Modello 770 del 2019: chi deve inviarlo, istruzioni e prossime scadenze

Prossima scadenza di invio del modello 770 è il 31 ottobre 2019. Ecco come fare

Il Modello 770 viene utilizzato dai sostituti d’imposta, comprese le Amministrazioni dello Stato, per comunicare telematicamente all’Agenzia delle Entrate i dati relativi alle ritenute operate nell’anno 2018, i versamenti, le eventuali compensazioni effettuate, il riepilogo dei crediti, e gli altri dati contributivi ed assicurativi richiesti.

I sostituti d’imposta possono suddividere il 770 inviando, oltre al frontespizio, i quadri ST, SV, SX relativi alle ritenute operate su:

  • redditi di lavoro dipendente ed assimilati;
  • redditi di lavoro autonomo, provvigioni e redditi diversi;
  • dividendi, proventi e redditi di capitale, ricomprendendo le ritenute su pagamenti relativi a bonifici disposti per il recupero del patrimonio edilizio e per interventi di risparmio energetico, già presenti nel quadro SY;
  • locazioni brevi inserite all’interno della CU;
  • somme liquidate a seguito di pignoramento presso terzi, a titolo di indennità di esproprio, e somme percepite a seguito di cessioni volontarie nel corso di procedimenti espropriativi, nonché di somme comunque dovute per effetto di acquisizioni coattive conseguenti ad occupazioni d’urgenza.

E’ tuttavia necessario che siano state trasmesse, nei diversi termini previsti dall’art. 4 del D.P.R. n.322 del 22 luglio 1998, le comunicazioni relative alle certificazioni dati lavoro dipendente ed assimilati, e le comunicazioni relative alle certificazioni dati lavoro autonomo, provvigioni e redditi diversi e, qualora richiesto, la certificazione degli utili.

 > Consulta Speciale 730 <

Chi deve presentare il modello 770 del 2019

Devono presentare il modello 770/2019 coloro che nel 2018 hanno corrisposto somme o valori soggetti a ritenuta alla fonte su redditi di capitale, compensi per avviamento commerciale, contributi ad enti pubblici e privati, riscatti da contratti di assicurazione sulla vita, premi, vincite ed altri proventi finanziari ivi compresi quelli derivanti da partecipazioni a organismi di investimento collettivo in valori mobiliari di diritto estero, utili e altri proventi equiparati derivanti da partecipazioni in società di capitali, titoli atipici, e redditi diversi, nonché coloro che hanno corrisposto somme o valori soggetti a ritenuta alla fonte, ai sensi degli artt. 23, 24, 25, 25-bis, 25-ter, 29 del D.P.R. n. 600 del 1973 e 33, comma 4, del D.P.R. n. 42 del 1988

Nello specifico devono presentare il 770:

  • le società di capitali residenti nel territorio dello Stato;
  • gli enti commerciali equiparati alle società di capitali residenti nel territorio dello Stato;
  • gli enti non commerciali residenti nel territorio dello Stato;
  • le associazioni non riconosciute, i consorzi, le aziende speciali istituite ai sensi degli artt. 22 e 23 della L. n. 142 delll’8 giugno 1990, e le altre organizzazioni non appartenenti ad altri soggetti;
  • le società e gli enti di ogni tipo, con o senza personalità giuridica, non residenti nel territorio dello Stato;
  • i Trust;
  • i condomìni;
  • le società di persone residenti nel territorio dello Stato;
  • le società di armamento residenti nel territorio dello Stato;
  • le società di fatto o irregolari residenti nel territorio dello Stato;
  • le società o le associazioni senza personalità giuridica costituite fra persone fisiche per l’esercizio in forma associata di arti e professioni residenti nel territorio dello Stato;
  • le aziende coniugali, se l’attività è esercitata in società fra coniugi residenti nel territorio dello Stato;
  • i gruppi europei d’interesse economico (GEIE);
  • le persone fisiche che esercitano imprese commerciali o imprese agricole;
  • le persone fisiche che esercitano arti e professioni;
  • le amministrazioni dello Stato, comprese quelle con ordinamento autonomo, le quali operano le ritenute ai sensi dell’art. 29 del D.P.R. n. 600/73;
  • i curatori fallimentari, i commissari liquidatori, gli eredi che non proseguono l’attività del sostituto d’imposta estinto.

Sono tenuti alla presentazione del Modello 770/2019 coloro che nel 2018:

  • hanno applicato l’imposta sostitutiva sugli interessi, premi ed altri frutti delle obbligazioni e titoli similari di cui al D.Lgs. 1aprile 1996, n. 239;
  • hanno applicato l’imposta sostitutiva sui dividendi ai sensi dell’art. 27-ter del D.P.R. 29 settembre 1973 n. 600;
  • hanno applicato l’imposta sostitutiva di cui all’art. 6 del D.Lgs. 21 novembre 1997, n. 461, nonché all’art. 7 dello stesso decreto limitatamente ai soggetti diversi da quelli indicati nell’art. 73, comma 1, lett. a) e d), del D.P.R. 22 dicembre 1986 n. 917;
  • sono tenuti agli obblighi di comunicazione previsti dagli artt. 6, comma 2, e 10 del D.Lgs. n. 461 del 1997;
  • sono tenuti all’obbligo di comunicazione degli utili pagati nel 2018;
  • sono rappresentanti fiscali di soggetto non residente.

