La validità della moratoria, era inizialmente fissata al 30 settembre 2020, ma a seguito dell’entrata in vigore dell’articolo 65 del Decreto Agosto (D.L. n. 104 del 14 agosto 2020) tale termine viene prolungato al 31 gennaio 2021.
Viene sostituito il termine del 30 settembre 2020 indicato all’articolo 56, comma 2, lettere a), b) e c), comma 6, lettere a) e c), e comma 8, con il 31 gennaio 2021.
Oltre alla predetta disposizione, l’articolo 77 del decreto Agosto, dispone invece, per le imprese del comparto turistico, una moratoria straordinaria prevista all’articolo 56, comma 2, lettera c), del sopra citato decreto “Cura Italia”, relativamente al pagamento delle rate dei mutui in scadenza prima del 30 settembre 2020. Lo stesso è prorogato fino al 31 marzo 2021.
L’efficacia della disposizione è subordinata all’autorizzazione della Commissione Europea.
A seguito delle citate disposizioni:
- per le aperture di credito a revoca, e per i prestiti a fronte di anticipi su crediti esistenti alla data del 29 febbraio 2020 o, se successivi al 17 marzo, gli importi sia per la parte utilizzata, sia per quella non ancora utilizzata, non possono essere revocati in tutto o parzialmente fino al 31 gennaio 2021;
- per i prestiti non rateali con scadenza contrattuale prima del 31 gennaio 2021, i contratti sono prorogati, unitamente ai rispettivi elementi accessori e senza alcuna formalità, fino al 31 gennaio 2021 alle medesime condizioni;
- per i mutui e gli altri finanziamenti a rimborso rateale, il pagamento delle rate o dei canoni di leasing è sospeso fino al 31 gennaio 2021 (31 marzo 2021 per le imprese appartenenti al settore turistico per le rate dei mutui in scadenza prima del 30 settembre 2020), e il piano di rimborso delle rate o dei canoni oggetto di sospensione è dilazionato, unitamente agli elementi accessori e senza alcuna formalità, secondo modalità che assicurino l’assenza di nuovi o maggiori oneri per entrambe le parti.
Moratoria mutui e prestiti Pmi: cosa beneficia della sospensione
Le imprese, possono richiedere la sospensione solo dei rimborsi in conto capitale, continuando a pagare la quota interessi.
Le sospensioni si applicano anche ai finanziamenti cartolarizzati e ceduti a società veicolo (SPV) Legge n. 130/99.
La moratoria sui finanziamenti, determina uno slittamento in avanti, senza esborso di commissioni, del piano di ammortamento per un periodo pari alla sospensione accordata.
In caso di sospensione:
- dell’intera rata (quota capitale e quota interessi), gli interessi che matureranno durante la sospensione (calcolati sul capitale residuo sospeso al tasso di interesse del contratto di finanziamento originario) saranno ripagati in quote, dopo il 31 gennaio 2021, nel piano di ammortamento residuo;
- della sola quota capitale, gli interessi sul capitale ancora da rimborsare dovranno essere pagati anche durante il periodo di sospensione, senza ulteriori effetti sul piano di rimborso originario.
Il decreto Agosto fa slittare dal 30 settembre 2020 al 31 gennaio 2021, anche il termine fino al quale sono sospese le segnalazioni relativamente alle sofferenze alla Centrale Rischi di Banca d’Italia (e ai sistemi privati di informazioni creditizie) relative a imprese che abbiano beneficiato della moratoria.
Come funziona la proroga moratoria mutui e prestiti Pmi
La proroga della moratoria, opera in automatico, e non sono previsti adempimenti, per le imprese già ammesse alle predette misure di sostegno finanziario alla data di entrata in vigore del decreto Agosto (il 15 agosto 2020).
L’impresa potrà comunque rinunciare alla nuova sospensione, presentando una comunicazione che deve pervenire al soggetto finanziatore entro il prossimo 30 settembre 2020.
Le imprese che alla data del 15 agosto, presentano esposizioni che non hanno ancora avuto accesso alla moratoria, potranno farne richiesta entro il 31 dicembre 2020, secondo le modalità previste dall’articolo 56.
