La misura si rivolge ad una categoria spesso tagliata fuori dal mercato dei mutui, perché non in grado di soddisfare i requisiti di garanzia richiesti dalle banche, almeno nei casi in cui non si ha (ancora) un posto di lavoro sicuro, o un contratto di lavoro a tempo indeterminato. Il decreto interviene fino al 30 giugno 2022 sui mutui per la prima casa prevedendo, oltre all’aumento della garanzia dello Stato (tramite il Fondo di garanzia) anche l’esenzione delle imposte di registro, catastali ed ipotecarie e delle tasse sulle concessioni governative.
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Mutuo prima casa: prestiti agevolati
Per ottenere un finanziamento a tasso agevolato, bisogna essere in possesso di determinati requisiti. Solitamente per avere accesso al mutuo bancario bisogna avere un’età tra i 18 anni e i 70 anni, anche se in alcuni casi si può arrivare agli 80 anni, il tutto dipende da determinate variabili e dalle politiche della banca.
Prima di erogare un mutuo, l’istituto bancario richiede al potenziale cliente il reddito annuo, le informazioni che riguardano la situazione economica, le garanzie che possano far capire che il pagamento potrà essere estinto senza difficoltà, e infine tutta la documentazione necessaria attestante la veridicità delle informazioni.
Non è tuttavia necessario essere un lavoratore a tempo indeterminato per poter accedere al mutuo, anche i liberi professionisti o coloro che hanno un contratto di lavoro atipico, possono ottenere un prestito bancario, bisogna comunque esibire le dichiarazioni dei redditi degli anni precedenti e fornire adeguate garanzie sul rimborso del prestito.
I giovani rientrano nella categoria di coloro che possono avere accesso ai prestiti agevolati, in particolare le giovani coppie che acquistano la prima casa. Le agevolazioni sono state pensate per coloro che di solito riscontrano le difficoltà maggiori nell’acquisto, lo Stato in questi casi interviene facendo in modo che possano accedere ai prestiti anche coloro che solitamente non raggiungono i requisiti imposti alle banche.
Solitamente quando si acquista una casa, il mutuo concesso è pari massimo all’80% del valore dell’immobile, attraverso i mutui agevolati è possibile avere un finanziamento maggiore, fino ad arrivare al 100% del valore dell’abitazione, con piani di pagamento più favorevoli per chi contrae il mutuo.
Per gli immobili da adibire ad abitazione principale, sono previsti anche vantaggi fiscali. Con le agevolazioni prima casa, le imposte sulla compravendita sono calcolate in misura ridotta, imposta di registro al 2%, e imposta ipotecaria e catastale fisse di 50 euro cadauna se si acquista da privato. Saranno inoltre detraibili nella dichiarazione dei redditi, anche gli interessi passivi e gli altri oneri relativi al mutuo.
Il Fondo garanzia mutuo prima casa
Il Fondo garanzia per i mutui per la prima casa, istituito con la Legge 147/2013, è volto a incentivare l’accesso al credito a tutti coloro che rientrano nei parametri richiesti, e che vogliono acquistare un immobile da adibire a prima casa.
Può fare richiesta chi non è proprietario di altri immobili ad uso abitativo, e l’immobile deve essere situato in Italia, e non deve far parte delle categorie catastali A1 (abitazioni di tipo signorile), A8 (ville) e A9 (castelli, palazzi di eminenti pregi artistici storici), non deve essere quindi un edificio di lusso. La domanda per accedere al finanziamento deve essere presentata direttamente alla banca o all’intermediario finanziario a cui si richiede il mutuo.
Il Fondo di garanzia per i mutui prima casa, prevede generalmente una garanzia statale, nella misura del 50%, ai mutui erogati per l’acquisto o la ristrutturazione ai fini dell’accrescimento dell’efficienza energetica di abitazioni principali e che rispettano particolari caratteristiche. La garanzia statale rende più facile l’accesso al mutuo ai soggetti considerati più “a rischio”, come ad esempio chi non ha un lavoro a tempo indeterminato.
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Mutuo prima casa: cosa prevede il decreto Sostegni “Bis”
Il decreto sostegni “bis”, introduce specifiche misure per la prima casa rivolte ai giovani. Il testo interviene sul sopraccitato Fondo di garanzia per la prima casa previsto dall’art. 1 comma 48 lettera c della Legge di Stabilità 2014 (n. 147/2013).
La garanzia dello Stato attraverso questo Fondo viene ordinariamente concessa, sui finanziamenti (quota capitale) connessi all’acquisto e ad interventi di ristrutturazione e accrescimento dell’efficienza energetica di unità immobiliari, da adibire ad abitazione principale con priorità per l’accesso al credito da parte delle giovani coppie o dei nuclei familiari monogenitoriali con figli minori, nonché dei giovani di età inferiore ai trentacinque anni, titolari di un rapporto di lavoro atipico.
Con l’ultima modifica l’accesso al Fondo viene ampliato ai giovani di età inferiore a 36 anni, senza limitazioni sulla tipologia di contratto di lavoro di cui siano titolari, purché con ISEE inferiore a 30 mila euro. La garanzia dello stato è stata inoltre ampliata dal 50% all’80% (e non al 100% come inizialmente ipotizzato) dei finanziamento richiesto.
La durata della disposizione è prevista fino al 30 giugno 2022, per far fronte all’emergenza economica causata dal COVID-19, e in un secondo tempo dovrebbe entrare a regime.
In sintesi l’accesso al Fondo di garanzia:
- viene ampliato ai giovani di età inferiore ai 36 anni;
- è prevista un ISEE (Indicatore della Situazione Economica Equivalente) non superiore a 30 mila euro;
- la garanzia dello Stato arriva all’80% del finanziamento richiesto;
- la durata è fino al 30 giugno 2022, con possibile stabilizzazione della misura.
Un ulteriore tassello alle agevolazioni per la prima casa, prevede che:
- gli atti d’acquisto di immobili, (escluse quelle di lusso categoria A1-A9);
- gli atti traslativi o costitutivi della nuda proprietà, dell’usufrutto, dell’uso e dell’abitazione a favore di soggetti under 36 (36 anni non compiuti nell’anno in cui si effettua l’acquisto);
beneficeranno dell’esenzione dall’imposta di registro e dalle imposte ipotecaria e castale.
Per gli atti soggetti ad Iva, viene attribuito agli acquirenti che non hanno compiuto 36 anni nell’anno in cui l’atto è stipulato, un credito d’imposta di ammontare pari all’Iva corrisposta che può essere usato in compensazione di imposte di registro, ipotecaria, catastale, sulle successioni e donazioni dovute sugli atti e sulle denunce presentati dopo la data di acquisizione del credito.
Lo stesso può essere utilizzato in diminuzione delle imposte sui redditi delle persone fisiche, in base alla dichiarazione dei redditi da presentare successivamente alla data di acquisto.
I finanziamenti erogati per l’acquisto, la costruzione e la ristrutturazione di immobili ad uso abitativo per i quali ricorrono le condizioni e i requisiti sopra indicati, sono esenti dall’imposta sostitutiva delle imposte di registro, di bollo, ipotecarie e catastali e delle tasse sulle concessioni governative, prevista in ragione dello 0,25% dal D.P.R. 601/1973.
Si ricorda che le disposizioni si applicheranno agli atti stipulati nel periodo compreso tra la data di entrata in vigore del decreto (in pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale) e il 30 giugno 2022.
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