Minori invalidi: cosa succede quando si compiono 18 anni?

Paolo Ballanti 03/05/23
Allegati

La normativa italiana contempla una serie di prestazioni economiche spettanti ai minori invalidi che, a causa della loro disabilità, versano in situazioni di difficoltà nello svolgere gli atti quotidiani della vita ovvero nella loro permanenza scolastica. Stiamo parlando in particolare dell’indennità di frequenza, accompagnamento, accompagnamento per ciechi civili assoluti, oltre che dell’indennità di comunicazione.

Cosa accade tuttavia alle prestazioni citate al compimento della maggiore età? Sul punto la normativa è stata ampiamente modificata nel 2014 ad opera del Decreto – legge del 24 giugno numero 90 “Misure urgenti per la semplificazione e la trasparenza amministrativa e per l’efficienza degli uffici giudiziari”.

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Analizziamo la questione in dettaglio, alla luce anche dei recenti chiarimenti Inps contenuti nel Messaggio del 18 aprile 2023 numero 1446. 

Indice

Minori invalidi: stop all’indennità di frequenza con la maggiore età

Al compimento della maggiore età viene meno l’erogazione dell’indennità di frequenza, prestazione economica riconosciuta dall’Inps (previa domanda) finalizzata all’inserimento scolastico e sociale dei minori con disabilità.

L’indennità di frequenza spetta per un massimo di dodici mensilità, a partire dal primo giorno del mese successivo quello di effettivo inizio della frequenza al corso o al trattamento terapeutico – riabilitativo.
Per l’anno 2023, l’indennità mensile è pari a 313,91 euro in aumento rispetto ai 292,55 euro dell’anno precedente.

Oltre al fatto di avere un’età minore di diciotto anni, la legittima fruizione della prestazione ricorre in presenza dei seguenti requisiti:

  • Riconoscimento di difficoltà persistenti a svolgere i compiti e le funzioni proprie della minore età ovvero della perdita uditiva superiore a 60 decibel nell’orecchio migliore nelle frequenze 500, 1.000 e 2.000 hertz;
  • Frequenza di scuole pubbliche o private di ogni ordine e grado (anche asili nido) o di centri di formazione o addestramento professionale pubblici o privati convenzionati, finalizzati al reinserimento sociale dei soggetti o di centri ambulatoriali, diurni o di tipo semi-residenziale, pubblici o privati, operanti in regime convenzionale, specializzati nel trattamento terapeutico, nella riabilitazione e nel recupero di persone portatrici di handicap;
  • Reddito inferiore alla soglia stabilita annualmente pari, per l’anno corrente, a 5.391,88 euro;
  • Cittadinanza italiana;
  • Per i cittadini stranieri comunitari è necessaria invece l’iscrizione all’anagrafe del comune di residenza;
  • Per i cittadini stranieri extra-comunitari si richiede il permesso di soggiorno di almeno un anno;
  • Residenza stabile e abituale sul territorio dello Stato.

Minori invalidi e indennità di frequenza: cosa fare a 18 anni

Ai sensi del Decreto – legge 24 giugno 2014 numero 90 (convertito in Legge 11 agosto 2014 numero 114) articolo 25, comma 5, ai minori invalidi già titolari di indennità di frequenza, che abbiano provveduto a presentare la domanda in via amministrativa entro i sei mesi antecedenti il compimento della maggiore età, sono riconosciute in via provvisoria, al compimento del diciottesimo anno di età, le prestazioni erogabili agli invalidi maggiorenni.

Rimane fermo l’accertamento, al raggiungimento della maggiore età, delle condizioni sanitarie e degli altri requisiti previsti dalla normativa di settore.


Istruzioni Inps
Come precisato dall’Inps sul proprio sito internet, nella pagina dedicata all’indennità mensile di frequenza, entro i sei mesi precedenti il raggiungimento della maggiore età, i minori titolari dell’indennità in parola possono presentare domanda per il riconoscimento delle prestazioni economiche spettanti ai maggiorenni. In tal caso non è obbligatorio presentare il certificato medico.

