La Naspi anticipata non va restituita in questi casi. Il punto dell’Inps sulla sentenza

L’Inps applica la sentenza della Corte costituzionale e spiega quando non va restituita la Naspi.

Redazione 05/02/25
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Illegittimo l’obbligo di restituire la Naspi anticipata in caso di stop involontario, per causa di forza maggiore, all’attività di lavoro autonoma. Questo il succo di una sentenza della Corte costituzionale, che l’Inps fa propria nella sua ultima circolare del 4 gennaio.

Si tratta della circolare numero 36, con cui l’Istituto discute proprio Sentenza della Corte 90/2024, che dichiara l’illegittimità costituzionale dell’obbligo di restituzione totale dell’anticipazione NASpI quando l’interruzione dell’attività autonoma o imprenditoriale è dovuta a cause di forza maggiore non imputabili al lavoratore.

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Indice

Illegittima restituzione Naspi anticipata: la sentenza

La Corte Costituzionale, con sentenza n. 90/2024, ha stabilito l’illegittimità costituzionale di una specifica disposizione legislativa relativa alla restituzione dell’anticipo della prestazione NASpI (Nuova assicurazione sociale per l’impiego). Si fa riferimento all’articolo 8, comma 4, del decreto legislativo 4 marzo 2015, n. 22, che imponeva ai lavoratori di restituire interamente l’anticipazione della NASpI ricevuta per avviare un’attività autonoma o di impresa, nel caso in cui terminassero tale attività per cause indipendenti dalla loro volontà e iniziassero un rapporto di lavoro subordinato prima della scadenza del periodo teorico di durata della NASpI.

La Corte ha ritenuto che la norma fosse iniqua se l’attività imprenditoriale fosse interrotta per cause di forza maggiore, riconoscendo che situazioni esterne non imputabili al lavoratore non dovrebbero comportare una penalità completa. Di conseguenza, ora l’obbligo di restituzione dell’anticipazione della NASpI dovrebbe essere proporzionale al tempo effettivo di lavoro subordinato svolto durante il periodo di erogazione anticipata, piuttosto che una restituzione totale.

Inoltre, la sentenza stabilisce che situazioni come disastri naturali, guerre, incendi o altri eventi di forza maggiore che impediscano la prosecuzione dell’attività autonoma o imprenditoriale non sono imputabili al beneficiario e, pertanto, non dovrebbero influire negativamente sulle condizioni della restituzione dell’anticipazione della NASpI.

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Corte Costituzionale, con la sentenza 10 aprile 2024 – 20 maggio 2024, n. 90 74 KB

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Cos’è la Naspi anticipata

La NASpI anticipata è, in sostanza, il sussidio economico erogato a titolo di Naspi, ma in soluzione unica, anziché mensilmente, l’importo complessivo della prestazione spettante, ancora non erogato. Questa anticipazione è pensata come un incentivo per l’avvio di un’attività lavorativa autonoma o di impresa individuale. Il beneficiario può utilizzare questi fondi per coprire le spese iniziali necessarie per avviare una nuova attività imprenditoriale.

L’Inps fa il punto sulla restituzione Naspi

Appurata la decisione della Consulta, quale è il punto dell’Inps? La circolare 36 dell’INPS spiega la decisione dei giudici costituzionali e fornisce indicazioni amministrative su come applicare la nuova interpretazione della legge.

Il punto centrale è che l’INPS dovrà ora valutare le circostanze di interruzione dell’attività imprenditoriale o autonoma per determinare se le cause di tale interruzione rientrino in eventi di forza maggiore.

Se così fosse, l’obbligo di restituzione dell’anticipazione della NASpI sarà limitato alla durata del periodo di lavoro subordinato svolto, anziché richiedere una restituzione totale. In pratica, la circolare dell’INPS guida le sue sedi su come gestire questi casi, considerando la nuova sentenza della Corte.

Le cause di forza maggiore

Le cause di forza maggiore sono eventi esterni, imprevedibili e inevitabili che impediscono l’adempimento di un obbligo o la prosecuzione di un’attività, come nel caso dell’anticipazione della NASpI. Secondo la circolare dell’INPS e le indicazioni della Corte Costituzionale, sono eventi che includono calamità naturali (terremoti, alluvioni, uragani), guerre o guerre civili, incendi non imputabili al dolo o alla colpa del beneficiario, esplosioni, distruzione di attrezzature per cause esterne, e misure restrittive governative per pandemie; comunque eventi di natura tale che la loro eccezionalità e gravità siano riconosciute ufficialmente, spesso con la dichiarazione di uno stato di emergenza.

Non sono cause di forza maggiore

Al contrario, non sono considerate cause di forza maggiore le situazioni gestibili o prevedibili legate alle scelte organizzativo-gestionali del beneficiario o a normali rischi d’impresa. Ad esempio, difficoltà finanziarie comuni, scarsa gestione aziendale, o la perdita di clienti non rientrano in questa categoria. Anche le procedure concorsuali, come il fallimento, non sono viste come eventi di forza maggiore, poiché sono intrinsecamente legate alle decisioni e alla gestione dell’impresa. Questi ultimi scenari riflettono rischi che un imprenditore assume consapevolmente quando intraprende un’attività economica autonoma.

L’accertamento delle cause

Appurato ciò, serve un iter Inps per accertare la tipologia di cause che ha fatto interrompere l’attività autonoma al beneficiario di Naspi anticipata, per capire se debba o non debba restituire il sussidio.

L’accertamento delle cause connesse alla mancata prosecuzione dell’attività di lavoro autonomo o di impresa, che giustifichino una richiesta di restituzione parziale dell’anticipazione della NASpI, viene gestito dall’INPS con un processo istruttorio ben definito, come spiegato nella circolare.

Quando un beneficiario della NASpI anticipata interrompe la sua attività imprenditoriale e instaura un rapporto di lavoro subordinato prima della fine del periodo teorico per cui la NASpI è stata riconosciuta, l’INPS deve prima verificare l’esistenza di cause di forza maggiore che abbiano impedito la prosecuzione dell’attività.

Questo processo inizia con la raccolta di informazioni tramite l’archivio delle comunicazioni obbligatorie (UNILAV), per confermare la rioccupazione del beneficiario. Successivamente, l’INPS invia una comunicazione all’interessato, chiedendo di fornire, entro un termine ragionevole di solito stabilito in 30 giorni, spiegazioni e documentazione supportiva che dimostrino le cause di forza maggiore. Questa documentazione può includere rapporti di autorità competenti, certificati di stato di emergenza, rapporti di polizia, attestazioni di disastri naturali, o altri documenti legali rilevanti.

Dopo la ricezione e l’analisi delle prove fornite dal beneficiario, una struttura territorialmente competente dell’INPS valuta la validità delle ragioni presentate. Se le cause di forza maggiore sono accertate come valide, l’INPS procede con la determinazione dell’importo da restituire, che sarà proporzionato alla durata del rapporto di lavoro subordinato instaurato e non per l’intero periodo teorico della prestazione. Questo approccio mira a bilanciare la protezione delle esigenze del lavoratore con l’integrità del sistema di ammortizzatori sociali.

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