La prestazione, il cui scopo principale è appunto quello di sostenere a livello economico chi si trova privo di occupazione, opera in favore di:
- Lavoratori subordinati;
- Soci lavoratori di cooperative con rapporto di lavoro dipendente;
- Personale artistico con contratto di lavoro subordinato;
- Dipendenti a tempo indeterminato delle pubbliche amministrazioni;
- Operai agricoli a tempo indeterminato dipendenti di cooperative e loro consorzi che trasformano, manipolano e commercializzano prodotti agricoli e zootecnici prevalentemente propri o conferiti dai loro soci (di cui alla Legge 15 giugno 1984 numero 240);
in possesso dei seguenti requisiti:
- Stato di disoccupazione a causa della perdita involontaria del posto di lavoro per licenziamento (anche disciplinare), dimissioni per giusta causa, dimissioni presentate nel periodo tutelato di maternità, risoluzione consensuale del rapporto (presso l’Ispettorato Territoriale del Lavoro ovvero a seguito del rifiuto dell’interessato di essere trasferito in un’altra sede aziendale distante oltre cinquanta chilometri dalla residenza o raggiungibile in ottanta minuti o più con i mezzi pubblici);
- Tredici settimane di contributi versati nei quattro anni precedenti la cessazione del rapporto.
Sul meccanismo di calcolo della NASpI, in particolare sul sistema del cosiddetto “décalage”, è intervenuta la Legge di Bilancio 2022 con alcune importanti modifiche. Analizziamole in dettaglio.
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NASpI e décalage: la situazione fino al 31 dicembre 2021
Il Decreto Legislativo del 4 marzo 2015 numero 22 dispone all’articolo 4 comma 3 che l’importo dell’indennità disoccupazione NASpI si riduca del 3% ogni mese a partire dal primo giorno del quarto mese di fruizione.
Il meccanismo di riduzione (detto anche “décalage”) comporta in sostanza un taglio della somma mensile percepita dal disoccupato dall’INPS:
- Del 3% ogni mese;
- A decorrere dal 91° giorno della prestazione.
NASpI 2022 e décalage: cosa cambia dal 1° gennaio
L’articolo 1 comma 221 lettera c) della Legge 30 dicembre 2021 numero 234 contenente il “Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2022 e bilancio pluriennale per il triennio 2022-2024” (in altri termini la Manovra 2022) modifica il citato articolo 4 comma 3 del D.Lgs. numero 22/2015 precisando che “con riferimento agli eventi di disoccupazione verificatisi dal 1° gennaio 2022” la NASpI si riduce del 3% al mese a decorrere dal “primo giorno del sesto mese di fruizione”.
Non solo, limitatamente a coloro che abbiano compiuto il cinquantacinquesimo anno di età alla data di presentazione della domanda di disoccupazione, il décalage al 3% scatta dal primo giorno dell’ottavo mese di fruizione.
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NASpI 2022 e décalage: i chiarimenti INPS
Con l’obiettivo di chiarire i risvolti operativi delle modifiche introdotte dalla Manovra 2022, l’INPS è intervenuta con la Circolare del 4 gennaio 2022 numero 2.
Nel documento si precisa che per gli eventi di disoccupazione verificatisi fino alla data del 31 dicembre 2021, la NASpI si riduce nella misura del 3% ogni mese a decorrere dal 91° giorno di indennità (primo giorno del quarto mese di fruizione).
Al contrario, con riguardo agli eventi di cessazione involontaria del rapporto intervenuti a partire dal 1° gennaio 2022:
- Per la generalità dei beneficiari NASpI, la prestazione si riduce del 3% al mese “a decorrere dal primo giorno del sesto mese di fruizione, quindi dal 151° giorno di indennità”;
- Per i destinatari dell’indennità che “hanno compiuto 55 anni di età alla data di presentazione della domanda di NASpI, la prestazione si riduce nella misura del tre per cento ogni mese a decorrere dal primo giorno dell’ottavo mese di fruizione, quindi dal 211° giorno di indennità”.
NASpI 2022: importo mensile
La NASpI è calcolata prendendo a riferimento la retribuzione imponibile ai fini previdenziali (cosiddetto “imponibile INPS”) degli ultimi quattro anni, comprensiva di:
- Elementi continuativi e non continuativi;
- Mensilità aggiuntive.
In generale si assume la retribuzione esposta nella denuncia “UniEmens” inviata mensilmente all’INPS.
Il dato dev’essere poi diviso per il totale delle settimane coperte da contributi, successivamente moltiplicato per il coefficiente fisso 4,33:
(Retribuzione imponibile degli ultimi quattro anni / settimane coperte da contributi) * 4,33 = retribuzione di riferimento.
Alla luce dell’aggiornamento degli importi per l’anno corrente (comunicato dall’INPS con la Circolare del 16 febbraio scorso numero 26), la NASpI 2022 sarà così calcolata:
Retribuzione di riferimento | Importo NASpI mensile |
Pari o inferiore a 1.250,87 euro | Pari al 75% della retribuzione di riferimento |
Superiore a 1.250,87 euro | Pari al 75% di 1.250,87 euro + il 25% della differenza tra la retribuzione di riferimento e 1.250,87 euro |
In ogni caso, l’indennità mensile non potrà eccedere (per l’anno 2022) il massimale di 1.360,77 euro.
NASpI 2022: durata
Le modifiche operate dalla Legge di Bilancio non hanno interessato la durata dell’indennità NASpI. Questa infatti è riconosciuta mensilmente (articolo 5 comma 1 del D.Lgs. numero 22/2015) per un numero di settimane “pari alla metà delle settimane di contribuzione degli ultimi quattro anni”.
In ogni caso, il sussidio non potrà essere riconosciuto per un numero di mesi superiore a ventiquattro.
Nel calcolo della durata sono comunque esclusi i “periodi contributivi che hanno già dato luogo ad erogazione delle prestazioni di disoccupazione” (sempre articolo 5) anche se riconosciute in forma anticipata ed in un’unica soluzione.
NASpI 2022: domanda
La prestazione NASpI spetta su domanda dell’interessato, presentata a pena di decadenza entro sessantotto giorni dalla cessazione del rapporto, in alternativa:
- Collegandosi al portale “inps.it – Prestazioni e Servizi – Prestazioni – NASpI: indennità mensile di disoccupazione” per coloro che sono in possesso delle credenziali PIN (riservate ai cittadini residenti all’estero privi di un documento di riconoscimento italiano), SPID, CIE o CNS;
- Chiamando il Contact center INPS al numero 803.164 (da rete fissa) o lo 06.164.164 da rete mobile;
- Rivolgendosi ad enti di patronato ed intermediari INPS.
NASpI 2022: decorrenza
Processata ed accolta dall’INPS la domanda di NASpI, l’importo mensile sarà riconosciuto con decorrenza:
- Dall’ottavo giorno successivo la data di cessazione del rapporto, in caso di richiesta presentata entro l’ottavo giorno successivo l’interruzione stessa;
- Dal primo giorno successivo la data di presentazione della domanda, a fronte di una domanda presentata successivamente.
NASpI 2022: pagamento
La NASpI appartiene alla categoria delle prestazioni riconosciute dall’INPS direttamente al beneficiario. In tal caso, la somma mensile erogata dall’Istituto (soggetta comunque alle trattenute fiscali a titolo di tassazione IRPEF) è corrisposta (in base alla scelta del beneficiario espressa in sede di invio della domanda) a mezzo di:
- Accredito su conto corrente bancario o postale;
- Bonifico domiciliato presso l’ufficio postale.
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