L’ultimo giorno per presentare telematicamente il modello 730 all’Agenzia delle Entrate è il 23 luglio sia per quanto riguarda il modello precompilato che quello ordinario (il 9 luglio scade il termine per la presentazione tramite il sostituto d’imposta per il quale la scadenza ordinaria del 7 cade di sabato).
Sempre entro il 23 luglio, il CAF o professionista abilitato dovranno consegnare le copie dei modelli, e dei relativi prospetti di liquidazione, delle dichiarazioni presentate.
Quest’anno i termini presentazione tramite un Caf o un professionista abilitato sono stati:
- il 29 giugno per le dichiarazioni presentate dal contribuente entro il 22 giugno;
- il 7 luglio (che si sposta al 9) per le dichiarazioni presentate dal contribuente dal 23 al 30 giugno;
Rimane come data ancora attiva il prossimo 23 luglio per le dichiarazioni presentate dal contribuente dal 1° al 23 luglio, oppure direttamente presentando la dichiarazione compilata.
Si ricorda che le sanzioni per tardivo invio delle dichiarazioni non si applicano nel caso in cui le stesse tempestivamente trasmesse e scartate, siano correttamente ritrasmesse entro le rispettive date di scadenza e, comunque entro il 5° giorno dalla data di restituzione delle ricevute che segnalano il motivo dello scarto se il 5° giorno è successivo alle rispettive date di scadenza.
Modello 730: la presentazione al CAF
Se si decide di rivolgersi ad un Caf o anche ad un professionista abilitato, bisognerà consegnare oltre alla delega per l’accesso al modello 730 precompilato, il modello 730-1, in busta chiusa.
Il modello riporta la scelta per destinare l’8, il 5 e il 2 per mille dell’Irpef, tale scheda va consegnata anche se non viene espressa alcuna scelta, indicando il codice fiscale e i dati anagrafici.
Il contribuente deve sempre esibire al Caf o al professionista tutta la documentazione necessaria per verificare la conformità dei dati riportati in dichiarazione, e conserverà la documentazione in originale mentre il Caf o il professionista ne conserverà una copia che può essere trasmessa, su richiesta, all’Agenzia delle Entrate.
Ricordiamo che i principali documenti da esibire sono:
- la Certificazione Unica e le altre certificazioni che documentano le ritenute;
- gli scontrini, le ricevute, le fatture e le quietanze che provano le spese sostenute.
- gli attestati di versamento d’imposta eseguiti con il modello F24;
- la dichiarazione modello Redditi in caso di crediti per cui il contribuente ha richiesto il riporto nella successiva dichiarazione dei redditi.
Non si dovranno esibire i documenti che riguardano le spese deducibili che sono state già riconosciute dal sostituto d’imposta, e nemmeno la documentazione degli oneri detraibili che il sostituto d’imposta ha già considerato nel calcolo delle imposte e ha effettuato le operazioni di conguaglio, se i documenti sono già in possesso di quest’ultimo.
In pratica bisognerà esibire tutti i documenti che dimostrano il diritto alle deduzioni e alle detrazioni richieste in dichiarazione.
I documenti relativi alla dichiarazione di quest’anno vanno conservati fino al 31 dicembre 2023, termine entro il quale l’amministrazione fiscale può richiederli.
Prima dell’invio della dichiarazione all’Agenzia delle Entrate (quindi entro il prossimo 23 luglio) il Caf o il professionista deve consegnare al contribuente una copia della dichiarazione e il prospetto di liquidazione, modello 730-3, elaborati sulla base dei dati e dei documenti presentati.
In tale prospetto sono evidenziate le eventuali variazioni intervenute a seguito dei controlli effettuati dal Caf o dal professionista e sono indicati i rimborsi che saranno erogati dal sostituto d’imposta e le somme che saranno trattenute.
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Eventuali errori potranno essere riscontrati andando a verificare sia la dichiarazione, sia il prospetto di liquidazione elaborato dai Caf o dai professionisti.
Modello 730: le correzioni
Se vengono riscontrati errori commessi dal soggetto che ha prestato l’assistenza fiscale è bene che il contribuente lo comunichi il prima possibile, per permettere l’elaborazione del modello 730 rettificativo. La trasmissione della dichiarazione a rettifica di un modello 730 per un errore commesso dal soggetto che ha prestato l’assistenza fiscale, può essere effettuata senza pagamento delle sanzioni entro lo stesso termine previsto per la trasmissione della dichiarazione ordinaria cui si riferisce.
Se invece, ci si accorge di non aver fornito tutti gli elementi da indicare nella dichiarazione, le modalità di integrazione della dichiarazione originaria sono diverse a seconda se le modifiche comportano al contribuente una situazione favorevole o sfavorevole.
Se l’integrazione e/o la rettifica determineranno un maggiore credito o un minor debito o un’imposta pari a quella determinata con il modello 730 originario, si può presentare entro il 25 ottobre un nuovo modello 730 completo di tutte le sue parti, indicando il codice 1 nella relativa casella “730 integrativo” presente nel frontespizio.
Il modello 730 integrativo deve essere presentato presso un Caf o a un professionista abilitato anche in caso di assistenza precedentemente prestata dal sostituto, esibendo la documentazione necessaria per il controllo della conformità dell’integrazione.
Si può alternativamente presentare un modello Redditi PF 2018, utilizzando l’eventuale differenza a credito e richiedendone il rimborso.
