Naspi 2025: guida ai requisiti, pagamento, décalage importi e domanda

Paolo Ballanti 18/02/25
Allegati

Il Decreto Legislativo 4 marzo 2015 numero 22 in materia di riordino delle prestazioni di sostegno al reddito dei dipendenti ha introdotto a decorrere dal 1° maggio 2015 la Nuova prestazione di Assicurazione Sociale per l’Impiego (in sigla Naspi) la cui funzione è quella di garantire un sussidio mensile a quanti si ritrovano involontariamente privi di occupazione.

L’indennità, che ha sostituito le prestazioni di ASpI e mini-ASpI con riferimento agli eventi di disoccupazione verificatisi dal 1° maggio 2015, spetta, previa domanda all’INPS, al ricorrere di una serie di requisiti legati non solo alla perdita del lavoro ma altresì ai contributi totalizzati dal dipendente.

Analizziamo la prestazione in dettaglio.

Indice

A chi spetta la naspi 2025

L’indennità Naspi ha l’obiettivo di assicurare sostegno economico in occasione degli eventi di perdita involontaria dell’occupazione riguardanti lavoratori subordinati, compresi:

  • Apprendisti;
  • Soci lavoratori di cooperative con rapporto di lavoro subordinato con le medesime;
  • Personale artistico con rapporto di lavoro subordinato;
  • Dipendenti a tempo determinato delle pubbliche amministrazioni;
  • Operai agricoli a tempo indeterminato dipendenti dalle cooperative e loro consorzi che trasformano, manipolano e commercializzano prodotti agricoli e zootecnici prevalentemente propri o conferiti dai loro soci.

Non possono al contrario accedere al sussidio:

  • Dipendenti a tempo indeterminato delle pubbliche amministrazioni;
  • Operai agricoli a tempo determinato;
  • Lavoratori extra-comunitari con permesso di soggiorno per lavoro stagionale, per i quali resta confermata la specifica normativa;
  • Coloro che hanno maturato i requisiti per il pensionamento anticipato o di vecchiaia;
  • Titolari di assegno ordinario di invalidità, qualora non optino per la NASpI.

I requisiti della Naspi 2025

La Naspi 2025 è riconosciuta ai lavoratori che si trovano congiuntamente:

  • In stato di disoccupazione involontaria;
  • Con almeno tredici settimane di contribuzione totalizzate nei quattro anni precedenti l’inizio del periodo di disoccupazione.

Un terzo requisito introdotto dalla Manovra di bilancio 2025

Come recentemente disposto dalla Legge numero 207/2024 (articolo 1, comma 171) con riguardo agli eventi di disoccupazione verificatisi dal 1° gennaio 2025 sono richieste almeno tredici settimane di contribuzione successive alla cessazione del rapporto a tempo indeterminato, effettuata per dimissioni volontarie o risoluzione consensuale.

Sono fatte salve le ipotesi di dimissioni per giusta causa, di risoluzione consensuale intervenuta in sede protetta e di dimissioni rassegnate durante il periodo tutelato di maternità.

Il requisito opera a condizione che l’evento di cessazione per dimissioni sia intervenuto nei dodici mesi precedenti l’evento di cessazione involontaria per cui si richiede la prestazione.

La disoccupazione involontaria

Sono parificate alle ipotesi di perdita involontaria dell’occupazione e conferiscono potenzialmente il diritto alla NASpI (oltre alle ipotesi classiche di licenziamento):

  • Il licenziamento disciplinare;
  • La risoluzione consensuale del rapporto di lavoro intervenuta in sede protetta ovvero a seguito del rifiuto di trasferimento del lavoratore ad altra sede della stessa azienda, purché distante oltre 50 km dalla residenza o raggiungibile in 80 minuti o più con i mezzi di trasporto pubblici;
  • Dimissioni per giusta causa;
  • Nel corso della procedura di liquidazione giudiziale il recesso da parte del curatore ovvero la risoluzione di diritto del rapporto di lavoro subordinato;
  • Le dimissioni rassegnate durante il periodo tutelato di maternità, da trecento giorni prima della data presunta del parto e fino al compimento del primo anno di vita del figlio.

