Il Caf ha tempo fino al 24 giugno per inviare al contribuente riceve la copia della dichiarazione del modello 730 e del prospetto di liquidazione modello 730 – 3. Il Caf si occupa di controllare la regolarità formale della dichiarazione presentata dal dipendente, pensionato o altro precettore, elabora il calcolo dell’imposta dovuta, consegna al contribuente copia della dichiarazione modello 730 e del prospetto di liquidazione modello 730 – 3.
E’ stata spostata dal 1° luglio al 8 luglio una scadenza che non riguarda direttamente tanto il contribuente quanto il Caf centrale; infatti deve trasmettere telematicamente all’Agenzia delle entrate le dichiarazioni predisposte (730/2013 e 730/4 di quei sostituti che hanno inviato entro il 02/04/2013 il modello di comunicazione per la ricezione in via telematica del modello 730 – 4 all’Agenzia delle Entrate). Modello 730 – 4 che sarà inviato anche ai grandi sostituti, che per determinarne l’individuazione si rimanda al paragrafo 1.3 del Provvedimento dell’Agenzia delle entrate del 15/02/2013.
Stessa sorte, quindi proroga dal 1°luglio al 8 luglio, è toccata alla la scadenza dell’unità locale e/o del centro raccolta. Il Caf deve comunicare ai sostituti d’imposta il risultato della liquidazione (Mod. 730 -4), ad eccezione di quelli citati nel paragrafo 1.3 del provvedimento dell’Agenzia delle entrate del 15/02/2013 (grandi sostituti) e di quei sostituti che hanno inviato entro il 02/04/2013 il modello di comunicazione per la ricezione in via telematica dei mod. 730 -4, in quanto ci penserà direttamente il Caf centrale. Va ricordato che prima dell’8 luglio uscirà una circolare che riporterà la scadenza interna per l’acquisizione degli archivi 730/2013 dal Caf centrale.
A partire dal mese di luglio, inoltre, per i pensionate invece da agosto o settembre, il contribuente riceverà lo stipendio, la pensione o il compenso con i rimborsi o con le trattenute delle somme dovute per l’Irpef e per le addizionali regionale e comunale all’Irpef. Se quanto corrisposto a luglio non è sufficiente per il pagamento dell’imposta, la parte residua sarà trattenuta nei mesi successivi. Dal 30 settembre il contribuente potrà comunicare al datore di lavoro, ente pensionistico o altro sostituto d’imposta di voler versare un minore (o nessun) acconto Irpef rispetto a quello risultante dal Mod. 730 – 3.
Infine l’ultima scadenza sarà a novembre e riguarda ancora il contribuente; infatti una volta ricevuto lo stipendio, la pensione o il compenso con le trattenute delle somme dovute per l’acconto Irpef, se quanto corrisposto a novembre non sarà sufficiente a pagare l’imposta, la parte residua verrà trattenuta nel mese di dicembre.
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