NASpI anticipata, esenzione Irpef: le istruzioni per ottenere l’esonero

L’Agenzia delle Entrate con il provvedimento del 17 giugno 2021, ha indicato le modalità per beneficiare della non imponibilità Irpef dell’importo ricevuto a titolo di NASpI anticipata in unica soluzione, ovvero la prestazione di assicurazione sociale per l’impiego, in attuazione dell’articolo 1, comma 12, della Legge di Bilancio 2020 (Legge 160/2019) che ha previsto la possibilità di incassare l’indennità di disoccupazione esentasse, se erogata in soluzione unica invece che mensile, per sottoscrivere il capitale sociale di una cooperativa in cui il rapporto mutualistico ha come oggetto l’attività lavorativa del socio.

Il provvedimento ha inoltre fornito indicazioni per l’istituto che eroga la NASpI, il quale non applicherà le ritenute alla fonte sulle somme erogate.

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NASpI anticipata: cos’è

La NASpI è un sussidio di disoccupazione mensile, che nasce con il fine di fornire un sostegno al reddito ai lavoratori con rapporto di lavoro subordinato che hanno perso involontariamente il lavoro.

Il lavoratore in disoccupazione, ha diritto a ricevere l’anticipo NASpI in un’unica soluzione, ovvero la corresponsione delle mensilità di NASpI rimanenti, liquidate anticipatamente, in un’unica soluzione.

La Naspi anticipata può essere usata per l’avvio di una nuova attività fra cui la sottoscrizione di una quota di capitale sociale di una cooperativa, nella quale il rapporto mutualistico ha per oggetto la prestazione di attività lavorative da parte del socio. In questo caso la normativa prevede che l’importo della Naspi sia detassato ai fini dell’imposta sulle persone fisiche (Irpef).

NASpI anticipata: origine della disposizione

La questione trova la sua origine nel D.Lgs n. 22/2015, “Disposizioni per il riordino della normativa in materia di ammortizzatori sociali in caso di disoccupazione involontaria e di ricollocazione dei lavoratori disoccupati, in attuazione della Legge 10 dicembre 2014, n. 183”.

La norma ha dettato le regole in materia di ammortizzatori sociali, in linea con l’articolo 38, comma 2 della Costituzione, che individua il diritto dei lavoratori a forme di tutela contro la disoccupazione.

L’articolo 1 del sopra citato decreto, ha istituito l’indennità mensile di disoccupazione, (NASpI), con la finalità di fornire una tutela di sostegno al reddito ai lavoratori con rapporto di lavoro subordinato che hanno perso involontariamente il lavoro.

La NASpI è riconosciuta ai lavoratori che abbiano perduto involontariamente la propria occupazione e che presentino congiuntamente i seguenti requisiti:

  • siano in stato di disoccupazione;
  • possano far valere, nei quattro anni precedenti l’inizio del periodo di disoccupazione, almeno tredici settimane di contribuzione;
  • possano far valere trenta giornate di lavoro effettivo, a prescindere dal minimale contributivo, nei dodici mesi che precedono l’inizio del periodo di disoccupazione, (Tale requisito non è richiesto fino al 31 dicembre 2021, secondo le disposizioni del D.L. 41/2021).

È riconosciuta anche ai lavoratori che hanno rassegnato le dimissioni per giusta causa e in alcuni casi di risoluzione consensuale del rapporto di lavoro.

L’articolo 8 del decreto (Incentivo all’imprenditorialità) prevede che il lavoratore che ha diritto alla corresponsione della NASpI, può richiedere la liquidazione anticipata, in un’unica soluzione, dell’importo complessivo del trattamento che gli spetta, non ancora erogato, a titolo, tra gli altri, di incentivo per la sottoscrizione di una quota di capitale sociale di una cooperativa, nella quale il rapporto mutualistico ha a oggetto la prestazione di attività lavorative da parte del socio.

In particolare l’art. 8, co. 1 stabilisce che il lavoratore può richiedere la liquidazione anticipata dell’intero importo del trattamento NASpI, nello specifico, l’anticipo mira ad incentivare l’autoimprenditorialità, e lo stesso deve essere finalizzato:

  • all’avvio di un’attività lavorativa autonoma;
  • all’avvio di impresa individuale oppure;
  • alla sottoscrizione di una quota di capitale sociale di una cooperativa nella quale il rapporto mutualistico ha ad oggetto la prestazione di attività lavorative da parte del socio.

Si ricorda che l’erogazione anticipata in un’unica soluzione della NASpI fa perdere il diritto all’assegno al nucleo familiare e all’accredito figurativo ai fini pensionistici.

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NASpI anticipata: come ottenere l’esenzione Irpef

Il lavoratore avente diritto alla NASpI e che intende richiedere la liquidazione anticipata, in unica soluzione, dell’importo complessivo spettante non ancora erogato a titolo di incentivi per la sottoscrizione di una quota di capitale sociale di una cooperativa ed interessato all’esenzione, deve presentare all’Inps, a pena di decadenza, la domanda di anticipazione in via telematica entro trenta giorni dalla data di inizio dell’attività lavorativa autonoma o di impresa individuale o dalla data di sottoscrizione di una quota di capitale sociale della cooperativa.

Con particolare riferimento alla sottoscrizione della quota di capitale sociale in una cooperativa, lo stesso dovrà inoltre allegare alla domanda, con le modalità individuate dall’Inps, i seguenti documenti:

  • attestazione di avvenuta iscrizione della cooperativa nel registro delle imprese presso la Camera di commercio competente per territorio e nell’Albo nazionale delle società cooperative gestito dalle Camere di commercio, insieme all’indicazione degli estremi per la successiva verifica;
  • stralcio dall’elenco dei soci corredato da una dichiarazione del presidente della cooperativa, che attesta l’avvenuta iscrizione dell’interessato e l’attività a lui assegnata;
  • dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà (articolo 47 del D.P.R. n. 445/2000), in cui il richiedente dichiara di destinare l’intero importo percepito al capitale sociale della cooperativa interessata, entro il termine per la presentazione della dichiarazione relativa all’anno di imposta in cui è stata percepita la prestazione, stabilito dall’articolo 2 del D.P.R. n. 322/1998.

Adempimenti di chi eroga la NASpI anticipata

L’Inps, erogatore della NASpI, non applicherà le ritenute alla fonte sulle somme erogate, ai sensi dell’articolo 1, comma 12, della Legge di Bilancio 2020, e certificherà, in qualità di sostituto d’imposta, la corresponsione di tali trattamenti utilizzando gli appositi campi che saranno riservati nel modello di Certificazione Unica (art. 4 del D.P.R. n. 322/1998).

Consulta e scarica il Provvedimento dell’Agenzia delle Entrate del 17 giugno 2021

Giuseppe Moschella

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