Modifica mutuo 2023: cos’è e come funzionerà
- fino al 31 dicembre 2023 il mutuatario che – prima dell’entrata in vigore (del presente decreto) – ha stipulato, o si è accollato anche a seguito di frazionamento, un contratto di mutuo ipotecario di importo originario non superiore a (200 mila euro), per l’acquisto o la ristrutturazione di unità immobiliari adibite ad abitazione, a tasso e a rata variabile per tutta la durata del contratto, ha diritto di ottenere dal finanziatore la rinegoziazione del mutuo, qualora al momento della richiesta presenti un’attestazione, rilasciata da soggetto abilitato, dell’indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) non superiore a (35 mila euro e, salvo diverso accordo tra le parti,) non abbia avuto ritardi nel pagamento delle rate del mutuo;
- la rinegoziazione assicura l’applicazione di un tasso annuo nominale fisso non superiore al tasso che si ottiene in base al minore tra l’IRS in euro a 10 anni e l’IRS in euro di durata pari alla durata residua del mutuo ovvero, se non disponibile, la quotazione dell’IRS per la durata precedente, riportato alla data di rinegoziazione alla pagina ISDAFIX 2 del circuito ((Reuters)), maggiorato di uno spread pari a quello indicato, ai fini della determinazione del tasso, nel contratto di mutuo;
- il mutuatario e il finanziatore possono concordare che la rinegoziazione comporti anche l‘allungamento del piano di rimborso del mutuo per un periodo massimo di cinque anni, purché la durata residua del mutuo all’atto della rinegoziazione non diventi superiore a 25 anni.
Modifica mutuo 2023: condizioni per accedere
- a tasso variabile,
- con Isee fino a 35 mila euro
- con un mutuo non superiore a 200mila euro
- che non abbiano pagate rate del mutuo in ritardo.