La normativa vigente
Nella disciplina attuale è già presente, per i soli soggetti titolari di partita IVA, l’obbligo di utilizzare:
– le modalità di pagamento telematiche (Entratel, internet banking, etc.) per il versamento di imposte, contributi, premi ed entrate spettanti alle casse previdenziali;
– i servizi telematici messi a disposizione dell’Agenzia delle Entrate per l’effettuazione delle compensazioni, tramite modello F 24, del credito IVA (annuale o infrannuale) per importi annui superiori a 5 mila euro.
La nuova disciplina dal 1° ottobre 2014
Fermo restando gli obblighi sopra descritti, dal 1° ottobre per tutti i contribuenti (con o senza partita IVA) vengono introdotte le seguenti limitazioni alle modalità di versamento con modello unificato.
a) Modelli F 24 con saldo a zero: esclusivamente mediante i servizi telematici dell’Agenzia delle Entrate (“F 24 web” e “F 24 online” presenti sui canali Fisconline e Entratel) o tramite un intermediario abilitato (professionisti, CAF, etc.);
b) Modelli F 24 con saldo positivo contenenti compensazioni: attraverso i servizi telematici dell’Agenzia delle Entrate, tramite gli intermediari abilitati o con i servizi di internet banking messi a disposizione dalle banche convenzionate;
c) Modelli F 24 con saldo superiore a 1.000,00 Euro: vedi punto b).
Quando è possibile utilizzare il modello F 24 cartaceo
La circolare numero 27/E prevede che il modello F 24 cartaceo potrà essere ancora utilizzato, oltre che dai contribuenti non titolari di partita IVA per versamenti non superiori a 1.000,00 euro senza compensazioni, nei seguenti casi particolari:
– F 24 precompilati dall’ente impositore (Agenzia delle Entrate, Enti locali, etc.) per importi superiori a 1.000,00 euro senza compensazioni;
– versamenti rateali di imposte e contributi già in corso con modelli F 24 cartacei per le rate a scadere sino al 31 dicembre 2014;
– utilizzo di crediti d’imposta esclusivamente presso gli agenti della riscossione.
Contribuenti impossibilitati a detenere un conto corrente
La circolare in commento prevede, infine, che i contribuenti “oggettivamente impossibilitati” a detenere un conto corrente (tale circostanza non viene meglio specificata nel documento di prassi) potranno eseguire i versamenti chiedendo a un intermediario abilitato l’addebito sul proprio conto o, in alternativa, attraverso gli intermediari della riscossione che consentono di presentare telematicamente il modello F 24 a soggetti non titolari di conto corrente. Solo in via residuale sarà permesso l’utilizzo del modello F 24 cartaceo.
Considerazioni conclusive
Le novità si inseriscono in un quadro volto a favorire (meglio a imporre) l’utilizzo dei canali telematici per i versamenti mediante modello F 24. L’intento può essere anche condivisibile, ma il quadro normativo applicabile dal 1° ottobre appare eccessivamente variegato e complesso. Non si comprende poi l’obbligo di utilizzare esclusivamente i canali telematici dell’Agenzia delle Entrate per la trasmissione dei modelli F 24 con saldo pari a zero.
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