Multe, stop alle maxi cartelle per non aver corrisposto le spese postali

Niente più cartelle di pagamento da centinaia di euro per multe stradali pagate senza aggiungere l’intero importo delle spese postali o di accertamento. È la nuova linea tracciata dalla Seconda sezione civile della Cassazione, con la sentenza n. 9507/14, che ribalta il precedente indirizzo e spiazza molte amministrazioni.

Con questa sentenza ha previsto che l’utente della strada il quale corresponsione il quantum della sanzione amministrativa pecuniaria velocemente, contestata dalle forze di polizia, disinteressandosi delle sole le spese postali, non potrà più ricevere cartelle esattoriali esorbitanti con sanzioni raddoppiate perché il comune in questo caso ha diritto solo al recupero delle somme non versate. Senza raddoppio del verbale come avviene generalmente.

Il caso su cui hanno deciso i giudici è di quelli estremi: una cartella di 150,82 euro per non averne pagati 3,25. Cioè la spesa sostenuta dalla Polizia municipale di Lucca per inviare la raccomandata con cui il destinatario del verbale viene avvisato che c’è stato un mancato recapito e il plico torna all’ufficio postale, dove si considera notificato dopo 10 giorni di giacenza.

Sono casi non rari: la complessità e varietà delle procedure di notifica non consente di determinare a priori le spese. Tanto che alcuni corpi di polizia allegano ai verbali più bollettini postali, con spese differenti secondo il caso. A volte ciò non aiuta il cittadino, anzi lo induce in errore.

Pagare col bollettino sbagliato (e comunque con spese inferiori a quelle esatte) finora è stato considerato un adempimento che non estingue la violazione stradale: la somma versata è tenuta in acconto (articolo 389 del Regolamento di esecuzione del Codice della strada) e, dopo 60 giorni dalla notifica, se non si integra il versamento, scatta il raddoppio della sanzione previsto anche per chi non paga affatto. Di qui cartelle pesanti anche per omissioni di pochi euro.

Gli ermellini sradicando una consolidata tradizione hanno confermato questa interpretazione evidenziando che è artificioso “condizionare la maggior pretesa al mancato versamento integrale di una somma che va oltre al pagamento in misura ridotta e che ingloba le spese nella sanzione”.

In buona sostanza a parere del collegio il legislatore ha posto una netta differenziazione tra importo della sanzione e spese del procedimento.

Come specifica l’art. 203 comma 3 del codice della strada prevede che qualora nei termini previsti non sia stato proposto ricorso e non sia avvenuto il pagamento in misura ridotta, il verbale, in deroga alle disposizioni di cui all’art. 17 della legge 24 novembre 1981, n. 689, costituisce titolo esecutivo per una somma pari alla metà del massimo della sanzione amministrativa edittale e per le spese di procedimento.

Ma, nel caso di specie,non centrano affatto le spese del procedimento.

L’art. 389 comma1 del regolamento stradale conferma questa interpretazione, infatti esso così recita:” Il pagamento effettuato in misura inferiore rispetto a quanto previsto dal Codice, non ha valore quale pagamento ai fini dell’estinzione dell’obbligazione”

Estendere l’area della sanzione alle spese del procedimento a parere dei giudici del Palazzaccio non risulta coerente con il principio di legalità richiamato dall’art. 1 della legge 689/1981, il quale prevede:” Principio di legalità: Nessuno può essere assoggettato a sanzioni amministrative se non in forza di una legge che sia entrata in vigore prima della commissione della violazione. Le leggi che prevedono sanzioni amministrative si applicano soltanto nei casi e per i tempi in esse considerati.”.

Inoltre questa interpretazione grossolana, anche se generalizzata nella pratica operativa, penalizza allo stesso modo chi non paga la multa e chi invece per errore effettua un pagamento leggermente inferiore. Lo stesso articolo 201 comma 4 del codice stradale, prevede che le spese di accertamento e di notificazione sono poste a carico di chi è tenuto al pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria.

Inoltre, osserva la Seconda sezione civile, l’estensione alle spese equipara chi non paga affatto a chi ha solo sbagliato il versamento. Dunque, le amministrazioni possono solo recuperare le suddette in separata sede.

Occorrerà vedere se questa tesi reggerà nel tempo, soprattutto perché l’articolo 203 si riferisce ai casi di ricorso al prefetto.

Girolamo Simonato

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