Mutui prima casa giovani: zero imposte, garanzia statale 80% con Isee basso

Nel Sostegni bis Il Fondo prima casa aperto anche agli under 36, senza anticipo, con copertura statale al 100% e spese del notaio dimezzate

Chiara Arroi 26/05/21
Una speranza in più per i giovani di poter acquistare casa con i mutui prima casa agevolati. Questo il frutto delle decisioni del governo Draghi con il Decreto Sostegni bis approvato in Cdm il 20 maggio 2021 e approdato in Gazzetta ufficiale il 25 maggio.

In ballo c’è il dare la possibilità ai giovani under 36 di poter comprare la prima casa approfittando dell’abolizione delle imposte di registro e catastali e della garanzia statale al 80%, anzichè l’attuale 50%.

Nel provvedimento, è stato introdotta una norma secondo cui viene data priorità di accesso al Fondo prima casa ai giovani che ancora non hanno compiuto 36 anni di età. Questo però con un limite di tempo: fino al 30 giugno 2022.

Verrà costruito quindi piano per mutui agevolati con garanzia statale per giovani sotto i 36 anni con Isee basso. Un impegno che il premier Draghi aveva già preso in prima persona, durante la presentazione del Pnrr alle Camere.

Vediamo in breve in cosa consistono questi mutui agevolati per giovani under 36 per l’acquisto della prima casa, e cosa cambierebbe rispetto all’attuale normativa.

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Chi accede ai mutui prima casa agevolati

La legge di stabilità 2014 aveva introdotto un Fondo Garanzia per la prima casa, da utilizzare per la concessione di garanzie, a prima richiesta, su mutui ipotecari o su portafogli di mutui ipotecari. QUesto fondo è stato istituito presso il Ministero dell’economia e delle finanze.

Strutturalmente la garanzia statale a coperatura dei mutui finanziati viene concessa nella misura massima del 50% della quota capitale. E’ qui subentrebbe la prima novità con il decreto Sostegni bis, perchè si vuole aumentare questa garanzia al 100%, quindi renderla totale.

Inoltre viene concessa ai finanziamenti richiesti per:

  • l’acquisto;
  • e interventi di ristrutturazione e accrescimento dell’efficienza energetica di unità immobiliari da adibire ad abitazione principale del mutuatario (quindi a prima casa),
  • con priorità di l’accesso al credito da parte delle giovani coppie o dei nuclei familiari monogenitoriali con figli minori, nonchè dei giovani di età inferiore ai 35 anni, titolari di un rapporto di lavoro atipico.

E qui sta la seconda novità: l’età verrebbe innalzata di un anno grazie al decreto sostegni bis: si prevede infatti che la priorità di accesso sia rivolta ai giovani che non abbiano compiuto i 36 anni di età. Quindi i 35enni sono inclusi nell’agevolazione sul mutuo.

Gli interventi del Fondo di garanzia per la prima casa sono assistiti dalla garanzia dello Stato, quale garanzia di ultima istanza.

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Sostegni bis: estensione platea mutui prima casa

Come anticipato nel precedente paragrafo una prima novità introdotta dal decreto sostegni bis è l’innalzamento di fatto di un anno per l’accesso al mutuo garantito e agevolato.

Di fatto, si amplia la platea dei giovani destinatari delle agevolazioni fiscali per l’acquisto della casa (esenzione dell’imposta sostitutiva su bollo e ipoteche), con un ISEE fino a 40.000 euro. Si dispone il potenziamento del Fondo Gasparrini (Fondo di solidarietà per i mutui per l’acquisto per la prima casa) e del Fondo di Garanzia prima casa, portando la percentuale di copertura della garanzia dal 50 all’80 per cento.

In sostanza, quello che intende la norma in discussione è che avranno accesso alle agevolazioni del fondo prima casa:

  • i giovani fino a 36 anni di età non compiuti, che siano titolari di un rapporto di lavoro atipico
  • fino al 30 giugno 2022
  • gli under 36 con Isee fino a 40 mila euro potranno avere una garanzia statale dell’80 per cento del mutuo

Mutui prima casa giovani: imposte e spese notaio

I giovani under 36 non pagano le imposte ipotecaria e catastale e di registro, per i mutui accesi fino al 31 giugno 2022. Eccezion fatta per le abitazioni rientranti nelle categorie A1, A8 e A9.

Si legge infatti nella relazione illustrativa della bozza di decreto: “Per gli atti di cui al comma 6, relativi a cessioni soggette all’imposta sul valore aggiunto, è attribuito agli acquirenti che non hanno ancora compiuto trentasei anni di età nell’anno in cui l’atto è stipulato un credito d’imposta di ammontare pari all’imposta sul valore aggiunto corrisposta in relazione all’acquisto. Il credito d’ imposta può essere portato in diminuzione dalle imposte di registro, ipotecaria, catastale, sulle successioni e donazioni dovute sugli atti e sulle denunce presentati dopo la data di acquisizione del credito, ovvero può essere utilizzato in diminuzione delle imposte sui redditi delle persone fisiche dovute in base alla dichiarazione da presentare successivamente alla data dell’acquisto”

Mutui prima casa giovani: come funzioneranno

In sintesi, la misura contenuta nel Dl Sostegni bis prevede che anche i giovani che non hanno ancora compiuto 36 anni, e con isee fino a 30 mila euro, anche senza un contratto di lavoro a tempo indeterminato, possano accedere al Fondo di garanzia sui mutui per la prima casa, ottenendo di fatto un prestito dalla banca per un importo pari al 80% del prezzo della casa garantito dallo Stato.

Le condizioni agevolative sono queste:

  • ciò vale per i mutui stipulati al 31 giugno 2022;
  • a garantire al 80% ci penserà lo stato tramite, appunto, il Fondo di garanzia per la prima casa;
  • il valore massimo della casa deve essere al massimo 250 mila euro;
  • sono escluse dal mutuo agevolato le categorie catastali A1, A8, A9;
  • non si paga l’imposta di registro;
  • non si paga l’imposta ipotecaria e catastale;

Insomma restano a carico dei giovani under 36 solo le eventuali spese d’agenzia e le spese del notaio.

Mutui agevolati under 36: il credito d’imposta

In base all’articolo 64 del Sostegni bis: per gli atti relativi a cessioni soggette all’imposta sul valore aggiunto, viene attribuito ai giovani acquirenti, che non hanno ancora compiuto trentasei anni di età nell’anno in cui l’atto è stipulato, un credito d’imposta di ammontare pari all’imposta sul valore aggiunto corrisposta in relazione all’acquisto.

Questo credito può essere portato in diminuzione dalle imposte di registro, ipotecaria, catastale, sulle successioni e donazioni dovute sugli atti e sulle denunce presentati dopo la data di acquisizione del credito, ovvero puo’ essere utilizzato in diminuzione delle imposte sui redditi delle persone fisiche dovute in base alla dichiarazione da presentare successivamente alla data dell’acquisto.

Decreto Sostegni bis: le altre novità

Tra le altre misure in arrivo con il provvedimento Sostegni fase 2 troviamo:

Chiara Arroi

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