Misure per disabilità nel Decreto Rilancio: tutti gli aiuti e i bonus previsti

Paolo Ballanti 19/05/20
Il Decreto “Rilancio” pubblicato in Gazzetta Ufficiale proroga e incrementa una serie di misure per disabilità introdotte dal Decreto “Cura Italia” come l’estensione dei permessi 104 o il congedo straordinario retribuito al 50%.

Interventi che hanno la chiara intenzione di portare sostegno soprattutto a chi, portatore di handicap o familiare che deve assisterlo, vive con disagio l’emergenza epidemiologica per COVID-19.

Non solo, a sostegno delle famiglie in difficoltà viene prevista l’introduzione di un Reddito di emergenza, con condizioni di maggior favore proprio per i nuclei con componenti disabili gravi o non autosufficienti.

Vediamo nel dettaglio le misure previste dal Decreto “Rilancio”.

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Misure per disabilità: Proroga estensione permessi 104

L’articolo 76 della bozza Decreto “Rilancio” prevede il riconoscimento per Maggio e Giugno di 12 giorni aggiuntivi di permessi 104.

La norma ricalca quanto già previsto dal Decreto “Cura Italia”: 12 giorni di permessi aggiuntivi per i mesi di Marzo ed Aprile.

La norma del Decreto “Rilancio” permetterà di usufruire di 18 giorni di permessi per Maggio e Giugno, corrispondenti a:

  • 3 giorni di permessi “ordinari” in Maggio;
  • 3 giorni di permessi “ordinari” in Giugno;
  • 12 giorni di permessi “aggiuntivi” previsti dal Decreto “Rilancio”.

All’estensione dei permessi 104 potranno accedere coloro che già hanno l’autorizzazione dell’INPS, senza che sia necessaria alcuna ulteriore domanda o richiesta all’Istituto.

Al contrario, chi non è in possesso di autorizzazione deve inoltrare apposita richiesta all’INPS e attendere l’esito dell’istruttoria per poter fruire dei permessi sia “ordinari” che “aggiuntivi”.

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Misure per disabilità: Congedo parentale al 50%

Il Decreto “Rilancio” (articolo 75) proroga fino al 31 Luglio 2020 il congedo retribuito al 50% introdotto dal Decreto “Cura Italia” per i genitori di figli con handicap grave senza alcun limite di età, iscritti a scuole di ogni ordine e grado o ospitati in centri di assistenza diurni.

Il congedo spetta ai lavoratori dipendenti del settore privato, per una durata complessiva (continuativa o frazionata) non superiore a 30 giorni, rispetto ai 15 inizialmente previsti dal “Cura Italia”.

I giorni di congedo sono retribuiti dall’INPS, con anticipo in busta paga da parte dell’azienda, che recupererà quanto corrisposto in F24 riducendo i contributi dovuti all’Istituto.

L’estensione del congedo retribuito spetta anche:

  • Lavoratori iscritti alla Gestione separata;
  • Autonomi iscritti all’INPS;
  • Dipendenti pubblici.

Il congedo spetta a patto che non sia stata fatta richiesta del bonus per servizi di baby-sitting e che l’altro genitore:

  • Non sia destinatario di strumenti di sostegno al reddito;
  • Non sia disoccupato o non lavoratore.

Misure per disabilità:  Bonus baby-sitter

Con il Decreto “Rilancio” (articolo 75) il bonus per servizi di baby-sitting introdotto dal “Cura Italia” passa a 1.200 euro complessivi rispetto ai precedenti 600. Potranno beneficiarne senza alcun limite di età i genitori di figli portatori di handicap grave.

Il bonus spetta anche a:

  • Lavoratori iscritti alla Gestione separata;
  • Autonomi iscritti all’INPS;
  • Autonomi iscritti alle Casse di previdenza;
  • Dipendenti pubblici, con esclusivo riferimento al personale sanitario e quello del comparto sicurezza, soccorso pubblico e difesa impegnato nell’emergenza COVID-19.

Con riferimento ai dipendenti pubblici il bonus passa a 2.000 euro complessivi rispetto ai precedenti 1.000.

