Nascono le SUA (stazioni uniche appaltanti)

Redazione 31/08/11
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Il Codice dei contratti (d.lgs. 163 del 2006) ha previsto la possibilita’ di acquisire lavori, servizi e forniture facendo ricorso a centrali di committenza (art. 33).

Successivamente, la legge 13 agosto 2010, n. 136 (“piano straordinario contro le mafie”), ha stabilito (all’art. 13) che, con  decreto del  Presidente  del  Consiglio  dei  Ministri, avrebbero dovuto essere definite  le modalità per istituire in ambito regionale una  o più stazioni uniche appaltanti (SUA).

E’ stato ora emanato il Dpcm 30 giugno 2011, pubblicato nella Gazzetta del 29 agosto.

Possono aderire alle stazioni uniche appaltanti “le  Amministrazioni  dello  Stato,  le regioni, gli enti locali, gli enti pubblici territoriali,  gli  altri enti pubblici non economici, gli organismi di  diritto  pubblico,  le associazioni,  unioni,  consorzi,  comunque   denominati,   da   essi costituiti… le imprese pubbliche e  i soggetti che operano  in  virtu’  di  diritti  speciali  o  esclusivi…”.

La SUA ha natura giuridica di centrale  di  committenza e “cura, per  conto  degli  enti  aderenti,  l’aggiudicazione  di contratti pubblici per la realizzazione di lavori, la prestazione  di servizi e l’acquisizione di fornituresvolgendo  tale attivita’  in  ambito  regionale,  provinciale  ed  interprovinciale, comunale ed intercomunale”.

La SUA cura  la  gestione  dell’intera  procedura  di  gara, e in particolare:

– collabora con l’ente aderente alla corretta individuazione dei contenuti dello schema del contratto;
– concorda con l’ente aderente  la  procedura  di  gara;
– collabora nella redazione dei capitolati;
– redige gli atti di gara, ivi incluso  il  bando  di  gara,  il disciplinare di gara e la lettera di invito;
– cura tutti gli adempimenti necessari per lo svolgimento della procedura di  gara (es.   gli obblighi  di pubblicita’ e la verifica del possesso dei requisiti;
– nomina la commissione giudicatrice;
– cura l’eventuale contenzioso, fornendo gli    elementi tecnico-giuridici per la difesa in giudizio;
– collabora con l’ente aderente per la  stipulazione  del contratto;

I  rapporti  tra  SUA  ed  ente  aderente  dovranno essere  regolati   da apposite convenzioni, che dovranno disciplinare, tra l’altro:

–  l’ambito  di  operativita’   della   SUA ed  i  rapporti tra il RUP ed il responsabile del procedimento della  SUA;
– le modalita’ di rimborso dei costi sostenuti dalla SUA;

Le Prefetture – UTG potranno richiedere in qualunque momento alla SUA di fornire “ogni dato e informazione utile ai  fini  di  prevenzione  delle  infiltrazioni  della   criminalita’ organizzata”.

Di seguito, il testo del DPCM.

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Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 30 giugno 2011 

Stazione Unica Appaltante, in attuazione dell’articolo 13 della legge 13 agosto 2010,  n.  136  –  Piano  straordinario  contro  le  mafie.

(Gazzetta Ufficiale del 29 agosto 2011) 

Il Presidente del Consiglio dei Ministri;
Visto il decreto legislativo 12 aprile 2006,  n.  163,  recante  il «Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in  attuazione  delle  direttive  2004/17/CE  e  2004/18/CE»  e,   in particolare,  l’articolo  33  il  quale  al  comma   1   prevede   la possibilita’ di acquisire lavori, servizi e forniture facendo ricorso a centrali di committenza e, al comma 3, prevede la  possibilita’  di affidare le funzioni di stazione appaltante  di  lavori  pubblici  ai Provveditorati interregionali per le opere  pubbliche,  gia’  servizi integrati infrastrutture e trasporti (SIIT), o  alle  amministrazioni provinciali, nonche’ a centrali di committenza;

