Naspi e Dis-Coll: nuovi requisiti, riduzione importi, come cambiano nel 2022

Paolo Ballanti 02/11/21
Che novità per Naspi e Dis-Coll nel 2022? Il Consiglio dei ministri riunitosi il 28 ottobre 2021 ha approvato il disegno di legge recante il Bilancio di previsione dello Stato per l’anno 2022 ed il bilancio pluriennale per il triennio 2022-2024.

In generale, come emerge dal comunicato stampa pubblicato sul sito della Presidenza del Consiglio, la “legge di bilancio per il 2022 si muove sulle coordinate delineate dalla Nota di aggiornamento al Def, che prevedono la prosecuzione di una politica di bilancio espansiva al fine di sostenere l’economia e la società nelle fasi di uscita dalla pandemia da Covid-19”.

Dalla bozza del ddl emergono importanti modifiche in tema di NASpI e DIS-COLL, le due indennità erogate dall’INPS a fronte della perdita involontaria dell’occupazione da parte rispettivamente di dipendenti ed iscritti alla Gestione separata.

La Manovra 2022 alleggerisce soprattutto i requisiti di accesso alle prestazioni oltre a intervenire su importo e durata del sussidio.

Analizziamo le novità in dettaglio.

Legge di bilancio 2022: tutte le novità confermate in Manovra

Naspi: requisiti

L’indennità di disoccupazione NASpI spetta a coloro che perdono involontariamente il posto di lavoro e presentano i seguenti requisiti:

  • Stato di disoccupazione;
  • 13 settimane di contribuzione nei 4 anni precedenti la disoccupazione;
  • 30 giornate di effettivo lavoro nei 12 mesi che precedono la disoccupazione.

Il ddl Bilancio dispone (articolo 67 comma 1 lettera b) che cessi di trovare applicazione il requisito delle 30 giornate, limitatamente a coloro che perdono involontariamente l’occupazione a decorrere dal 1° gennaio 2022. Confermati invece gli altri paletti.

E’ utile sottolineare che già nell’ambito delle misure eccezionali volte a contrastare gli effetti economico-sociali dell’emergenza COVID-19, il Decreto “Sostegni” (D.l. n. 41/2021) ha previsto che per i trattamenti di disoccupazione concessi dal 23 marzo 2021 al 31 dicembre 2021 il requisito delle 30 giornate nei 12 mesi precedenti non sia richiesto.

Naspi: riduzione dell’importo

La normativa (Decreto legislativo n. 22/2015) dispone che il calcolo dell’indennità di disoccupazione avvenga in base alla retribuzione imponibile INPS degli ultimi 4 anni di lavoro, divisa per il totale delle settimane per cui sono stati versati contributi. Il risultato dev’essere poi moltiplicato per 4,33.

Se il dato retributivo è:

  • Pari o inferiore a 1.227,55 euro, la NASpI sarà pari al 75% della retribuzione come sopra calcolata;
  • Superiore a 1.227,55 euro, la disoccupazione mensile corrisponderà al 75% di 1.227,55 euro + il 25% della differenza tra la retribuzione mensile e 1.227,55 euro.

In ogni caso, la somma mensile non potrà eccedere i 1.335,40 euro.

Il sussidio subisce inoltre, a partire dal primo giorno del quarto mese di fruizione, una riduzione del 3% al mese. Ed è proprio qui che interviene la bozza di Legge di bilancio disponendo che (articolo 67 comma 1 lettera c) con riferimento “agli eventi di disoccupazione verificatisi dal 1° gennaio 2022, la NASpI si riduce del 3 per cento ogni mese a decorrere dal primo giorno del sesto mese di fruizione”.

Non solo, per i beneficiari che abbiano compiuto il cinquantacinquesimo anno di età (alla data di presentazione della domanda di sussidio), il taglio slitta al primo giorno dell’ottavo mese di fruizione.

