Non si tratta, comunque, dell’unica novità apportata al Modello 730/2017 dal provvedimento: in arrivo anche modifiche all’esenzione Imu e alla dichiarazione dei redditi da lavoro dipendente. Vediamo allora quali sono le novità principali da tenere a mente.
Leggi qui il nuovo provvedimento dell’Agenzia delle Entrate sul Modello 730.
Le unioni civili all’interno del Modello 730
La novità principale che va a modificare il Modello 730 per la dichiarazione dei redditi è senza dubbio l’equiparazione anche formale tra i diritti riservati ai coniugi e quelli indirizzati ai due partner dell’unione civile. Come chiarito nel provvedimento in allegato, in base a quanto stabilito dalla Legge Cirinnà “le parole “coniuge”, “coniugi” o termini equivalenti si intendono riferiti anche ad ognuna delle parti dell’unione civile tra persone dello stesso sesso”.
Anche a livello fiscale e di dichiarazione dei redditi, quindi, l’unione civile viene allineata a tutti gli effetti al matrimonio. Si potrà quindi, ad esempio, presentare dichiarazione congiunta, così come uno dei due partner potrà essere considerato a carico dell’altro.
L’Imu sulla casa in comodato è al 50%
Le novità per il 2017, come accennato in apertura, si estendono comunque anche ad altri campi. Il più importante è probabilmente quello che riguarda l’Imu, la tanto discussa imposta sui beni immobili.
Dal 2017, precisa il provvedimento delle Entrate, l’unità immobiliare concessa in comodato ai parenti in linea retta entro il primo grado, che la utilizzano come abitazione principale, sarà soggetta alla riduzione del 50% dell’Imu invece che all’esenzione totale. Questo per effetto della Legge di Stabilità 2016.
Le nuove agevolazioni per il reddito da lavoro dipendente
Previste inoltre alcune modifiche ai “casi particolari” dei redditi da lavoro dipendente.
Nello specifico, nella casella “casi particolari” andrà indicato:
- il codice 1 se si fruisce dell’agevolazione prevista per i lavoratori dipendenti che rientrano in Italia dall’estero: tali redditi concorrono alla formazione del reddito complessivo nella misura del 20% per le lavoratrici e del 30% per i lavoratori;
- il codice 2 se si fruisce dell’agevolazione prevista per i docenti e i ricercatori che abbiano svolto attività di ricerca o docenza all’estero per almeno due anni continuativi: questi redditi concorrono alla formazione del reddito complessivo nella misura del 10%;
- il codice 4 se si fruisce dell’agevolazione prevista per i lavoratori impatriati che rientrano in Italia dall’estero: tali redditi concorrono alla formazione del reddito complessivo nella misura del 70%.
[su_button url=”https://www.leggioggi.it/tags/modello-730/” target=”blank” style=”flat” background=”#009ac0″ color=”#ffffff” size=”10″ wide=”yes” center=”yes” icon=”icon: hand-o-right” desc=”Approfondisci Speciale Modello 730″ title=”Approfondisci Speciale Modello 730″][/su_button]
Quando va consegnato il Modello 730?
Ricordiamo che il Modello 730 è il modulo usato per la dichiarazione dei redditi dei lavoratori dipendenti e dei pensionati, e che nel 2017 andrà consegnato entro luglio.
Ci sono, per l’esattezza, due date di scadenza diverse. Il Modello 730 “precompilato”, disponibile sul sito dell’Agenzia delle Entrate a partire dal prossimo 15 aprile e già compilato dall’ente sulla base dei dati in suo possesso, potrà essere presentato entro il 24 luglio se l’invio avverrà autonomamente (senza intermediari).
Il Modello 730 ordinario, invece, dovrà essere consegnato esclusivamente tramite intermediario abilitato entro il 7 luglio 2017. La scadenza si sposterà in ogni caso al 24 luglio se l’intermediario avrà già effettuato la trasmissione dell’80% delle dichiarazioni alla data del 7 luglio.
Volume consigliato:
Scrivi un commento
Accedi per poter inserire un commento