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Il provvedimento altro non è che l’attuazione dell’articolo 25 Dlgs. 150/2015 con cui si demanda al Ministero del lavoro la definizione del concetto di offerta di lavoro “congrua” sulla base di tre principi:
- Coerenza con le esperienze e le competenze maturate;
- Distanza dal domicilio e tempi di trasferimento con i mezzi di trasporto pubblico;
- Durata della disoccupazione.
Ai punti citati se ne aggiunge un quarto, riservato ai percettori di Naspi: il nuovo impiego deve garantire una retribuzione superiore di almeno il 20% rispetto all’indennità percepita nell’ultimo mese precedente.
Definire il concetto di opportunità di lavoro congrua ha una valenza fondamentale: la mancata accettazione di un’offerta che possa definirsi tale comporta la decadenza dalla NASPI e dall’Assegno di ricollocazione.
Naspi e offerta di lavoro congrua: la durata dello stato di disoccupazione
Il Decreto chiarisce innanzitutto che la durata dello stato di disoccupazione decorre dalla data di presentazione della dichiarazione di immediata disponibilità al lavoro fino al giorno in cui l’offerta viene proposta. Sulla base dell’anzianità di disoccupazione si individuano tre diverse categorie:
- Disoccupati da 0 a 6 mesi;
- Disoccupati da più di 6 fino a 12 mesi;
- Disoccupati da più di 12 mesi.
La classe di appartenenza ha effetti sulla valutazione degli altri due principi: coerenza con le competenze maturate e distanza dal domicilio.
Ad esempio, per i soggetti in stato di disoccupazione per un periodo non superiore a 6 mesi, l’offerta di lavoro è congrua se corrisponde, afferma l’articolo 4 del Decreto, a quanto concordato “nel patto di servizio personalizzato, con specifico riferimento all’area di attività o alle aree di attività, nell’ambito del processo di lavoro del settore economico professionale individuato”. Inoltre, sempre per gli stessi soggetti, il luogo di lavoro non deve distare più di 50 chilometri dal domicilio o comunque raggiungibile mediamente in 80 minuti con i mezzi di trasporto pubblici.
Si precisa che nelle tabelle allegate al provvedimento sono presenti tutte le combinazioni tra durata dello stato di disoccupazione – esperienze – distanza dal domicilio.
Naspi e offerta di lavoro congrua: il tipo di contratto
Altro elemento di valutazione è la tipologia contrattuale. In questo caso, a differenza di quanto detto sopra, non c’è alcun trattamento differenziato sulla base della categoria di appartenenza. Un’offerta di lavoro è congrua se ricorrono contestualmente i seguenti requisiti:
- Rapporto di lavoro a tempo indeterminato o a termine o di somministrazione di durata non inferiore a 3 mesi;
- Orario di lavoro a tempo pieno o non inferiore all’80% di quello dell’ultimo contratto;
- Retribuzione non inferiore ai minimi salariali previsti dai contratti collettivi come individuati dall’articolo 51 Dlgs. n. 81/2015.
Come anticipato, per i percettori di Naspi c’è un’ulteriore condizione. Il Decreto stabilisce che la proposta di lavoro è congrua, indipendentemente dalla durata dello stato di disoccupazione, se l’entità della retribuzione al netto dei contributi a carico del lavoratore è superiore di almeno il 20% rispetto all’indennità percepita nell’ultimo mese precedente, senza considerare l’eventuale integrazione a carico dei fondi di solidarietà.
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