Naspi per operai agricoli

L’articolo 67 del ddl (comma 1 lettera a) prevede, a decorrere dal 1° gennaio 2022, l’estensione della NASpI anche agli operai agricoli a tempo indeterminato, dipendenti di “cooperative e loro consorzi che trasformano, manipolano e commercializzano prodotti agricoli e zootecnici prevalentemente propri o conferiti dai loro soci di cui alla legge 15 giugno 1984, n. 240”.

Ricordiamo che, ai fini previdenziali ed assistenziali, tali cooperative sono inquadrate:

  • Nel settore agricoltura, a patto che lavorino, trasformino e/o commercializzino prevalentemente prodotti propri o conferiti dai soci;
  • Nel settore commercio o industria se i prodotti propri o conferiti da soci siano inferiori al 50%.

In quest’ottica la bozza modifica la stessa Legge n. 240/1984 nella parte in cui prevede (articolo 3) che, in caso di inquadramento nel settore agricolo, si applichino comunque nei confronti dei lavoratori a tempo indeterminato le disposizioni relative all’industria, limitatamente a:

  • Cassa unica assegni familiari (CUAF);
  • Cassa integrazione ordinaria e straordinaria;
  • Assicurazione INAIL (parificazione che coinvolge anche i lavoratori a termine).

Il ddl (articolo 67 comma 2) aggiunge all’elenco anche la disoccupazione NASpI.

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Dis-Coll: come funziona

Il già citato Decreto legislativo numero 22 del 2015 disciplina l’indennità DIS-COLL in relazione agli eventi di disoccupazione che coinvolgono:

  • Collaboratori coordinati e continuativi;
  • Assegnisti e dottorandi di ricerca con borsa di studio;

iscritti in via esclusiva alla Gestione separata INPS, non pensionati e privi di partita IVA.

Il sussidio spetta a coloro che possiedono i seguenti requisiti:

  • Stato di disoccupazione al momento di presentare la domanda all’INPS;
  • Almeno un mese di contributi versati alla Gestione separata, nell’arco temporale tra il 1° gennaio dell’anno civile precedente la cessazione del rapporto di lavoro sino all’interruzione stessa.

L’erogazione della DIS-COLL, finanziata grazie ad un contributo dello 0,51%, avviene per un numero di mesi pari alla metà di quelli di contribuzione accreditati tra il 1° gennaio dell’anno civile precedente la cessazione e la perdita stessa del lavoro. In ogni caso, la prestazione non potrà eccedere la durata massima di 6 mesi. Per i periodi di godimento dell’indennità non è riconosciuta la contribuzione figurativa.

Inoltre, al pari di quanto avviene per la NASpI, anche la DIS-COLL si riduce del 3% al mese a partire dal quarto mese di fruizione.

Dis-Coll: cosa cambia nel 2022

Gli interventi del ddl Bilancio in tema di DIS-COLL sono contenuti all’articolo 68. Quest’ultimo prevede, per gli eventi di disoccupazione verificatisi dal 1° gennaio 2022, le seguenti novità:

  • Riduzione del 3% mensile a partire dal primo giorno del sesto mese di fruizione (anziché dal quarto);
  • Erogazione dell’indennità per un numero di mesi pari a quelli (e non più alla metà) in cui sono stati versati contributi, dal 1° gennaio dell’anno precedente l’evento di cessazione e la perdita del lavoro;
  • La DIS-COLL non potrà comunque essere corrisposta per un numero di mesi superiore a 12 (rispetto ai precedenti 6);
  • Introdotta la contribuzione figurativa per i periodi di godimento dell’indennità, entro un “limite di retribuzione pari a 1,4 volte l’importo massimo mensile della DIS-COLL per l’anno in corso”.

Da ultimo, sempre a decorrere dal 1° gennaio 2022, per i collaboratori, assegnisti e dottorandi di ricerca con borsa di studio che hanno diritto di percepire la DIS-COLL è prevista un’aliquota contributiva “pari a quella dovuta per la NASpI”, equivalente (salvo future e differenti indicazioni INPS) all’1,61% in luogo dell’attuale 0,51%.

Reddito di Cittadinanza 2022, cosa cambia: le novità della Legge di bilancio

Paolo Ballanti

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