Per ottenere il bonus sarà necessario inoltrare apposita domanda all’INPS, attraverso i canali telematici già predisposti e accessibili sul portale dell’Istituto.

Si rammenta che il bonus è alternativo al congedo retribuito e altresì non spetta se l’altro genitore è disoccupato, non lavoratore o destinatario di strumenti di sostegno al reddito.

Misure per disabilità: Quarantena

Fino al 31 Luglio 2020 per i dipendenti pubblici e privati:

  • Affetti da handicap in situazione di gravità;
  • Ovvero in possesso di certificazione medica che attesti, come si legge nel “Cura Italia”, una “condizione di rischio derivante da immunodepressione o da esiti di patologie oncologiche o dallo svolgimento di relative terapie salvavita”.

I giorni di assenza dal servizio prescritti dalle autorità sanitarie vengono equiparati al ricovero ospedaliero.

In sostanza, l’articolo 77 del Decreto “Rilancio” proroga il termine della misura al 31 Luglio 2020, rispetto alla precedente scadenza del “Cura Italia” fissata per il 30 Aprile scorso.

Misure per disabilità: Cumulabilità con l’assegno di invalidità

All’articolo 78 della bozza di decreto si afferma che l’assegno ordinario di invalidità è cumulabile con una serie di indennità previste dal “Cura Italia” a beneficio di una serie di categorie lavorative pesantemente colpite dagli effetti economici del virus COVID-19:

  • Indennità per lavoratori autonomi e collaboratori coordinati e continuativi;
  • Indennità lavoratori autonomi iscritti all’INPS;
  • Indennità lavoratori stagionali del turismo;
  • Indennità lavoratori agricoli;
  • Indennità lavoratori dello spettacolo;
  • Misure economiche di sostegno erogate dal “Fondo per il reddito di ultima istanza” a dipendenti e autonomi.

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Misure per disabilità: Reddito di emergenza

Viene introdotto un nuovo meccanismo assistenziale a beneficio dei nuclei familiari che necessitano di un aiuto economico a causa degli effetti dell’emergenza COVID-19.

Per avere accesso al Reddito di emergenza (REM) è necessario:

  • Risiedere in Italia (con riferimento al soggetto richiedente);
  • Avere un reddito familiare inferiore a 400 eur mensili, moltiplicati in ragione di una specifica scala di equivalenza, in ragione del numero dei componenti il nucleo familiare, fino ad un massimo di 2 (800 euro) elevabili a 2,1 (840 euro) se sono presenti soggetti con handicap grave o non autosufficienti;
  • Patrimonio mobiliare del nucleo non superiore ad euro 10 mila nel 2019, valore incrementato di 5 mila euro per ogni familiare successivo al primo fino ad un massimo di 20 mila euro, cifra ulteriormente aumentata di 5 mila euro in caso di componenti con handicap grave o non autosufficienti;
  • ISEE inferiore a 15 mila euro.

Il REM spetterà in due rate, ciascuna di importo pari a 400 euro incrementati in base ad una scala di equivalenza fino ad un coefficiente massimo di 2 (800 euro), elevato a 2,1 (840 euro) per i nuclei con disabili gravi o non autosufficienti.

Non avranno diritto al REM i nuclei in cui uno dei componenti ha percepito:

  • Indennità per lavoratori autonomi e collaboratori coordinati e continuativi;
  • Indennità lavoratori autonomi iscritti all’INPS;
  • Indennità lavoratori stagionali del turismo;
  • Indennità lavoratori agricoli;
  • Indennità lavoratori dello spettacolo;
  • Misure economiche di sostegno erogate dal “Fondo per il reddito di ultima istanza” a dipendenti e autonomi.

Inoltre, alla data della richiesta di REM nessun componente il nucleo deve trovarsi in una delle seguenti condizioni:

  • Essere lavoratore dipendente con una retribuzione lorda che ecceda l’importo mensile del REM;
  • Titolare di pensione diretta o indiretta eccezion fatta per l’assegno di invalidità;
  • Percepire il Reddito di cittadinanza.

Le domande di REM dovranno essere presentate all’INPS entro la fine del mese di Giugno, utilizzando la funzionalità che l’Istituto metterà a disposizione sul proprio portale.

 

 

Paolo Ballanti

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