Infatti, nel dispositivo si apprende che la sanzione, nel caso di specie notificata per il passaggio con luce rossa all’impianto semaforico, art. 41 comma 11 che prevede:” Durante il periodo di accensione della luce rossa, i veicoli non devono superare la striscia di arresto, in mancanza di tale striscia i veicoli non devono impegnare l’area di intersezione, né l’attraversamento pedonale, né oltrepassare il segnale, in modo da poterne osservare le indicazioni.” mentre la sanzione è prevista dall’art. 146 comma 3 che prevede:” Il conducente del veicolo che prosegue la marcia, nonostante che le segnalazioni del semaforo o dell’agente del traffico vietino la marcia stessa, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 163 a euro 652”, per tale fattispecie è prevista dall’art. 126bis una decurtazione di 06 (sei) punti.
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Con la sentenza il giudice di Pace di Chieti, ha sostenuto che è nulla la sanzione per passaggio col rosso se la durata del semaforo giallo è inferiore a quattro secondi, almeno se si tratta di una strada interessata dalla circolazione di mezzi pesanti. Una durata inferiore infatti non sarebbe sufficiente a garantire la sicurezza della strada qualora ad esempio un pullman o un camion dovesse frenare all’improvviso.
Il diritto di cui all’art. 41 comma 10 del C.d.S., prevede che nel periodo di accensione della luce gialla, i veicoli non possono oltrepassare gli stessi punti stabiliti per l’arresto, di cui al comma 11, a meno che vi si trovino così prossimi, al momento dell’accensione della luce gialla, che non possano più arrestarsi in condizioni di sufficiente sicurezza; in tal caso essi devono sgombrare sollecitamente l’area di intersezione con opportuna prudenza.
La Corte di Cassazione così si è espressa nel 2014
Corte di Cassazione sezione VI – 2 civile Sentenza 20 maggio – 1 settembre 2014, 18470
Con sentenza n. 473 del 16.08.2012 il Tribunale di Lecco, in funzione di giudice d’appello e in riforma della sentenza di primo grado emessa dal giudice di pace dello stesso centro, accoglieva l’opposizione contro il verbale di accertamento della polizia municipale del comune di .., in relazione all’infrazione agli artt. 41, comma 11 e 146, comma 3 codice della strada, per aver proseguito la marcia del veicolo nonostante il segnale semaforico proiettasse la luce rossa.
A sostegno della decisione, la circostanza che, sebbene per pochi centesimi di secondo, la luce gialla del semaforo (come era risultato dai fotogrammi prodotti) aveva avuto una durata inferiore a quattro secondi, durata ritenuta generalmente da adottare su strade urbane in base alla nota del Ministero dei trasporti n. 67906 del 16.07.2007.
Questa Corte ha già avuto modo di osservare (sentenza n. 14519/12, non massimata), in relazione ai tempi di permanenza dell’ illuminazione semaforica gialla, che l’automobilista deve adeguare la velocità allo stato dei luoghi e che una durata di quattro secondi dell’esposizione della luce gialla non costituisce un dato inderogabile. Infatti, la risoluzione del Ministero dei Trasporti n. 67906 del 16.07.2007, nell’accertare che il codice della strada non indica una durata minima del periodo di accensione della lanterna di attivazione gialla, regola il tempo minimo di durata di detta luce che non può mai essere inferiore a tre secondi.
Corte di Cassazione sez. II civile Sentenza n. 27348 del 23 dicembre 2014
Attraversamento con luce semaforica rossa, apparecchiatura T-Red, durata della luce gialla, art. 41 C.d.S., interpretazione.
La durata della luce semaforica gialla non è un dato indicato nel codice della strada. L’art 41 C.d.S stabilisce al comma 2 che la luce semaforica gialla costituisce un segnale di preavviso di arresto, e al comma 10 si prevede che i veicoli, durante il periodo di accensione della luce gialla, non possono oltrepassare la striscia di arresto né l’area di intersezione, al pari di quanto disposto nel caso di luce semaforica rossa. Ma il secondo capoverso del comma 10 estrinseca anche un derivato del principio generale della circolazione stradale di cui all’art 140, ossia quello di adeguare il comportamento su strada in base alle circostanze del caso concreto avendo come obiettivo la salvaguardia della sicurezza stradale. Pertanto, continua il comma 10 dell’art 41 C.d.S, se al momento dell’accensione della luce gialla i veicoli si trovino così prossimi alla linea di arresto tanto da non poter più arrestare il veicolo in condizioni di sicurezza, devono procedere sollecitamente a sgombrare l’area di intersezione.
Sull’adeguatezza della durata della luce gialla a consentire tali manovre in condizioni di sicurezza è intervenuta la Cassazione con la presente sentenza, che richiamandosi anche ad una precedente pronuncia (Cass. 01/09/2014 n. 18470) stabilisce che il tempo di permanenza della luce semaforica gialla deve avere una durata superiore ai 3 secondi e che tale lasso temporale è da ritenersi congruo (Cass. 01/09/2014 n. 18470) sulla base di quanto indicato dalla risoluzione del Ministero dei Trasporti n.67906 del 16.07.2007 e di uno studio del C.N.R. pubblicato il 10/09/2001 in cui si stabilisce che 3 secondi costituiscono il tempo di arresto di un veicolo che procede ad una velocità non superiore ai 50 Km/h. Nel caso di specie la durata della luce gialla era di 3,3365 secondi e pertanto la sanzione è da ritenersi legittima.
Nella stessa sentenza si legge che lo stesso Codice della strada, infatti e come evidenziato, precisa che durante il periodo di accensione della luce gialla i veicoli non possono oltrepassare i punti stabiliti per l’arresto, a meno che vi si trovino così vicini che non possano arrestarsi in condizioni di sicurezza; per tale motivo l’automobilista deve tenere una velocità adeguata allo stato dei luoghi.
La sicurezza impone che si deve prestare estrema attenzione nella fase di avvicinamento e di attraversamento degli impianti semaforici, non solo per le sanzioni che sono state opportunamente descritte, ma soprattutto per la vostra incolumità.
A volte dai bimbi si imparano molte cose, in un incontro nelle scuole essi hanno letto la filastrocca del Semaforo :“ Altolà! Bambino mio, perché rosso sono io. Quando giallo mi vedrai, aspettare tu dovrai. Verde poi diventerò, e passar ti lascerò.”
Essa ci trasmette più della sentenze e delle norme descritte.
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