Invio Modello 770/2019: la scadenza 

Il modello dovrà essere inviato entro il prossimo 31 ottobre. La trasmissione è esclusivamente telematica, e a cura, direttamente del sostituto d’imposta, o dagli intermediari abilitati, o di altre società del gruppo, se presenti.

Invio Modello 770: le ultime novità 

Un’importante novità consiste nella possibilità per il sostituto di effettuare invii separati anche senza avvalersi, totalmente o parzialmente, di un altro soggetto incaricato. In questo caso si dovrà dare notizia nel modello barrando la casella “Sostituto” nella sezione “Quadri compilati e ritenute operate” del frontespizio del modello 770. Con riferimento al modello 770/2019 è confermato il termine del 31 ottobre anche per la presentazione delle Certificazioni Uniche contenenti solo redditi esenti o non dichiarabili mediante la dichiarazione dei redditi precompilata.

Invio separato Modello 770/2019: istruzioni 

Nell’ambito del frontespizio, si evidenzia la sezione ”Redazione della dichiarazione” composta dalle sottosezioni denominate “Quadri compilati e ritenute operate” e “Gestione separata”.

La sezione contiene le informazioni attinenti alla scelta che si effettua in relazione alla predisposizione e all’invio dei dati.

In particolare vi è il campo “Tipologia invio” che deve essere compilato per indicare quale tipologia di invio viene effettuata, separatamente in più flussi, ovvero in un unico flusso.

Nel suddetto campo si dovrà utilizzare il codice 1 nel caso in cui si opti per trasmettere un unico flusso contenente i dati riferiti ai diversi redditi gestiti nel modello 770/2019 (redditi di lavoro dipendente, redditi di lavoro autonomo, redditi di capitale, redditi di locazione breve e redditi diversi), oppure il codice 2 nel caso in cui il sostituto opti per inviare separatamente i dati relativi ai diversi redditi gestiti nel modello 770/2019 (redditi di lavoro dipendente, redditi di lavoro autonomo, redditi di capitale, redditi di locazione breve e redditi diversi).

La sezione “Quadri compilati e ritenute operate”, deve essere utilizzata per indicare i quadri che compongono la dichiarazione, barrando le relative caselle.

Dovranno essere sempre compilate le caselle relative alle ritenute operate, indicando il flusso che viene trasmesso con la dichiarazione contenente i dati riferiti ai diversi redditi gestiti in esso.

La casella “Incaricato in gestione separata” va barrata dall’intermediario di cui all’art. 3, comma 3 del D.P.R. n. 322 del 22 luglio 1998, qualora il sostituto abbia aderito alla gestione separata, e si sia avvalso del suo ausilio per la predisposizione della presente dichiarazione.

La sezione “Gestione separata” deve essere compilata qualora il sostituto si voglia avvalere della facoltà di trasmettere i dati separatamente in più flussi ed abbia indicato il codice “2” nella casella “Tipologia invio”. L’invio del modello 770 può essere effettuato con un massimo di tre flussi, che devono ricomprendere complessivamente le cinque tipologie di ritenute individuate.

Nel caso in cui il sostituto opti per inviare separatamente i dati relativi al modello 770, dovrà barrare la casella inerente il flusso inviato all’interno della sezione “Quadri compilati e ritenute operate” ed inoltre è possibile, nella sezione “Gestione separata”, scegliere di:

  • indicare il codice fiscale del soggetto incaricato che invia separatamente il flusso o i flussi inerenti alle altre tipologie reddituali. In tal caso dovrà essere barrata la casella o le caselle inerenti alle tipologie reddituali che saranno trasmesse dall’altro soggetto incaricato;
  • barrare la casella “Sostituto” qualora il sostituto decida di effettuare invii separati anche senza avvalersi di un altro soggetto incaricato. In tal caso dovrà essere barrata anche la casella o le caselle inerenti alle tipologie reddituali che saranno trasmesse.

Modello 770/2019: invio separato e flusso locazioni brevi

Come specificato nelle istruzioni, in caso di trasmissione separata del modello 770/2019 in presenza del flusso “Autonomo”, il flusso “Locazioni brevi” deve essere unito a quello “Autonomo”. Di conseguenza in presenza, ad esempio, di ritenute per “Dipendente”, “Autonomo” e “Locazioni brevi” non è possibile inviare:

  • un flusso con ritenute “Dipendente” e “Locazioni brevi” e un altro flusso con ritenute “Autonomo”;
  • un flusso con ritenute “Dipendente” e “Autonomo” e altro flusso solo con ritenute “Locazioni brevi”.

È  possibile trasmettere:

  • un flusso con ritenute “Dipendente”, e un altro flusso con ritenute “Autonomo” e “Locazioni brevi”;

ovvero, in alternativa

  • un unico flusso, con le ritenute di tutte 3 le tipologie di ritenute.

Se il sostituto non ha operato ritenute di lavoro autonomo, il mod. 770 può essere inviato in un unico flusso ovvero in due flussi separati “Dipendente” e “Locazioni brevi”.

Nella sezione vi è anche il campo “Casi di non trasmissione dei prospetti ST, SV e/o SX”, che deve essere compilato per indicare le situazioni nelle quali il sostituto può non allegare i prospetti ST, SV e/o SX al modello 770. In particolare  si indicherà:

  • 1 nel caso di amministrazioni dello Stato, comprese quelle con ordinamento autonomo, che non sono obbligate alla compilazione dei prospetti ST, SV e SX;
  • 2 nel caso di sostituto che non abbia operato ritenute relative al periodo d’imposta 2018 e che quindi non è obbligato alla compilazione dei prospetti ST e SV.

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