In questo caso il modello Redditi PF 2018 può essere presentato entro il 31 ottobre (correttiva nei termini) oppure entro il termine previsto per la presentazione del modello Redditi PF 2018 relativo all’anno successivo (dichiarazione integrativa a favore), oppure entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui è stata presentata la dichiarazione (Dichiarazione Integrativa – art. 2 comma 8 del D.P.R. 322 del 1998).
Nella dichiarazione relativa al periodo d’imposta in cui è presentata la dichiarazione integrativa è indicato il credito derivante dal minor debito o dal maggiore credito risultante dalla dichiarazione integrativa.
Se il contribuente si è accorto di non aver fornito (o fornito in modo inesatto) tutti i dati per consentire di identificare il sostituto che effettuerà il conguaglio, può presentare entro il 25 ottobre un nuovo modello 730 per integrare o correggere tali dati. Il codice da indicare nella casella “730 integrativo” presente nel frontespizio è il 2.
Il nuovo modello 730 deve contenere pertanto, le stesse informazioni del modello 730 originario, ad eccezione di quelle nuove indicate nel riquadro “Dati del sostituto d’imposta che effettuerà il conguaglio”.
Se infine si accorge sia di non aver fornito tutti i dati che consentono di identificare il sostituto che effettuerà il conguaglio (o di averli forniti in modo inesatto) e di non aver fornito tutti gli elementi da indicare nella dichiarazione e l’integrazione e/o la rettifica comportano un maggior importo a credito, un minor debito oppure un’imposta pari a quella determinata con il modello 730 originario, il contribuente può presentare sempre entro il 25 ottobre un nuovo 730 per integrare o correggere tali dati, indicando in questo caso il codice 3.
L’ultima situazione riguarda l’ipotesi in cui l’integrazione o la rettifica determina un minor credito o un maggior debito, dovendo quindi utilizzare il modello Redditi PF 2018 alle previste scadenze ed effettuare in caso di importo a debito il contestuale versamento del dovuto, compresi gli interessi e le sanzioni ridotte potendo beneficiare dell’istituto del ravvedimento operoso.
Più tempo per versare con la maggiorazione dello 0.40 per cento
Luglio quest’anno è anche il mese dei versamenti delle imposte in particolare il due sono scaduti i termini ordinari (ricordiamo che il 30 giugno è caduto di sabato) per il versamento del saldo e dell’acconto delle imposte per chi deve presentare il modello Redditi o anche per chi presenta il modello 730 in mancanza di un sostituto che possa effettuare il conguaglio.
Il modello 730 senza sostituto precompilato può essere presentato direttamente all’Agenzia delle Entrate quello ordinario va presentato ad un Caf o presso un professionista abilitato.
In entrambi i casi nelle informazioni relative al contribuente si indicherà la lettera “A” nella casella “730 senza sostituto” e nel riquadro “Dati del sostituto d’imposta che effettuerà il conguaglio” va barrata la casella “Modello 730 dipendenti senza sostituto”.
Se dalla dichiarazione emerge un credito, il rimborso viene erogato dall’Agenzia delle Entrate, se invece, emerge un debito, il pagamento viene effettuato tramite il modello di pagamento F24.
In genere la scadenza per il versamento delle somme trattenute al dipendente o pensionato dal sostituto d’imposta, datore di lavoro o ente pensionistico, è fissata al 16 del mese successivo a quella in cui viene operata la trattenuta.
Ad esempio le somme risultanti a debito del 730, che sono dovute dal dipendente che si avvale dell’assistenza fiscale, devono essere trattenute dal sostituto d’imposta dalle retribuzioni di competenza del mese di luglio 2018 (per i pensionati a partire dal mese di agosto o settembre).
Se la retribuzione di competenza del mese di luglio del lavoratore non è sufficiente, la parte residua sarà trattenuta dalla retribuzione erogata nei mesi successivi, ma entro il mese di novembre 2018. Questo differimento comporta l’applicazione dell’interesse dello 0,40% mensile.
E’ anche possibile rateizzare il proprio debito in un massimo di cinque rate, da luglio a novembre 2018, in questo caso il sostituto d’imposta calcola l’importo delle singole rate, maggiorate degli interessi dello 0,33% mensile, e trattiene gli importi dovuti a decorrere dai compensi di competenza del mese di luglio.
Le sanzioni sono a carico del contribuente inadempiente, nel caso in cui questo presenti il 730 ordinario o precompilato in assenza di sostituto, o presenti il modello Redditi PF 2018.
Per questi contribuenti, il termine ordinario per versare il saldo del 2017 e il primo acconto per il 2018 è scaduto il 2 luglio 2018, ma è possibile eseguire ancora i versamenti applicando lo 0,40% entro il 20 agosto 2018. Quest’anno un termine cosi lungo deriva dal fatto che cadendo i 30 giorni (in cui si applica lo 0.40%), nel periodo di proroga estiva, il tutto slitta direttamente al 20 agosto con lo 0.40%.
Se si saltano le date di scadenza ordinarie, il mancato o insufficiente versamento dei tributo può essere sanato con il ravvedimento operoso. Per i ritardi fino a 14 giorni si applica la sanzione giornaliera dello 0,1%, per i ritardi da 15 a 30 giorni si applica la sanzione fissa dell’1,5%, mentre per i ritardi da 31 a 90 giorni si applica la sanzione dell’1,67 per cento. Sono anche dovuti gli interessi legali nella misura dello 0,3% dal 1° gennaio 2018.
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