Le dimissioni presentate nel periodo in cui vige il divieto di licenziamento e fino al compimento di un anno di età del bambino da parte del padre lavoratore che ha fruito del congedo di paternità obbligatorio e non solo di quello alternativo, consentono di accedere all’indennità di disoccupazione NASpI 2023.
Questo, in sintesi, il chiarimento fornito dall’Inps con la Circolare del 20 marzo 2023 numero 32. L’Istituto interviene sul tema delle tutele riconosciute ai genitori lavoratori alla luce delle modifiche introdotte con il Decreto legislativo numero 105/2022 in cui, tra le altre cose, la disciplina sul divieto di licenziamento è stata estesa ai padri lavoratori che, oltre al congedo di paternità alternativo, fruiscono dell’astensione obbligatoria pari a dieci giorni lavorativi.
Analizziamo la novità in dettaglio.
Indice
- Congedo di paternità: le novità del D.Lgs. numero 105/2022
- Congedo di paternità obbligatorio
- Congedo di paternità alternativo
- Naspi 2023 e divieto di licenziamento
- Naspi 2023 e dimissioni del lavoratore padre
- Naspi 2023 e dimissioni lavoratore padre: chiarimenti Inps
- Naspi 2023: cosa fare in caso di domande respinte
Congedo di paternità: le novità del D.Lgs. numero 105/2022
Il Decreto legislativo 30 giugno 2022 numero 105, recante disposizioni finalizzate a migliorare la conciliazione tra attività lavorativa e vita privata per i genitori e i prestatori di assistenza, è intervenuto sul Testo unico in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità (D.Lgs. numero 151/2001):
- Introducendo l’articolo 27-bis rubricato “Congedo di paternità obbligatorio”;
- Modificando il comma 7 dell’articolo 54 in materia di divieto di licenziamento, nello specifico estendendo il divieto medesimo al lavoratore padre che ha fruito del congedo di cui agli articoli 27-bis e 28 del Testo Unico.
Le disposizioni in argomento sono entrate in vigore a partire dal 13 agosto 2022.
Congedo di paternità obbligatorio
Il nuovo articolo 27-bis introduce il congedo di paternità obbligatorio prevedendo, al comma 1, che il padre lavoratore, dai due mesi precedenti la data presunta del parto ed entro i cinque mesi successivi, si astiene dal lavoro per un periodo di dieci giorni lavorativi, non frazionabili ad ore, da utilizzare anche in via non continuativa.
Il congedo in parola è fruibile, entro lo stesso arco temporale citato, anche per gli eventi di morte perinatale del figlio. Nelle ipotesi di parto plurimo, i dieci giorni lavorativi diventano venti. Inoltre, l’assenza retribuita è fruibile anche durante il congedo della madre lavoratrice ed è compatibile con il congedo di paternità alternativo, previsto dal successivo articolo 28.
Congedo di paternità alternativo
L’articolo 28 del Testo unico disciplina l’estensione del congedo di maternità al padre lavoratore, il quale ne beneficia in alternativa alla madre per tutta la durata spettante a quest’ultima ovvero per la parte residua cui la stessa avrebbe ancora avuto diritto.
Il diritto al congedo per il padre ricorre esclusivamente nelle seguenti ipotesi:
- Morte o grave infermità della madre;
- Abbandono del bambino da parte della madre;
- Affidamento del bambino al padre in via esclusiva.
Naspi 2023 e divieto di licenziamento
Al fine di permettere ai lavoratori di fruire effettivamente dei periodi di congedo, l’articolo 54 del Decreto legislativo numero 151/2001 dispone il divieto di licenziamento:
- Della lavoratrice dall’inizio del periodo di gravidanza (300 giorni prima della data presunta del parto indicata nel certificato di gravidanza) e sino al compimento di un anno di età del bambino;
- Del padre lavoratore che fruisce del congedo di paternità alternativo e obbligatorio, per la durata del congedo stesso e fino al compimento di un anno di età del bambino;
- Causato dalla domanda o dalla fruizione, da parte della lavoratrice o del lavoratore, del congedo parentale e del congedo per malattia del bambino.
Come precisa l’Inps tale ultima disposizione “che già nella sua formulazione originaria prevedeva la tutela del divieto di licenziamento a favore del padre lavoratore in caso di fruizione del congedo di paternità di cui all’articolo 28 del Testo Unico per effetto della novella di cui al D.lgs. n. 105 del 2022 ha esteso la tutela anche all’ipotesi di fruizione del congedo di paternità obbligatorio di cui al citato articolo 27-bis”.
Naspi 2023 e dimissioni del lavoratore padre
A norma del successivo articolo 55, in caso di dimissioni rassegnate nel periodo in cui è previsto il divieto di licenziamento, i genitori lavoratori hanno diritto, a prescindere dal motivo delle dimissioni stesse, alle indennità previste in caso di licenziamento nonché all’indennità sostitutiva del preavviso, tra cui la Naspi 2023.
Il comma 2 dell’articolo 55 dispone che rientra nella tutela descritta anche il “padre lavoratore che ha fruito del congedo di paternità”.
Naspi 2023 e dimissioni lavoratore padre: chiarimenti Inps
Tutela per le dimissioni del padre
Con la Circolare del 20 marzo 2023 l’Inps, su concorde avviso del Ministero del Lavoro e delle politiche sociali, precisa che, in ragione del richiamo generico al congedo di paternità, in assenza di specifica qualificazione dello stesso, la tutela prevista in caso di dimissioni è da “intendersi rivolta al lavoratore padre sia nel caso di fruizione del congedo di paternità obbligatorio che nel caso di fruizione del congedo di paternità alternativo, disciplinati rispettivamente dai menzionati articoli 27-bis e 28 del D.lgs. n. 151 del 2001”.
NASpI anche per il congedo obbligatorio
Prima delle modifiche apportate dal Decreto legislativo numero 105/2022 agli articoli 54 e 55 del Testo Unico, l’accesso alla NASpI in caso di dimissioni nel periodo in cui vige il divieto di licenziamento e fino al compimento di un anno di età del bambino era riservato, oltre che alla lavoratrice madre, anche al padre lavoratore ma esclusivamente nelle ipotesi di fruizione del congedo di paternità alternativo.
In ragione delle novità previste dal D.Lgs. numero 105/2022, finalizzate a rafforzare le tutele per il lavoratore padre in caso di dimissioni, quanti hanno fruito del congedo di paternità alternativo e / o del congedo di paternità obbligatorio, rispettivamente previsti agli articoli 28 e 27-bis del Testo unico, hanno diritto all’indennità di disoccupazione NASpI 2023.
Naturalmente per poter ottenere il sussidio in parola devono essere presenti gli altri requisiti richiesti dalla normativa, come:
- Stato di disoccupazione;
- Almeno tredici settimane di contribuzione nei quattro anni precedenti l’inizio del periodo di disoccupazione.
La domanda di NASpI dev’essere trasmessa, a pena di decadenza, all’Inps entro sessantotto giorni dalla cessazione del rapporto.
Naspi 2023: cosa fare in caso di domande respinte
Alla luce dei chiarimenti forniti dalla Circolare del 20 marzo, le domande di NASpI presentate da lavoratori padri a seguito di dimissioni intervenute nel periodo in cui vige il divieto di licenziamento e respinte nelle more della pubblicazione della stessa circolare, possono “essere oggetto di riesame, su istanza di parte da trasmettere alla sede INPS territorialmente competente”.