La fine dell’estate coincide per molti con la scadenza del contratto a termine stagionale nei settori del turismo, ristorazione e alberghiero: ecco allora che subentra la possibilità di andare in disoccupazione con Naspi.
In questi casi è bene sapere che l’Inps garantisce un sostegno economico – la nuova assicurazione sociale per l’impiego – nelle ipotesi di perdita involontaria dell’occupazione quali possono essere gli eventi di interruzione dei contratti a tempo determinato per scadenza del termine.
Per evitare di trovarsi impreparati nel momento di chiedere all’Inps l’indennità di disoccupazione Naspi ecco i consigli utili.
Indice
Verificare se si appartiene alle categorie beneficiarie della Naspi
Un primo aspetto fondamentale da considerare è quello dell’appartenenza del lavoratore alle categorie potenzialmente beneficiare della NASpI.
Il sussidio spetta infatti ai lavoratori con rapporto di lavoro subordinato, compresi:
– apprendisti;
– soci lavoratori di cooperative con rapporto di lavoro subordinato con le medesime;
– personale artistico con rapporto di lavoro subordinato;
– dipendenti a tempo determinato delle pubbliche amministrazioni;
– operai agricoli a tempo indeterminato dipendenti dalle cooperative e loro consorzi che trasformano, manipolano e commercializzano prodotti agricoli e zootecnici prevalentemente propri o conferiti dai loro soci.
Attenzione ai requisiti Naspi
L’indennità Naspi spetta a beneficio di coloro che possono far valere congiuntamente due requisiti:
– almeno 13 settimane di contribuzione totalizzate nei quattro anni precedenti l’inizio del periodo di disoccupazione;
– essere in stato di disoccupazione.
Con riguardo al primo aspetto è importante che l’interessato, collegandosi all’estratto conto contributivo disponibile sul portale “inps.it” verifichi che non ci siano nel passato:
– periodi di lavoro privi di copertura a livello contributivo;
– anomalie nella quantità di contributi accreditati.
Per quanto concerne invece lo stato di disoccupazione, quest’ultimo:
- deve permanere per tutto il periodo di fruizione dell’indennità;
- presuppone l’assenza di un impiego subordinato o autonomo (si considerano comunque in stato di disoccupazione i lavoratori con reddito da lavoro dipendente o autonomo corrispondente rispettivamente a 8.500,00 euro annui per i lavoratori subordinati e a 5.500,00 euro annui per i lavoratori autonomi).
Sempre sul requisito dello stato di disoccupazione, all’interessato è richiesto di:
- dichiarare la propria immediata disponibilità al lavoro (DID) in forma telematica al sistema informativo unitario delle politiche del lavoro (la dichiarazione può essere presentata tramite il sito dell’Anpal o direttamente in sede di domanda di NASpI all’Inps;
- confermare lo stato di disoccupazione entro trenta giorni dalla DID attraverso la stipula del Patto di servizio (a tal proposito è necessario contattare i Centri per l’impiego).
Leggi anche > Come si calcola l’indennità Naspi e in base a cosa cambia l’importo
Inviare la domanda Naspi in tempo
Occhio alle scadenze. La domanda per accedere alla Naspi dev’essere trasmessa all’Inps, a pena di decadenza, entro 68 giorni decorrenti dalla cessazione del rapporto di lavoro.
Il soggetto interessato deve quindi segnarsi nel calendario la data – limite per inviare la domanda all’Inps, così da non perdere l’occasione di percepire la disoccupazione.
Fanno eccezione alla regola dei 68 giorni decorrenti dalla cessazione del rapporto le ipotesi descritte in tabella:
Evento | Effetti sul termine di 68 giorni |
Maternità indennizzabile dall’Inps insorta entro i 68 giorni dalla data di cessazione del rapporto di lavoro | Il termine resta sospeso per un periodo pari alla durata dell’evento di maternità indennizzato e riprende a decorrere, al termine dell’evento, per la parte residua |
Maternità indennizzabile dall’Inps insorta durante il rapporto di lavoro successivamente cessato | Il termine decorre dalla data di cessazione del periodo di maternità |
Malattia (comune o professionale) e infortunio sul lavoro indennizzabili da Inps – Inail insorti entro i 60 giorni dalla data di cessazione del rapporto di lavoro | Il termine resta sospeso per un periodo pari alla durata dell’evento e riprende a decorrere, al termine dell’evento stesso, per la parte residua |
Malattia (comune o professionale) e infortunio sul lavoro indennizzabili da Inps – Inail insorti durante il rapporto di lavoro successivamente cessato | Il termine decorre dalla data di cessazione dell’evento indennizzato |
Controversia | Il termine decorre dalla data di definizione della vertenza sindacale o data di notifica della sentenza giudiziaria |
Licenziamento per giusta causa | Il termine decorre dal trentesimo giorno successivo alla data di cessazione del rapporto |
Durante la procedura di liquidazione giudiziale nei casi di: Dimissioni per giusta causa; Recesso del curatore; Risoluzione di diritto del rapporto di lavoro | Decorre dalla data in cui il lavoratore rassegna le dimissioni; Decorre dalla data in cui il dipendente viene a conoscenza della comunicazione di recesso del curatore; Decorre dalla data in cui il rapporto di lavoro si intende risolto di diritto |
Come dev’essere trasmessa la domanda di Naspi?
A partire dal 1° marzo 2024, come reso noto dall’Inps con il Messaggio 804 del 23 febbraio, le domande di Naspi e Dis-Colle devono essere presentate esclusivamente tramite la piattaforma telematica “ID 3.0”.
Il servizio è accessibile sul portale Inps.it per gli utenti in possesso delle credenziali SPID, CIE o CNS.
Si segue questo percorso online: “Sostegni, Sussidi e Indennità – Per disoccupati – NASpI: indennità mensile di disoccupazione – Utilizza il servizio – NASpI Domanda – Utilizza il servizio”.
Si consiglia di verificare per tempo, prima del momento in cui dovrà essere presentata la domanda, di essere in possesso delle credenziali di accesso (SPID, CIE o CNS) ovvero di prendere contatto con il Patronato
Invio domanda entro 8 giorni dalla cessazione del rapporto
L’indennità Naspi decorre dall’ottavo giorno successivo la data di cessazione del rapporto a patto che la domanda all’Inps sia stata presentata dall’interessato entro l’ottavo giorno successivo alla cessazione del rapporto.
Per le istanze presentate successivamente (dal nono giorno successivo la cessazione del rapporto in poi) l’indennità decorre dal primo giorno successivo la data di presentazione della domanda stessa.
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Foto copertina: istock/Blackzheep