Nella comunicazione che l’impresa può inviare via PEC, o anche tramite altri meccanismi che consentano di tenere traccia della comunicazione con data certa, bisognerà dichiarare:
- il finanziamento per il quale si presenta la comunicazione di moratoria;
- di aver subito in via temporanea carenze di liquidità quale conseguenza della diffusione dell’epidemia da COVID-19;
- di soddisfare i requisiti per la qualifica di microimpresa, piccola o media impresa;
- di essere consapevole delle conseguenze civili e penali in caso di dichiarazioni mendaci ai sensi dell’art. 47 D.P.R. n. 445/2000.
Nel caso in cui il finanziamento è assistito da agevolazioni pubbliche, la banca o l’intermediario finanziario trascorsi 15 giorni dalla comunicazione all’ente agevolatore può procedere senza ulteriori formalità alla sospensione del finanziamento, secondo il principio del silenzio assenso.
Moratoria mutui e prestiti Pmi: a chi spetta
Si fa presente che possono beneficiare della moratoria le micro, piccole e medie imprese (PMI), ai sensi della Raccomandazione della Commissione europea n. 2003/361/CE, aventi sedi in Italia ed appartenenti a tutti i settori.
Secondo la definizione della Commissione europea, sono PMI le imprese con meno di 250 dipendenti e con un fatturato inferiore a 50 milioni di euro, oppure il cui totale di bilancio annuo non supera i 43 milioni di euro.
Nelle FAQ pubblicate sul sito del Ministero è stato chiarito che la moratoria spetta anche:
- ai lavoratori autonomi titolari di partita Iva, e quindi anche i professionisti e le ditte individuali;
- ai soggetti no-profit (associazioni, fondazioni, organizzazioni di volontariato, cooperative e imprese sociali, ecc.);
- agli enti ecclesiastici e quelli religiosi civilmente riconosciuti (Ordini religiosi, Opere, ecc.) purché iscritti nel registro delle imprese.
È importante sottolineare che alla data del 17 marzo 2020, l’impresa doveva essere in bonis, ovvero non avere posizioni debitorie classificate come esposizioni deteriorate, ripartite nelle categorie sofferenze, inadempienze probabili, esposizioni scadute e/o sconfinanti deteriorate. In particolare non vi devono essere presenti rate scadute (non pagate o pagate solo parzialmente) da più di 90 giorni.
Sempre nell’ambito delle FAQ del Ministero dell’Economia e delle Finanze, viene precisato, che può ricorrere alla moratoria anche l’impresa che comunque è in bonis, anche se ha già ottenuto misure di sospensione o ristrutturazione dello stesso finanziamento nell’arco dei 24 mesi precedenti.
Garanzia speciale sul fondo PMI
Viene prorogato, dal 30 settembre 2020 al 31 gennaio 2021, anche il termine di validità della garanzia appositamente istituita sulla sezione speciale del Fondo per le PMI.
>> Fondo di garanzia PMI: nuovi importi, durata e modulistica
La sezione speciale del Fondo, garantisce in particolare il 33%:
- dei maggiori utilizzi effettuati, alla data del 31 gennaio 2021, rispetto all’importo utilizzato delle aperture di credito e ai finanziamenti accordati al 17 marzo 2020;
- dei prestiti e degli altri finanziamenti non rateali in scadenza al 31 gennaio 2021;
- delle singole rate dei mutui e degli altri finanziamenti a rimborso rateale o dei canoni di leasing che siano in scadenza entro il 31 gennaio 2021.
Con riferimento a finanziamenti erogati con fondi, in tutto o in parte, di soggetti terzi, le operazioni di sostegno di cui al comma 2, lettere a), b) e c) dell’articolo 56, sono realizzate senza preventiva autorizzazione da parte dei suddetti soggetti, e con automatico allungamento del contratto di provvista in relazione al prolungamento dell’operazione di finanziamento, alle stesse condizioni del contratto originario nonché con riferimento a finanziamenti agevolati previa comunicazione all’ente incentivante che entro 15 giorni può provvedere a fornire le eventuali integrazioni alle modalità operative.
Scrivi un commento
Accedi per poter inserire un commento