipendenti a tempo determinato delle pubbliche amministrazioni;
  • Operai agricoli a tempo indeterminato, dipendenti di cooperative e loro consorzi che trasformano, manipolano e commercializzano prodotti agricoli e zootecnici, prevalentemente conferiti dai loro soci (di cui alla Legge numero 240/1984).

NASpI docenti precari: requisiti

L’indennità NASpI spetta a quanti si trovano in stato di disoccupazione e possono vantare almeno tredici settimane di contributi versati nei quattro anni precedenti la perdita del lavoro.

A seguito delle novità introdotte con l’ultima Manovra (articolo 1, comma 221, Legge 30 dicembre 2021 numero 234) per gli eventi di disoccupazione verificatisi dal 1° gennaio 2022 non è più necessario il terzo requisito, rappresentato dall’aver totalizzato almeno trenta giornate di effettivo lavoro nei dodici mesi precedenti la disoccupazione.

Stato di disoccupazione

Per poter avere legittimamente diritto alla NASpI, l’interessato deve trovarsi in stato di disoccupazione involontaria. Sono pertanto escluse le ipotesi di accesso all’indennità INPS a seguito di dimissioni, eccezion fatta per quelle rassegnate per giusta causa o nel periodo tutelato di maternità (da trecento giorni prima la data presunta del parto e sino al compimento del primo anno di vita del bambino).

Sono comunque considerate ipotesi di cessazione involontaria:

  • Licenziamento, incluso quello disciplinare;
  • Risoluzione consensuale del rapporto avvenuta in sede protetta ovvero a seguito del rifiuto del lavoratore di essere trasferito ad altra sede dell’azienda, distante oltre cinquanta chilometri dalla residenza o raggiungibile in ottanta minuti o più con i mezzi di trasporto pubblici;
  • Cessazione del contratto per scadenza del termine, nei rapporti di lavoro a tempo determinato.

Il disoccupato deve altresì dichiarare la propria immediata disponibilità al lavoro, in forma telematica, collegandosi al portale “anpal.gov.it/did” o direttamente in sede di trasmissione della richiesta di NASpI sul sito INPS.

Entro trenta giorni dalla presentazione della Dichiarazione di Immediata Disponibilità al lavoro (DID) gli interessati contattano i Centri per l’impiego (o vengono dagli stessi convocati) per sottoscrivere il Patto di servizio.

Il Patto prevede la disponibilità del disoccupato a:

  • Partecipare ad iniziative e laboratori per il rafforzamento delle competenze nella ricerca attiva di un’occupazione;
  • Partecipare ad iniziative di carattere formativo o riqualificazione;
  • Accettare offerte di lavoro congrue;
  • Partecipare ad iniziative di pubblica utilità, a beneficio della comunità territoriale di appartenenza.

Tredici settimane di contributi

Nel conteggio delle tredici settimane si considerano tutti i periodi retribuiti nei quattro anni precedenti l’inizio della disoccupazione, a patto che risulti versata o dovuta, anno per anno, una retribuzione non inferiore ai minimali settimanali.

Naspi docenti precari: importo

Per determinare quanto spetta mensilmente come sussidio di disoccupazione è innanzitutto necessario individuare la “retribuzione di riferimento”.

Quest’ultima si ottiene dividendo la retribuzione imponibile ai fini previdenziali degli ultimi quattro anni per il totale delle settimane di contribuzione. Il risultato dev’essere poi moltiplicato per 4,33.

Una volta ottenuta la retribuzione di riferimento, la NASpI mensile corrisponderà a:

  • 75% della retribuzione di riferimento, se questa è pari o inferiore a 1.250,87 euro;
  • 75% di 1.250,87 euro + il 25% della differenza tra retribuzione di riferimento e 1.250,87 euro, se la medesima retribuzione di riferimento è superiore a 1.250,87 euro.

In ogni caso, la NASpI mensile non potrà eccedere un importo pari, per l’anno corrente, ad euro 1.360,77.

Riduzione mensile

L’ammontare riconosciuto a titolo di sussidio di disoccupazione subisce una riduzione mensile (detta anche “décalage”) che, a seguito delle modifiche introdotte sempre dall’ultima Legge di bilancio, corrisponde, per gli eventi di disoccupazione verificatisi dopo il 1° gennaio 2022, al 3% mensile a decorrere dal primo giorno del sesto mese di fruizione (151° giorno della prestazione).

Al contrario, per i soli beneficiari che, al momento di presentare la domanda, hanno compiuto 55 anni di età, la riduzione si applica a decorrere dall’ottavo mese di fruizione (211° giorno della prestazione).

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Per quanti mesi spetta la NASpI?

La disoccupazione è riconosciuta mensilmente, per un numero di settimane pari alla metà di quelle per cui sono stati versati contributi, nei quattro anni precedenti la perdita del lavoro. Comunque nel rispetto del limite massimo di ventiquattro mesi.

Naspi docenti precari: domanda

Per poter accedere all’indennità di disoccupazione, l’interessato è tenuto a presentare apposita domanda all’INPS entro il termine di decadenza di 68 giorni dalla data di cessazione del rapporto di lavoro.

L’istanza può essere presentata:

  • In autonomia, collegandosi al portale “it – Prestazioni e Servizi – Prestazioni – NASpI: indennità mensile di disoccupazione”, muniti delle credenziali SPID, CIE o CNS;
  • Chiamando il Contact center dell’Istituto al numero 803.164 (da rete fissa) o lo 06.164.164 (da rete mobile);
  • Rivolgendosi ad enti di patronato o intermediari dell’Istituto.

Decorrenza

Una volta trasmessa la domanda, la prestazione spetta:

  • A decorrere dall’ottavo giorno successivo la cessazione del rapporto, in caso di domanda presentata entro l’ottavo giorno successivo l’interruzione del contratto;
  • Dal primo giorno successivo la data di presentazione della domanda, se quest’ultima è stata trasmessa oltre l’ottavo giorno successivo la cessazione del rapporto.

Naspi docenti precari: come viene pagata

L’importo spettante al disoccupato è riconosciuto direttamente dall’INPS, utilizzando il metodo di pagamento scelto dall’interessato in sede di invio dell’istanza, tra:

  • Accredito su conto corrente bancario / postale o su libretto postale;
  • Bonifico domiciliato presso l’ufficio postale del luogo di residenza o domicilio.

Le tempistiche di pagamento variano in base al singolo beneficiario, in relazione anche alle disponibilità economiche di ciascuna sede territoriale INPS.

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Paolo Ballanti

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