Multa per sosta nel marciapiede: quando non è valida?

Redazione 29/11/16
Stop al verbale notificato all’automobilista per la sosta dell’auto sul marciapiede in quanto l’accertamento è stato effettuato dall’ausiliario del traffico della compagnia dell’azienda dei mezzi pubblici. Questo perché quest’ultimo non ha i poteri per poterlo fare, dovendo invece ad esempio pensare a sanzionare i veicoli parcheggiati sulle corsie preferenziali.

La sentenza

Questo è quanto emerge dalla sentenza 6270/16, pubblicata dall’ottava sezione civile del giudice di pace di Milano.

La vicenda

L’opposizione ex articolo 7 del decreto legislativo 150/11 proposta dal trasgressore è stata accolta sulla base della tesi della difesa secondo cui l’ispettore della compagnia del trasporto pubblico ha poteri sanzionatori limitati alle strisce gialle per analogia a quanto avviene con le strisce blu.

Quelli che sono stati definiti “vigilini”, dunque, stando alla sentenza in oggetto non hanno la facoltà di rilevare infrazioni di veicoli che non danneggiano la funzionalità delle aree che sono adibite a parcheggio a pagamento.

Per questo motivo gli stessi sono considerato competenti soltanto con riferimento alle violazioni nelle strisce blu e spazi limitrofi: possono, ad esempio, multare le auto che intralciano le manovre negli spazi a sosta tariffata.

Gli ispettori delle compagnie di trasporto locale, allo stesso modo, hanno sì il potere di fare le multe, tuttavia solo sin caso accertano circolazione e sosta illegittima nelle corsie riservate ai mezzi pubblici e nelle aree in concessione.

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