Guida alla compilazione del Quadro RW UNICO 2016: chi è obbligato al controllo fiscale?

Redazione 15/06/16

Approfondimento estratto dall’ebook Guida alla compliazione del quadro RW 2016  

Il quadro RW è stato istituito ai fini del monitoraggio delle attività detenute all’estero dai soggetti fiscalmente residenti in Italia. Tale quadro deve essere compilato dai contribuenti che detengono investimenti all’estero e attività estere di natura finanziaria sia a titolo di proprietà sia a fronte di qualunque altro diritto reale.

Sui valori indicati in tale quadro il contribuente, se sussistono i requisiti previsti dalla norma, assolve inoltre le imposte patrimoniali ossia l’Imposta sul valore degli immobili all’estero (IVIE) e l’Imposta sul valore dei prodotti finanziari dei conti correnti e dei libretti di risparmio detenuti all’estero (IVAFE).

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Si ricorda come il quadro in oggetto abbia nel tempo subito notevoli modifiche: dall’anno 2013, infatti, non sono più previste le sezioni relative al monitoraggio dei trasferimenti da, verso e sull’estero effettuati con riferimento alle suddette attività.

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Quali sono i soggetti obbligati al monitoraggio fiscale?

I soggetti obbligati al monitoraggio fiscale sono le persone fisiche, gli enti non commerciali e le società semplici e i soggetti equiparati residenti in Italia. Devono inoltre ricomprendersi le persone fisiche titolari di reddito d’impresa o di lavoro autonomo.

N.B. L’obbligo di dichiarazione sussiste, indipendentemente dal tipo di contabilità adottata, anche nel caso in cui le operazioni siano poste in essere dagli interessati in qualità di esercenti attività commerciali o professionali e nonostante essi siano soggetti a tutti gli obblighi di tenuta e conservazione delle scritture contabili previsti dalle norme fiscali. Resta fermo che i soggetti interessati devono essere fiscalmente residenti nel territorio dello Stato.

I contribuenti residenti, rientranti nell’ambito soggettivo del monitoraggio fiscale, sono tenuti agli obblighi dichiarativi nell’ipotesi di detenzione di attività, finanziarie e patrimoniali, a titolo di proprietà o di altro diritto reale, indipendentemente dalle modalità della loro acquisizione e quindi anche se pervengono da eredita o donazioni.

Qualora sul bene sussistano più diritti reali ad esempio, nuda proprietà e usufrutto, sono tenuti all’effettuazione di tale adempimento sia il titolare del diritto di usufrutto sia il titolare della nuda proprietà in quanto sia la titolarità del diritto di usufrutto che della nuda proprietà sono in grado di generare redditi imponibili in Italia (si veda la risoluzione n. 142/E del 30 dicembre 2010).

La mera disponibilità

Sono tenuti agli obblighi di monitoraggio non solo i titolari delle attività detenute all’estero ma anche coloro che ne hanno la disponibilità o la possibilità di movimentazione (v. sentenze della Cassazione, Sezione tributaria, dell’11 giugno 2003, n. 9320 e del 21 luglio 2010, nn. 17051 e 17052).

I contribuenti hanno l’obbligo di dichiarare la consistenza degli investimenti e delle attività detenute all’estero nel periodo d’imposta 2015 anche se durante tale annualità le attività sono state dismesse.

Nell’ipotesi in cui le attività finanziarie o patrimoniali estere siano detenute in comunione o cointestate, l’obbligo di compilazione del quadro RW è a carico di ciascun soggetto intestatario con riferimento all’intero valore delle attività e con l’indicazione della percentuale di possesso.

L’obbligo di monitoraggio sussiste anche nel caso in cui le attività siano possedute dal contribuente per il tramite di interposta persona (ad esempio effettiva disponibilità di attività finanziarie e patrimoniali formalmente intestate ad un trust residente o non residente). In particolare, devono essere indicati gli investimenti all’estero e le attività estere di natura finanziaria nonché gli investimenti in Italia e le attività finanziarie italiane, detenute per il tramite di fiduciarie estere o di soggetti esteri fittiziamente interposti che ne risultino formalmente intestatari.

Quali obblighi per il Titolare effettivo?

Sono altresì tenuti agli obblighi di dichiarazione anche i soggetti che, pur non essendo possessori diretti degli investimenti esteri e delle attività estere di natura finanziaria, risultino titolari effettivi delle attività stesse secondo quanto previsto dall’articolo 1, comma 2, lettera u) e dall’allegato tecnico del D.Lgs. 21 novembre 2007 n. 231 (art. 4 co.1 D.L. 167/1990).

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