Con questa formula, a firma del Presidente dell’Aula, viene ufficializzata, sul sito del Senato della Repubblica, all’interno della sezione relativa al DDL (disegno di legge) 1214-B, la “Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 30 dicembre 2013, n. 150, recante proroga di termini previsti da disposizioni legislative”, cioè la conversione in Legge dell’ennesimo decreto milleproroghe.
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Tra le novità, si segnala l’ennesima modifica al SISTRI (il sistema di tracciabilità elettronica dei rifiuti), visto che, all’articolo 10 del D.L. 150/2013 (c.d. “milleproroghe 2014”, appunto), è stato aggiunto il comma 3-bis che così dispone:
«3-bis. Al primo periodo del comma 3-bis dell’articolo 11 del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125, le parole: “Nei dieci mesi successivi alla data del 1º ottobre 2013” sono sostituite dalle seguenti: “Fino al 31 dicembre 2014”.
Che significa? Significa che il periodo di doppio binario per i rifiuti pericolosi (tracciabilità elettronica + tracciabilità cartacea) è stato prorogato sino al 31 dicembre 2014 e, sino a tale nuovo termine, rimangono solamente le sanzioni afferenti alla tracciabilità cartacea (formulario di identificazione + registro di carico e scarico + mud), così come previsto dall’art. 3-bis del citato D.L. 101/2013 convertito dalla L. 125/2013, che testualmente dispone: “………continuano ad applicarsi gli adempimenti e gli obblighi di cui agli articoli 188, 189, 190 e 193 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, nel testo previgente alle modifiche apportate dal decreto legislativo 3 dicembre 2010, n. 205, nonche’ le relative sanzioni. Durante detto periodo, le sanzioni relative al SISTRI di cui agli articoli 260-bis e 260-ter del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni, non si applicano. ………...”
Rimangono però salvi i termini di inizio di operatività del SISTRI, che sono stati fissati all’ 1° ottobre 2013, per i gestori professionali di rifiuti speciali pericolosi, ed al 3 marzo 2014, per i produttori iniziali di rifiuti speciali pericolosi, così come meglio dettagliato nell’articolo 11, commi 2 e 3, del D.L. 101/2013 anzidetto.
Come dire: SISTRI sì, ma senza sanzioni! Per le quali, si dovrà attendere – salvo ulteriori rinvii -, il 1° gennaio 2015.
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