Alla base della decisione del giudice vi sta una importante distinzione tra i diversi corpi delle forze dell’ordine: da una parte, infatti, vi sono carabinieri, polizia e guardia di finanza che operano sull’intero territorio nazionale e devono ritenersi sempre in servizio (anche quando rivestono abiti civili), dall’altra la polizia municipale che ricopre la qualifica di agente di polizia giudiziaria solamente nell’ambito territoriale dell’ente di appartenenza e limitatamente al tempo in cui sono in servizio.
La sentenza in questione, inoltre, coglie l’occasione per ricordare la normativa secondo cui i Comuni devono prevedere espressamente, mediante l’adozione di un regolamento, le circostanze in cui , le attività della polizia municipale possano essere esercitate ( previa autorizzazione e solo se strettamente necessario) in borghese.
In seguito a questa pronuncia, all’Ufficio del Governo non resta che pagare la “negligente” automobilista!
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