In presenza di alcune variazioni nel nucleo dei beneficiari dell’ADI si deve trasmettere all’Inps il Modello ADI-Com.
A decorrere dal 1° gennaio 2024 è in vigore l’Assegno di Inclusione ADI, come strumento di contrasto ai fenomeni di povertà, fragilità ed esclusione sociale, introdotto dal Decreto legge 4 maggio 2023 numero 48.
Previa domanda all’INPS, l’ADI spetta al ricorrere di una serie di requisiti economico-patrimoniali, di residenza e cittadinanza, oltre che riguardanti il godimento di beni durevoli, la non sottoposizione a misure cautelari, di prevenzione e, infine, l’assenza di condanne definitive.
Dal momento che l’ADI comporta, accanto alla partecipazione a percorsi di inserimento sociale, di formazione, di lavoro e di politica attiva del lavoro, l’erogazione di un apposito beneficio economico, diventa fondamentale comunicare all’Inps una serie di eventi in grado di avere effetti sulla spettanza del sussidio in questione.
Tra i modelli di comunicazione a disposizione dei beneficiari l’Assegno di Inclusione, l’Inps ha recentemente aggiunto il modello ADI-Com Esteso.
Quest’ultimo, come reso noto dall’Istituto con il Messaggio Inps 1090 del 14 marzo 2024, è disponibile sul sito istituzionale dallo scorso 18 marzo.
Analizziamo la novità in dettaglio.
Indice
A cosa serve l’ADI-Com Esteso
La funzione del modello ADI-Com Esteso è quella di trasmettere all’Inps, in costanza di erogazione del sussidio, le comunicazioni obbligatorie che riguardano:
- l’avvio di un’attività lavorativa;
- le variazioni intervenute riguardanti un componente del nucleo familiare, tali da modificare l’applicazione della scala di equivalenza ovvero la perdita del diritto all’ADI (tra gli esempi indicati nel Messaggio Inps del 14 marzo scorso figurano l’inizio o la conclusione del periodo di residenza in strutture a totale carico pubblico, l’applicazione di sentenze definitive di condanna, la conclusione o la proroga del programma di cura e assistenza);
- ulteriori variazioni delle dichiarazioni rese in domanda che comportano la perdita del requisito in relazione ai dati del patrimonio mobiliare / immobiliare, al possesso dei beni durevoli e alla residenza continuativa in Italia;
- la richiesta della individualizzazione della Carta di Inclusione, se non già fatta al momento della domanda di ADI.
Nel modello ADI-Com è stata inoltre prevista la possibilità di comunicare o modificare l’indicazione del componente il nucleo familiare che ha carichi di cura.
Le comunicazioni di avvio dell’attività lavorativa
Con specifico riguardo all’utilizzo del modello ADI-Com Esteso per le comunicazioni di avvio di un’attività lavorativa, tanto di lavoro dipendente quanto autonomo, è necessario riportare:
- l’ammontare del reddito che si prevede di percepire nell’anno, per il lavoro dipendente;
- il reddito percepito trimestralmente, per il lavoro autonomo.
Il motivo all’origine dell’indicazione dei dati reddituali risiede nel fatto che è esigenza dell’Inps “verificare la permanenza del requisito dei limiti di reddito per il diritto all’assegno di inclusione o per la rideterminazione dell’importo spettante” (Messaggio numero 1090/2024).
A partire dal mese successivo quello della variazione in parola e fino a quando il maggior reddito non è recepito nell’ISEE per l’intera annualità, il reddito indicato nel modello ADI-Com Esteso concorre solo per la parte che eccede 3.000 euro annui lordi alla determinazione dell’importo dell’assegno.
Avvio di un’attività di lavoro dipendente, cosa succede per l’ADI?
A norma dell’articolo 3, comma 5, del Decreto – legge 4 maggio 2023 numero 48, in caso di avvio di un’attività di lavoro dipendente da parte di uno o più componenti il nucleo familiare, nel corso dell’erogazione dell’Assegno di Inclusione, il maggior reddito derivante dal suddetto rapporto “non concorre alla determinazione del beneficio economico, entro il limite massimo di 3.000 euro lordi annui”.
Sono comunicati all’Inps esclusivamente i redditi eccedenti la soglia sopra citata. Si utilizza appunto il Modello ADI-Com.
Il reddito che eccede il limite di 3 mila euro concorre alla determinazione del beneficio economico a decorrere dal mese successivo quello della variazione e fino a quando il maggior reddito non è recepito nell’ISEE per l’intera annualità.
L’avvio del rapporto è comunque desunto dall’Inps dalle comunicazioni obbligatorie, si pensi ad esempio al modello telematico UnificatoLav che il datore di lavoro è tenuto a trasmettere attraverso i portali delle Regioni / Province autonome territorialmente competenti.
Entro quando comunicare il reddito?
Il reddito derivante dal rapporto di lavoro dipendente dev’essere comunicato, con il Modello ADI-Com dall’interessato all’Inps entro trenta giorni dall’avvio del contratto.
Qualora sia decorso il termine di trenta giorni dall’avvio dell’attività, senza che il lavoratore abbia effettuato la comunicazione, l’erogazione dell’ADI è sospesa fino a che “non si sia ottemperato a tale obbligo e comunque non oltre tre mesi dall’avvio dell’attività, decorsi i quali il diritto alla prestazione decade” (articolo 3, comma 5).
Avvio di un rapporto a termine
Nelle ipotesi di assunzione con contratto a tempo determinato l’erogazione dell’Assegno di Inclusione, ricorda l’Inps nel Messaggio numero 1090/2024, è sospesa “fino alla scadenza contrattuale comunicata dal datore di lavoro, entro le sei mensilità”.
Il sussidio è poi riattivato dal mese successivo la scadenza del rapporto.
Nel caso in cui venga rilevata una data di fine rapporto superiore alle sei mensilità, il contratto verrà gestito ai sensi del citato articolo 3, comma 5 del Decreto – legge numero 48/2023 come rapporto di lavoro dipendente e attraverso il modello ADI – COM Esteso “dovrà essere comunicato il reddito presunto che rileva per la parte eccedente 3000 euro annui lordi ai fini della verifica del requisito reddituale per la permanenza del diritto o per l’adeguamento dell’importo dell’assegno di inclusione, determinato dal maggior reddito percepito” nelle modalità poc’anzi descritte.
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Modello ADI-Com: avvio attività di lavoro autonomo
L’avvio di un’attività d’impresa o di lavoro autonomo, svolta tanto in forma individuale quanto di partecipazione, da parte di uno o più componenti il nucleo familiare nel corso dell’erogazione dell’ADI, è comunicata all’Inps con il Modello ADI-Com “entro il giorno antecedente all’inizio della stessa a pena di decadenza dal beneficio”.
Il reddito è individuato secondo il principio di cassa come differenza tra i ricavi e i compensi percepiti e le spese sostenute nell’esercizio dell’attività ed è comunicato entro il quindicesimo giorno successivo al termine di ciascun trimestre dell’anno.
A titolo di incentivo, il beneficiario fruisce senza variazioni dell’ADI per le due mensilità successive quella di variazione della condizione occupazionale, ferma restando la durata complessiva del sussidio.
L’Assegno è successivamente aggiornato ogni trimestre avendo a riferimento il trimestre precedente. Il reddito concorre per la parte eccedente 3.000 euro lordi annui.
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