Con circolare n. 36 del 21 febbraio 2017, infatti, l’INPS dà come definitivi gli importi previdenziali massimi in vigore dal 1° gennaio 2017. Tale previsione riguarda:
- trattamenti di integrazione salariale,
- assegno ordinario e dell’assegno emergenziale per il Fondo del Credito
- assegno emergenziale per il Fondo del Credito Cooperativo
- indennità di disoccupazione NASpI,
- indennità di disoccupazione agricola
- misura dell’importo mensile dell’assegno per le attività socialmente utili.
Naspi: a quanto ammonta l’assegno di disoccupazione?
L’art. 1, comma 287, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 precisa che “Con riferimento alle prestazioni previdenziali e assistenziali e ai parametri ad esse connessi, la percentuale di adeguamento corrispondente alla variazione che si determina rapportando il valore medio dell’indice ISTAT dei prezzi al consumo per famiglie di operai ed impiegati, relativo all’anno precedente il mese di decorrenza dell’adeguamento, all’analogo valore medio relativo all’anno precedente non può risultare inferiore a zero”. In applicazione della norma citata dunque, gli importi massimi delle prestazioni a sostegno del reddito per il 2017 restano confermati sulla base degli importi massimi dell’anno precedente, ossia sulla base dei valori indicati per l’anno 2016. Gli importi sono i seguenti.
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Indennità disoccupazione Naspi
La retribuzione da prendere a riferimento per il calcolo delle indennità di disoccupazione NASpI 2017 è pari ad euro 1.195.
Dunque, l’importo massimo mensile di detta indennità, non può in ogni caso superare, per il 2017, euro 1.300.
Indennità disoccupazione agricola
Pertanto tali importi sono pari a quelli indicati nella circolare n. 48 del 14 marzo 2016 con riferimento ai trattamenti di integrazione salariale, vale a dire ad euro 1.167,91 (per ciò che riguarda il massimale più alto) e ad euro 971,71 (quanto al massimale più basso).
Assegno per attività socialmente utili
L’importo mensile dell’assegno spettante ai lavoratori che svolgono attività socialmente utili è pari, dal 1° gennaio 2017, ad euro 580,14. Anche a tale prestazione non si applica la riduzione di cui all’art. 26 della legge n. 41/86.
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