Autovelox e telelaser: anche se la strada non a senso unico ma a doppia corsia è necessario avvisare i conducenti che si trovano sulla carreggiata di sinistra in fase di sorpasso
Così, anche il conducente che viene pizzicato dall’autovelox o dal telelaser in palese eccesso di velocità (nel caso di specie, si trattava di vettura che procedeva a 170 km/h a fronte di un limite di 90 km/h) può sempre vincere il ricorso contro la multa sostenendo (e dimostrando) di trovarsi sul lato destro della strada, mentre sorpassava un’altra automobile, e di non aver potuto vedere il cartello con la segnaletica stradale.
Il codice della strada [2] stabilisce che le postazioni del rilevamento elettronico della velocità debbano essere preventivamente segnalate agli automobilisti. Ma quando dalla foto scattata dall’apparecchio di controllo elettronico della velocità risulta che il conducente si trovava sul lato sinistro della strada, mentre il cartello che segnala la postazione di controllo è rivolto verso la carreggiata di destra, i cartelli devono essere due, uno alla destra e uno alla sinistra della stessa carreggiata perché l’automobilista intento nella manovra di sorpasso non è in grado di vedere il cartello posto a destra della carreggiata in quanto coperto dal veicolo sorpassato. E se il cartello serve a segnalare la presenza della postazione di rilevamento, devono vederlo tutti i guidatori: quelli che marciano più a destra ma anche coloro che percorrono la corsia di sorpasso.
LA MASSIMA
Va ricordato che, ai sensi dell’articolo 142, comma 6 bis, Cds (comma aggiunto dall’articolo 3 del decreto legge 117/07, le postazioni del rilevamento elettronico dell’eccesso di velocità devono essere preventivamente segnalate e ben visibili dovendosi ritenere che, trattandosi di carreggiata a doppia corsia, i cartelli debbano essere due, precisamente uno alla destra ed un altro alla sinistra della stessa carreggiata, in quanto diversamente un automobilista in fase di sorpasso non è messo in grado di vedere il cartello posto sulla destra della carreggiata, essendo coperto dal veicolo sorpassato, senza che assuma alcuna rilevanza, a tal fine, la distinzione tra cartelli verticali fissi per ragioni di sicurezza e cartelli diversi da questi ultimi: ne consegue che diversamente deve essere annullato il verbale relativo alla sanzione amministrativa inflitta al trasgressore per eccesso di velocità.
[1] Trib. Trento sent. n. 856/15
[2] Art. 142 cod. str. co. 6 bis, introdotto dall’art. 3 Dl n. 117/07
Certo il cartello di preavviso anche a sinistra! Il cartello a destra e quello del limite di velocità non possono bastare! Suggeriamo che ci sia anche la Banda della Polizia o dei Carabinieri per suonare una bella marcia di allertamento. (ASAPS)
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