La sentenza della Corte costituzionale del 20 maggio 2024 numero 90 si è pronunciata sulla legittimità della norma che prevede, in caso di assunzione come dipendente, l’obbligo di restituzione dell’indennità NASpI anticipata in un’unica soluzione per avviare un’attività di lavoro autonomo o in forma di impresa.
All’esame della Corte il caso di un lavoratore costretto, causa Covid, ad abbandonare l’attività imprenditoriale (un bar) per poi essere assunto con contratto di lavoro subordinato. Assunzione che ha portato l’Inps a chiedere la restituzione dell’intero importo della NASpI anticipata.
Analizziamo la questione in dettaglio, partendo dalla disciplina di legge sulla liquidazione anticipata della disoccupazione.
Indice
- Naspi anticipata: cosa prevede la normativa
- Naspi anticipata: in quali casi opera
- Liquidazione Naspi anticipata: come si ottiene
- Naspi anticipata: quando si deve restituire
- Restituzione Naspi anticipata: la controversia all’esame della Corte costituzionale
- Restituzione Naspi anticipata: illegittimità costituzionale
- Naspi anticipata: le conseguenze della sentenza
Naspi anticipata: cosa prevede la normativa
A norma del Decreto legislativo 4 marzo 2015 numero 22, articolo 8, il soggetto beneficiario della NASpI, il quale:
- Intende avviare un’attività di lavoro autonomo (eccezion fatta per i contratti di collaborazione coordinata e continuativa);
- Iniziare un’attività di impresa individuale o sottoscrivere una quota sociale di una cooperativa in cui il rapporto mutualistico ha ad oggetto la prestazione lavorativa da parte del socio;
può ottenere la liquidazione anticipata, in un’unica soluzione, dell’importo residuo del sussidio spettante.
Naspi anticipata: in quali casi opera
Le casistiche interessate dal regime di liquidazione anticipata sono:
- Attività professionale esercitata da liberi professionisti, in quanto trattasi di attività di lavoro autonomo;
- Attività di impresa individuale commerciale, artigiana, agricola;
- Sottoscrizione di una quota di capitale sociale di una cooperativa in cui il rapporto mutualistico ha ad oggetto la prestazione di attività lavorative da parte del socio;
- Costituzione di società unipersonale (s.r.l., s.r.l.s. e s.p.a.) caratterizzata dalla presenza di un unico socio;
- Costituzione o ingresso in società di persone (s.n.c. o s.a.s.);
- Costituzione o ingresso in società di capitali (s.r.l.).
Liquidazione Naspi anticipata: come si ottiene
A pena di decadenza, il beneficiario è tenuto a presentare apposita domanda di liquidazione anticipata, in via telematica, all’Inps.
L’istanza dev’essere trasmessa entro trenta giorni dalla data di inizio dell’attività autonoma o di sottoscrizione della quota di capitale sociale della cooperativa.
Naspi anticipata: quando si deve restituire
La norma oggetto della sentenza della Corte costituzionale riguarda il regime di restituzione della NASpI anticipata. In particolare, l’articolo 8, comma 4, del Decreto legislativo 4 marzo 2015 numero 22 dispone l’obbligo per il lavoratore che instaura un rapporto di lavoro subordinato prima della scadenza del periodo per cui è riconosciuta la liquidazione anticipata della NASpI, di restituire per intero l’anticipazione ottenuta.
Fanno eccezione le ipotesi in cui il rapporto di lavoro subordinato è instaurato con la cooperativa di cui il lavoratore ha sottoscritto una quota di capitale sociale.
Restituzione Naspi anticipata: la controversia all’esame della Corte costituzionale
La pronuncia della Corte prende le mosse dall’ordinanza del Tribunale di Torino del 6 dicembre 2022 con cui è stata sollevata questione di legittimità costituzionale del citato articolo 8, comma 4, D.Lgs. numero 22/2015 nella parte in cui prevede, senza possibilità di valutare il caso concreto, l’obbligo di restituire l’intera anticipazione della NASpI se l’interessato stipula un contratto di lavoro subordinato, entro il termine di scadenza del periodo per cui l’indennità è riconosciuta.
Nel caso di specie, il soggetto beneficiario aveva chiesto ed ottenuto la liquidazione anticipata della NASpI per intraprendere un’attività imprenditoriale (bar). Successivamente, la drastica riduzione del giro d’affari nel corso della pandemia, aveva spinto l’interessato ad abbandonare l’esperienza del bar per accettare un contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato.
Restituzione della NASpI
In ragione del fatto che il rapporto di lavoro subordinato era stato costituito prima che spirasse il termine coperto dalla NASpI, l’Inps, con apposita comunicazione, ne chiedeva la restituzione dell’intero importo erogato a titolo di liquidazione anticipata, pari a 19.796,90 euro.
Irragionevole rigidità
Nel rimettere la questione alla Corte costituzionale il Tribunale di Torino sottolineava che la restituzione integrale della NASpI rappresenterebbe una conseguenza irragionevole nella sua rigidità, che non lascia né all’Inps né al giudice alcun margine di valutazione in relazione al caso concreto.
Nella controversia in esame, ad esempio, la rigidità della normativa ha portato alla richiesta dell’Inps di restituire il sussidio di disoccupazione, a causa della costituzione del rapporto di lavoro subordinato tre mesi prima della scadenza del periodo di NASpI, per via dell’esigenza del lavoratore di procurarsi un reddito per elementari esigenze di sussistenza durante la pandemia.
Restituzione Naspi anticipata: illegittimità costituzionale
Investita della questione, la Corte ha dichiarato fondata la questione di legittimità costituzionale sollevata dal Tribunale di Torino, con riferimento:
- All’articolo 3 della Carta fondamentale, per violazione dei principi di proporzionalità e ragionevolezza;
- All’articolo 4, comma 1, della Costituzione, con cui si riconosce il diritto al lavoro.
Con riguardo al secondo punto, per evitare l’integrale restituzione della NASpI anticipata, l’interessato dovrebbe rimanere inattivo e attendere, senza lavorare, la scadenza del periodo per il quale è stata concessa l’anticipazione. Circostanza che potrebbe privarlo dei mezzi di sussistenza.
Naspi anticipata: le conseguenze della sentenza
Alla luce di quanto descritto la Corte ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’articolo 8, comma 4, D.Lgs. numero 22/2015 nella parte in cui non limita l’obbligo di restituzione della NASpI nella misura corrispondente alla durata del periodo di lavoro subordinato, nelle ipotesi in cui l’interessato non possa proseguire l’attività di impresa, per causa sopravvenuta a lui non imputabile.
La soluzione proposta dalla Corte costituzionale
Accertata la violazione dei principi costituzionali la Corte ha ritenuto che la stessa possa essere rimediata proporzionando l’obbligo di restituzione alla durata del rapporto di lavoro subordinato instaurato nel periodo coperto dalla NASpI.
Con riguardo a tale periodo l’indennità di disoccupazione risulta infatti priva di causa e quindi indebita.
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