Le tredici settimane di contribuzione

Ai fini del conteggio delle tredici settimane di contribuzione sono valide tutte le settimane retribuite nei quattro anni che precedono l’inizio del periodo di disoccupazione purché per esse risulti, anno per anno, complessivamente erogata o dovuta una retribuzione non inferiore ai minimi settimanali.

Entro quando inviare domanda

La domanda di accesso all’indennità di disoccupazione dev’essere trasmessa all’INPS, a pena di decadenza, entro il termine di 68 giorni decorrenti dalla cessazione del rapporto di lavoro.

Pur nel rispetto del termine di decadenza per l’invio della domanda, le tempistiche di quest’ultimo incidono sulla decorrenza della prestazione, come descritto in tabella:

DomandaDecorrenza dell’indennità NASpI
Presentata all’INPS entro l’ottavo giorno successivo la cessazione del rapportoDall’ottavo giorno successivo la data di cessazione del rapporto
Presentata all’INPS dopo l’ottavo giorno successivo la cessazione del rapportoDal primo giorno successivo la data di presentazione della domanda

Come inviare domanda di Naspi nel 2025

L’istanza per accedere alla NASpI dev’essere trasmessa dal lavoratore interessato collegandosi all’apposita piattaforma online del sito INPS, disponibile in “inps.it – Lavoro – NASpI: indennità mensile di disoccupazione” in possesso delle credenziali SPID, CIE o CNS.
In alternativa all’invio della domanda in autonomia è possibile avvalersi di:

  • contact Center INPS disponibile al numero 803.164 (gratuito da rete fissa) o lo 06.164.164 (da rete mobile);
  • enti di patronato e intermediari INPS grazie ai servizi telematici offerti dagli stessi.

Pagamento Naspi 2025

Una volta accolta la domanda l’indennità è corrisposta mensilmente dall’Istituto al soggetto beneficiario con:

  • Accredito su conto corrente bancario / postale o su libretto postale;
  • Bonifico domiciliato presso l’ufficio postale.

Calcolo e importo Naspi

L’indennità di disoccupazione si determina assumendo la retribuzione imponibile ai fini previdenziali degli ultimi quattro anni, comprensiva degli elementi continuativi e non continuativi (comprese le mensilità aggiuntive).

La somma in parola dev’essere divisa per il totale delle settimane di contribuzione. Il risultato della divisione si moltiplica poi per il coefficiente fisso 4,33.

(Retribuzione imponibile ultimi quattro anni / settimane di contribuzione) * 4,33.

Dall’operazione si ottiene la retribuzione mensile di riferimento, il cui importo condiziona l’indennità mensile spettante, come descritto in tabella:

Indennità NASpI 2025
Retribuzione mensile di riferimentoMisura dell’indennità mensile NASpI
Pari o inferiore a 1.436,61 euro75% della retribuzione mensile di riferimento
Superiore a 1.436,61 euro75% di 1.436,61 euro + 25%

A prescindere dall’importo ottenuto come da tabella la NASpI mensile non può eccedere, nel 2025, il massimale di euro 1.562,82.
Da notare che l’importo spettante si riduce a partire dal primo giorno del quarto mese di fruizione (91° giorno della prestazione) in misura pari al 3% al mese.

Per gli eventi di disoccupazione verificatisi dal 1° gennaio 2022 la NASpI si riduce del 3% ogni mese a decorrere dal primo giorno del sesto mese di fruizione (151° giorno della prestazione).

Per i soli beneficiari che, al momento della presentazione della domanda, hanno compiuto 55 anni di età la riduzione si applica dall’ottavo mese di fruizione (211° giorno della prestazione).

La NASpI è riconosciuta mensilmente per un numero di settimane pari alla metà delle settimane di contribuzione degli ultimi quattro anni, nel rispetto di un massimo di 24 mesi, quindi due anni.

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1Messaggio Inps 804 del 23 febbraio 2024 37 KB

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Foto copertina: istock/jpkirakun

Paolo Ballanti