L’Inps procede così alla “liquidazione in via provvisoria delle prestazioni economiche spettanti al compimento dei 18 anni”. L’erogazione è confermata “solamente dopo l’esito positivo del successivo accertamento sanitario e della presentazione del modello AP70 per la verifica dei requisiti socio-economici previsti dalla legge”.

Minori invalidi: indennità di accompagnamento, comunicazione, cecità

Il citato D.L. numero 90/2014 prevede (articolo 25, comma 6) che ai minori invalidi titolari dell’indennità di accompagnamento per invalidi civili, dell’indennità di accompagnamento per ciechi civili ovvero dell’indennità di comunicazione, nonché ai soggetti riconosciuti dalle competenti Commissioni mediche come affetti da sindrome da talidomide o da sindrome di Down, sono attribuite al compimento della maggiore età “le prestazioni economiche erogabili agli invalidi maggiorenni, ferma restando la sussistenza degli altri requisiti previsti dalla normativa di settore”.

Sul punto è intervenuto il Messaggio Inps del 1° ottobre 2014 numero 7382. L’Istituto, premesso che l’erogazione delle indennità sopra citate non cessa al raggiungimento della maggiore età, afferma che per i minori già titolari di tali prestazioni, al raggiungimento della maggiore età scatta il diritto ai seguenti istituti:

  • Pensione di inabilità a favore dei cittadini maggiorenni totalmente inabili;
  • Pensione non riversibile a favore dei cittadini maggiorenni ciechi assoluti;
  • Pensione non riversibile a favore dei cittadini maggiorenni sordi.

Inoltre, per effetto delle modificazioni apportare in sede di conversione del Decreto numero 90/2014, non è più necessaria la previa presentazione della domanda in via amministrativa. Quindi, a differenza di quanto previsto per l’indennità di frequenza, nella fattispecie in esame è “richiesto l’accertamento della sola sussistenza degli altri requisiti socio – reddituali previsti dalla legge”.

Tutti i destinatari delle disposizioni in parola sono tenuti a presentare tempestivamente, al raggiungimento del diciottesimo anno di età, il modello AP70 che attesta il possesso dei requisiti socio – economici previsti dalla normativa vigente. Ricorrendone i presupposti, le prestazioni saranno in tal modo erogate d’ufficio, con decorrenza dal compimento della maggiore età.

Minori invalidi che compiono 18 anni: procedura semplificata Inps

Come reso noto dall’Inps con il Messaggio del 18 aprile 2023 numero 1446, ai sensi dell’articolo 25, comma 6, del Decreto – legge 24 giugno 2014 numero 90 convertito, con modificazioni, dalla Legge 11 agosto 2014 numero 114, ai minori titolari di:

  • Indennità di accompagnamento;
  • Indennità di comunicazione;

nonché a coloro che sono affetti da sindrome di Down o da sindrome di talidomide, le prestazioni economiche correlate al raggiungimento della maggiore età sono attribuite senza ulteriori accertamenti sanitari.

I soggetti in questione, pertanto, non sono tenuti a presentare una nuova domanda, ma devono inviare all’Inps il modello AP70 “per autocertificare i dati socio-economici necessari alla liquidazione della prestazione loro spettante al compimento della maggiore età, ossia la pensione di inabilità, la pensione per cecità civile o la pensione per sordità” (Messaggio Inps).

Per l’invio del modello AP70 l’interessato può utilizzare la procedura semplificata messa a disposizione dall’Inps, disponibile collegandosi a “inps.it – Sostegni, Sussidi e Indennità – Per disabili / invalidi / inabili – Strumenti – Vedi tutti – Verifica dati socio – economici e reddituali per la concessione delle prestazioni economiche – Utilizza lo strumento”, autenticandosi con la propria identità digitale SPID, CIE o CNS.

Scarica il modello AP70 in pdf

Paolo Ballanti