Visto l’articolo 13 della legge 13 agosto 2010, n. 136, recante  il piano straordinario contro le mafie, nonche’  delega  al  Governo  in materia di normativa antimafia, il quale stabilisce che  con  decreto del  Presidente  del  Consiglio  dei  Ministri  vengano  definite  le modalita’ per promuovere l’istituzione in ambito regionale di  una  o piu’ stazioni uniche appaltanti  (SUA),  al  fine  di  assicurare  la trasparenza, la  regolarita’  e  l’economicita’  della  gestione  dei contratti pubblici e di prevenire il rischio di infiltrazioni mafiose nell’economia legale;

Considerato che la stazione unica appaltante (SUA) con le  funzioni previste dall’articolo 33 del decreto legislativo n.  163/2006,  come richiamato dall’articolo 13 della legge 13 agosto 2010, n. 136,  puo’ svolgere un ruolo essenziale per  promuovere  ed  attuare  interventi idonei a creare condizioni  di  sicurezza,  trasparenza  e  legalita’ favorevoli al rilancio dell’economia e  dell’immagine  delle  realta’ territoriali ed al ripristino delle condizioni di libera concorrenza, anche assicurando, con un costante monitoraggio, la trasparenza e  la celerita’ delle procedure di gara e l’ottimizzazione delle risorse  e dei prezzi;

Vista l’intesa sancita in sede di  Conferenza  unificata  ai  sensi dell’articolo 3 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, nella riunione del 25 maggio 2011;

Sulla proposta dei Ministri dell’interno,  della  giustizia,  dello sviluppo economico, delle infrastrutture e dei trasporti, del  lavoro e delle politiche sociali, per i rapporti con le  regioni  e  per  la coesione   territoriale,   per   la   pubblica   amministrazione    e l’innovazione;
Decreta: 

Art. 1
Finalita’ e modalita’ di promozione della Stazione unica appaltante 

1. Il presente decreto e’ finalizzato a promuovere l’istituzione in ambito regionale di una o piu’ Stazioni uniche appaltanti, di seguito denominate «SUA», con  modalita’  che  ne  incentivino  una  maggiore diffusione    anche    attraverso    la    sensibilizzazione    delle amministrazioni aggiudicatrici.

2. L’individuazione  delle  attivita’  e  dei  servizi  della  SUA, unitamente   all’indicazione   degli   elementi   essenziali    delle convenzioni tra i soggetti che vi aderiscono, mira ad agevolarne  una maggiore diffusione, in modo da  perseguire  l’obiettivo  di  rendere piu’ penetrante l’attivita’ di prevenzione e contrasto  ai  tentativi di condizionamento della criminalita’ mafiosa, favorendo al  contempo la celerita’ delle procedure, l’ottimizzazione  delle  risorse  e  il rispetto della normativa in materia di sicurezza sul lavoro.

3. Sono fatte salve le normative regionali che disciplinano  moduli organizzativi e strumenti di raccordo tra gli enti  territoriali  per l’espletamento delle funzioni e delle attivita’ di  cui  al  presente decreto,   aventi   lo    scopo    di    garantire    l’integrazione, l’ottimizzazione e l’economicita’ delle stesse  funzioni,  attraverso formule convenzionali, associative o di avvalimento nell’ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili  a  legislazione vigente.

4. Il Governo, le regioni e le province autonome, le province  e  i comuni, in sede di Conferenza unificata, si scambiano annualmente, ai sensi dell’articolo 9, comma 2, lettera e), del  decreto  legislativo 28 agosto 1997, n. 281, dati ed informazioni relativi  all’attuazione del  presente  decreto,  con  riguardo  ai   rispettivi   ambiti   di competenza.

Art. 2
Stazione unica appaltante e soggetti aderenti 

1. Possono aderire alla SUA  le  Amministrazioni  dello  Stato,  le regioni, gli enti locali, gli enti pubblici territoriali,  gli  altri enti pubblici non economici, gli organismi di  diritto  pubblico,  le associazioni,  unioni,  consorzi,  comunque   denominati,   da   essi costituiti, gli altri soggetti di cui  all’articolo  32  del  decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, nonche’ le imprese pubbliche e  i soggetti che operano  in  virtu’  di  diritti  speciali  o  esclusivi concessi loro dall’autorita’ competente secondo le norme  vigenti.  I predetti soggetti, ai fini del presente  decreto,  possono  avvalersi delle disposizioni previste dall’articolo 33, comma  3,  del  decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163.

