I contribuenti titolari di redditi da pensione che presentano la dichiarazione con il modello 730, indicando nel quadro C quanto riportato nella Certificazione Unica (CU), hanno il vantaggio di ottenere l’eventuale rimborso dell’imposta direttamente nella rata mensile della pensione, a partire dal mese di agosto o di settembre.
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Se invece si è a debito, le somme da versare vengono trattenute dalla pensione stessa a partire dal mese di agosto o settembre anche se è stata richiesta la rateizzazione.
Il titolare della pensione che ha presentato il modello 730 percepisce dunque la pensione con i relativi rimborsi o con le trattenute delle somme che risultano dovute a partire dal mese di agosto o di settembre.
Se è stata richiesta la rateizzazione dei versamenti a saldo e degli eventuali acconti, viene trattenuta la prima rata nello stesso periodo (agosto o settembre), e le ulteriori rate, maggiorate dell’interesse dello 0,33 per cento mensile, saranno trattenute dalle retribuzioni nei mesi successivi.
Se la retribuzione non è sufficiente per il pagamento delle imposte (ovvero degli importi rateizzati) la parte residua, maggiorata dell’interesse nella misura dello 0,4 per cento mensile, sarà trattenuta dalle retribuzioni dei mesi successivi.
Con riferimento alle agevolazioni Irpef esiste la cosiddetta “No Tax area” ovvero una area di non tassazione introdotta un pò di anni fa, per tutelare le fasce più deboli ovvero quelle con redditi bassi.
Negli anni la “No Tax area” ha subito diverse modifiche e da ultimo le detrazioni per i pensionati sono cambiate prima nel 2016 e poi nel 2017, sempre in aumento.
La soglia di esenzione è passata prima a 7.750 euro per i pensionati di età inferiore a 75 anni ed a 8.000 euro per i pensionati over 75 anni dall’anno d’imposta 2016 e poi dal 2017 è passata ad 8.000 euro per tutti, con l’abrogazione delle differenze tra pensionati under ed over 75 anni.
Modello 730: le detrazioni per il redditi da pensione
Secondo quanto previsto dal Testo Unico sulle imposte sui redditi (TUIR), l’imposta calcolata sul reddito è soggetta ad riduzione per effetto delle detrazioni fiscali che possono azzerare l’Irpef da pagare con la presentazione della dichiarazione dei redditi e nel caso specifico del modello 730.
I pensionati usufruiscono della detrazione fiscale in base al proprio reddito, e all’art. 13 del DPR n. 917 del 22 dicembre 1986, (modificato dalla Legge n. 205 del 27 dicembre 2017) sono elencate in particolare al comma 3 le modalità per usufruire delle suddette detrazioni fiscali per i redditi da pensione o da assegni equiparati alla pensione, che sono calcolate in riferimento al reddito complessivo del pensionato e rapportate al periodo di pensione nell’anno.
In particolare se alla formazione del reddito complessivo concorrono uno o più redditi di pensione, spetta una detrazione dall’imposta lorda, non cumulabile con quella prevista per i redditi da lavoro dipendente se riferiti allo stesso periodo, rapportata al periodo di pensione nell’anno, pari a:
- 1.880 euro, se il reddito complessivo non supera 8.000 euro e l’ammontare della detrazione effettivamente spettante non può essere inferiore a 713 euro;
- 1.297 euro, aumentata del prodotto fra 583 euro e l’importo corrispondente al rapporto fra 15.000 euro, diminuito del reddito complessivo, e 7.000 euro, se l’ammontare del reddito complessivo è superiore a 8.000 euro ma non a 15.000 euro;
- 1.297 euro, se il reddito complessivo è superiore a 15.000 euro ma non a 55.000 euro. La detrazione spetta per la parte corrispondente al rapporto tra l’importo di 55.000 euro, diminuito del reddito complessivo, e l’importo di 40.000 euro.
La detrazione per redditi da pensione attiene alle pensioni erogate dall’Inps, e non sono tassabili i trattamenti assistenziali e di natura risarcitoria, come le pensioni sociali, gli assegni sociali, le pensioni di guerra, le prestazioni erogate agli invalidi civili, le pensioni privilegiate ordinarie tabellari concesse a seguito di menomazione riportata durante il servizio militare di leva. Alle pensioni complementari, viene invece applicata la detrazione per lavoro dipendente.
La detrazione di base è di 1.880 euro se il reddito annuale non supera gli 8.000 euro, essa decresce con l’aumentare del reddito, fino ad azzerarsi quando si supera il tetto dei 55.000 euro.
Modello 730: calcolo della detrazione
Se il reddito complessivo non è superiore a 8.000 euro, la detrazione spetta nella misura di 1.880 euro da rapportare al numero dei giorni di pensione. L’ammontare della detrazione effettivamente spettante non può comunque essere inferiore a 713 euro.
La formula per determinare l’ammontare della detrazione effettivamente spettante è la seguente:
- Detrazione = 1.880 x Numero Giorni Pensione/365
Se l’importo è inferiore a 713 euro, bisogna riportare comunque 713 euro.
Se il reddito complessivo è compreso tra 8.000 euro e 15.000 euro, il calcolo del quoziente è il seguente:
- (15.000 – Reddito complessivo)/7.000
In questo caso al detrazione spettante sarà pari a: [1.297 + (583 x Quoziente)] x Numero Giorni Pensione/365
Se il Reddito complessivo è compreso tra 15.000 euro e 55.000 euro, il calcolo del quoziente è il seguente:
- (55.000 – Reddito complessivo)/40.000
La detrazione che spetterà sarà uguale a 1.297 x Quoziente x Numero Giorni Pensione/365
Per i redditi complessivi superiore a 55.000 euro la detrazione per redditi da pensione è pari a zero.
Si ricorda che per reddito complessivo si intende il reddito al netto dell’abitazione principale e delle relative pertinenze.
Nel reddito complessivo vi è anche il reddito dei fabbricati soggetto alla cedolare secca sulle locazioni, inoltre se il risultato dei rapporti nel calcolo del quoziente è maggiore di zero, lo stesso si assume nelle prime quattro cifre decimali.
Se ad esempio il reddito complessivo di una pensione che copra l’intero anno è di 16.000 euro la detrazione spettante sarà la seguente:
- la fascia è quella superiore ai 15.000 euro e il quoziente sarà (55.000-16.000)/40.000 = 0,9750.
- la detrazione sarà 1.297x 0.9750 = 1.264.57
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