Naspi 2021: cosa cambia con il Decreto Sostegni bis

Paolo Ballanti 26/05/21
Il Decreto “Sostegni bis” approvato in Consiglio dei ministri il 20 maggio scorso sospende la riduzione mensile della NASPI sino al 31 dicembre 2021.

Con la pubblicazione nella Gazzetta ufficiale del 25 maggio, il “Sostegni-bis” entra in vigore a partire dal 26 maggio e introduce un’importante novità in tema di indennità di disoccupazione, volta a sostenere economicamente chi si trova senza lavoro.

Il D.l. congela infatti, dalla data di entrata in vigore dello stesso sino a fine anno, la norma prevista dal Decreto legislativo numero 22/2015 con cui si prevede la riduzione mensile del 3% del sussidio a decorrere dal quarto mese di fruizione.

Dal 1º gennaio 2022, salvo proroghe successive, riprenderanno le trattenute tenendo conto dei mesi oggetto di sospensione.

Analizziamo la novità in dettaglio.

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Naspi 2021: riduzione sospesa

Il Decreto “Sostegni-bis” (Decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73) prevede la sospensione, dalla data di entrata in vigore del D.l. sino al 31 dicembre 2021, della decurtazione del sussidio NASPI pari al 3% mensile a partire dal primo giorno del quarto mese di fruizione.

La misura ha lo scopo di sostenere economicamente i percettori dell’indennità di disoccupazione nella fase post emergenza COVID-19.

Naspi 2021: ripresa della riduzione dal 1º gennaio 2022

La misura del “Sostegni-bis” cesserà di avere effetto dal 1° gennaio 2022. Pertanto a partire da questa data riprenderà la decurtazione mensile dell’importo, considerando anche i mesi di sospensione trascorsi (sul punto si attendono comunque i chiarimenti INPS).

Ipotizziamo il caso di Mario percettore di NASPI da agosto 2021. Questi, senza la previsione del “Sostegni-bis” subirebbe la riduzione del 3% del sussidio a partire dal 1º novembre 2021 (primo giorno del quarto mese di fruizione).

Posto che, salvo proroghe successive, dal 1º gennaio 2022 cesserà la sospensione, Mario riceverà la NASPI calcolata applicando le riduzioni anche per i mesi di novembre e dicembre 2021.

Naspi 2021: importo

L’indennità NASPI è calcolata in misura pari alla retribuzione imponibile INPS dei quattro anni precedenti la perdita dell’occupazione, da dividere per il numero di settimane in cui sono stati versati contributi. Il risultato dev’essere poi moltiplicato per 4,33.

Nel caso in cui la retribuzione di riferimento sia inferiore ad euro 1.227,55 (valore applicato per il 2021) il sussidio sarà pari al 75% della stessa.

Al contrario, se il valore calcolato eccede i 1.227,55 euro la NASPI avrà come importo:

  • Il 75% della retribuzione di riferimento;
  • In aggiunta il 25% della differenza tra la retribuzione di riferimento e l’importo di euro 1.227,55.

In ogni caso, l’ammontare mensile dell’indennità non potrà eccedere i 1.335,40 euro mensili.

Naspi 2021: decurtazione mensile

La norma su cui interviene la sospensione decisa dal “Sostegni-bis” è quella che prevede la riduzione del sussidio NASPI, in misura pari al 3% mensile, a decorrere dal primo giorno del quarto mese di fruizione (91º giorno di godimento dell’indennità).

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Naspi 2021: durata

Il pagamento della NASPI avviene mensilmente da parte dell’INPS, per un numero di settimane pari alla metà di quelle in cui sono stati versati contributi nei quattro anni precedenti la cessazione, comunque nel rispetto del limite massimo di ventiquattro mesi.

Sono esclusi dal conteggio i periodi già presi in considerazione per precedenti erogazioni del sussidio.

Naspi 2021: quando spetta

La disoccupazione NASPI spetta in presenza dei seguenti requisiti:

  • Stato di disoccupazione involontaria;
  • Tredici settimane di contributi nei quattro anni precedenti la perdita del lavoro;
  • Trenta giorni di effettivo lavoro nei dodici mesi precedenti l’inizio della disoccupazione (requisito non richiesto per i trattamenti NASPI concessi dal 23 marzo 2021 al 31 dicembre 2021).

Con riferimento al primo punto, conferiscono potenzialmente il diritto alla NASPI (in presenza degli altri requisiti), le ipotesi di licenziamento (anche per giusta causa o giustificato motivo soggettivo), oltre a:

  • Dimissioni per giusta causa;
  • Risoluzione consensuale del rapporto, intervenuta in sede protetta ovvero a seguito del rifiuto del lavoratore di essere trasferito ad altra sede della stessa azienda, a condizione che questa sia distante oltre cinquanta chilometri dalla residenza o raggiungibile in ottanta minuti o più con i mezzi di trasporto pubblici;
  • Dimissioni rassegnate nel periodo tutelato di maternità, corrispondente a trecento giorni prima della data presunta del parto sino al primo anno di età del bambino.

Naspi 2021: domanda

La domanda per ottenere l’indennità di disoccupazione dev’essere inoltrata all’INPS, a pena di decadenza, entro sessantotto giorni dalla cessazione del rapporto.

L’istanza può essere trasmessa:

  • Online sul portale dell’Istituto attraverso il percorso “Prestazioni e servizi – NASpI: indennità mensile di disoccupazione”;
  • In alternativa chiamando il Contact center dell’Istituto al numero 803.164 (da rete fissa) ovvero lo 06.164.164 (da rete mobile);
  • Avvalendosi dei servizi garantiti da enti di patronato ed intermediari abilitati.

Naspi 2021: pagamento

L’erogazione della NASPI avviene ad opera dell’INPS direttamente al soggetto beneficiario, attraverso la modalità di pagamento scelta in sede di trasmissione della richiesta di sussidio:

  • Accredito su conto corrente bancario o postale;
  • Libretto postale;
  • Bonifico domiciliato presso Poste italiane.

Le somme corrisposte non sono soggette ad alcuna trattenuta a fini contributivi, mentre sono sottoposte a tassazione IRPEF e concorrono alla formazione del reddito complessivo del beneficiario.

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Paolo Ballanti

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