2. La SUA ha natura giuridica di centrale  di  committenza  di  cui all’articolo 3, comma 34, del decreto legislativo 12 aprile 2006,  n. 163, e cura, per  conto  degli  enti  aderenti,  l’aggiudicazione  di contratti pubblici per la realizzazione di lavori, la prestazione  di servizi e l’acquisizione di forniture, ai sensi dell’articolo 33  del medesimo decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163,  svolgendo  tale attivita’  in  ambito  regionale,  provinciale  ed  interprovinciale, comunale ed intercomunale.

Art. 3
Attivita’ e servizi della SUA 

1.  La  SUA  cura  la  gestione  della  procedura  di  gara  e,  in particolare, svolge le seguenti attivita’ e servizi:

a) collabora con l’ente aderente alla corretta individuazione dei contenuti dello schema del contratto, tenendo  conto  che  lo  stesso deve garantire la piena rispondenza del lavoro, del servizio e  della fornitura alle effettive esigenze degli enti interessati;

b) concorda con l’ente aderente  la  procedura  di  gara  per  la scelta del contraente;

c) collabora nella redazione dei capitolati di  cui  all’articolo 5, comma 7, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n.  163,  laddove l’ente aderente non sia una Amministrazione aggiudicatrice statale  e non abbia adottato il capitolato generale  di  cui  al  comma  8  del medesimo articolo 5;

d) collabora nella redazione del capitolato speciale;

e) definisce, in collaborazione con l’ente aderente, il  criterio di aggiudicazione ed eventuali atti aggiuntivi;

f) definisce in caso di criterio dell’offerta economicamente piu’ vantaggiosa, i  criteri  di  valutazione  delle  offerte  e  le  loro specificazioni;

g) redige gli atti di gara, ivi incluso  il  bando  di  gara,  il disciplinare di gara e la lettera di invito;

h) cura gli adempimenti relativi allo svolgimento della procedura di  gara  in  tutte  le  sue  fasi,  ivi  compresi  gli  obblighi  di pubblicita’ e di comunicazione previsti in materia di affidamento dei contratti pubblici e la verifica del possesso dei requisiti di ordine generale     e     di     capacita’      economico-finanziaria      e tecnico-organizzativa;

i) nomina la commissione giudicatrice in caso  di  aggiudicazione con il criterio dell’offerta economicamente piu’ vantaggiosa;

l) cura gli  eventuali  contenziosi  insorti  in  relazione  alla procedura   di   affidamento,    fornendo    anche    gli    elementi tecnico-giuridici per la difesa in giudizio;

m) collabora con l’ente aderente ai fini della  stipulazione  del contratto;

n) cura, anche di propria iniziativa,  ogni  ulteriore  attivita’ utile per il perseguimento degli obiettivi  di  cui  all’articolo  1, comma 2;

o)  trasmette  all’ente   aderente   le   informazioni   di   cui all’articolo 6, comma 2, lettera a).

Art. 4
Elementi essenziali delle Convenzioni tra enti  aderenti  e  Stazione unica appaltante 

1.  I  rapporti  tra  SUA  e  l’ente  aderente  sono  regolati   da convenzioni. La convenzione prevede, in particolare:

a)  l’ambito  di  operativita’   della   SUA   determinato,   con riferimento ai contratti pubblici di lavori, di forniture e  servizi, sulla base degli importi di gara o di altri criteri in  relazione  ai quali se  ne  chiede  il  coinvolgimento  nonche’  i  rapporti  e  le modalita’ di comunicazioni tra il responsabile  del  procedimento  ai sensi dell’articolo 10 del decreto legislativo  12  aprile  2006,  n. 163, ed il responsabile del procedimento della  SUA  ai sensi  della legge 7 agosto 1990, n. 241;

b) le modalita’ di rimborso dei costi sostenuti dalla SUA;

c) gli oneri rispettivamente a carico dell’ente aderente e  della SUA in ordine ai contenziosi in materia di affidamento;

d) l’obbligo per l’ente aderente di trasmettere alla SUA l’elenco dei contratti di  cui  alla  lettera  a),  per  i  quali  si  prevede l’affidamento nonche’ l’obbligo per l’ente aderente  di  trasmettere, su  richiesta   della   SUA,   ogni   informazione   utile   relativa all’esecuzione dei medesimi contratti;

e) l’obbligo per  l’ente  aderente  di  comunicare  alla  SUA  le varianti intervenute nel corso dell’esecuzione del contratto.

Art. 5
Forme di monitoraggio e di controllo degli appalti 

1. Ferme restando le forme di monitoraggio  e  di  controllo  degli appalti previste dalla normativa vigente, le Prefetture – UTG possono chiedere alla SUA di fornire ogni dato e informazione ritenuta  utile ai  fini  di  prevenzione  delle  infiltrazioni  della   criminalita’ organizzata.  I  dati  e  le  informazioni  ottenute  possono  essere utilizzate dal Prefetto anche ai fini dell’esercizio  del  potere  di accesso e di accertamento  nei  cantieri  delle  imprese  interessate all’esecuzione dei lavori pubblici.

Art. 6
Collaborazione e coordinamento tra Amministrazioni 

1. L’ente aderente effettua la comunicazione di cui all’articolo 4, comma 1, lettera d), contestualmente  anche  alla  Prefettura  –  UTG competente per territorio con riguardo alla SUA.

2. La Prefettura – UTG, ferme restando le competenze gia’  previste dalla legge ed al fine di favorire lo snellimento, la celerita’ e  la trasparenza delle procedure:

a) mette a disposizione della SUA, con criteri di priorita’,  gli elementi informativi oggetto di attestazione ai sensi degli  articoli 3 e 4 del decreto del Presidente della Repubblica 3 giugno  1998,  n. 252, sulle imprese partecipanti alle gare;

b) monitora le procedure di  gara  allo  scopo  di  prevenire  le infiltrazioni  della  criminalita’  organizzata  e  contrastare,   in collaborazione  con  l’Autorita’  per  la  vigilanza  sui   contratti pubblici di lavori, servizi e  forniture,  eventuali  intese  tra  le imprese concorrenti.

3. In relazione allo specifico contratto, il Prefetto, senza  nuovi o maggiori oneri, in conformita’ alla normativa vigente,  qualora  lo ritenga opportuno per  rafforzare  le  misure  di  prevenzione  delle infiltrazioni della  criminalita’  organizzata,  puo’  richiedere  il supporto tecnico  del  Provveditorato  interregionale  per  le  opere pubbliche competente per territorio e dell’Unita’ di  verifica  degli investimenti  pubblici  –  Dipartimento  dello  sviluppo  e  coesione economica del Ministero dello sviluppo economico.

4. L’ente  aderente  puo’  delegare  l’attivita’  di  verifica  del progetto, di cui all’articolo 112 del decreto legislativo  12  aprile 2006, n. 163, anche al Provveditorato  interregionale  per  le  opere pubbliche competente per territorio laddove in possesso dei requisiti previsti dal comma 5 del citato articolo  112,  con  oneri  a  carico dell’ente aderente che  puo’  altresi’  avvalersi  del  supporto  del medesimo  Provveditorato  per  l’esame  di  eventuali   proposte   di varianti.

5. Con specifiche intese potranno essere condivise dalle Prefetture – UTG,  SUA  ed  ente  aderente,  ulteriori  forme  e  modalita’  per rafforzare  le  misure  di  prevenzione  delle  infiltrazioni   della criminalita’ organizzata nell’ economia legale.

6. Le Prefetture – UTG, per le  attivita’  del  presente  articolo, possono  avvalersi,  senza  nuovi  o  maggiori  oneri,  anche   della collaborazione degli Osservatori regionali dei contratti pubblici.

Redazione

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