“Mettere da parte e’ un’arte ?” Imprenditori esclusi dal d.l del 28 agosto 2013

Il Consiglio dei Ministri si è riunito il 28 Agosto 2013, per approvare il Decreto legge, recante disposizioni urgenti in materia di IMU, abitazioni, cassa integrazione e guadagni,e  per intervenire anche sugli esodati, il piano casa a favore delle categorie disagiate, riducendo all’ 1% l’ imposta di registro, per l’attuazione  dei  programmi  di  edilizia  residenziale in un’azione di contrasto alla crisi economico – finanziaria degli ultimi anni che “.. ha colpito in maniera sensibile le piccole e medie imprese, operanti nell’edilizia, che spesso hanno dovuto rallentare i propri piani di investimento, soprattutto nel settore dell’edilizia residenziale pubblica e l’equilibrio economico – finanziario degli investimenti delle imprese continua a reggersi su agevolazioni fiscali e finanziarie, previste da norme di tutela e promozione dell’accesso alla casa”.

L’obiettivo del Governo è mantenere tali benefici fiscali, al fine di completare gli investimenti in corso,  e dare respiro alle“.. imprese che hanno acquistato un bene immobile (terreno edificabile o edificato), situato in area compresa in piani urbanistici diretti all’attuazione di programmi di edilizia residenziale pubblica”, le quali potranno usufruire dell’agevolazione dell’imposta di registro, ridotta all’1% e non all’ 8%, come accade per la misura ordinaria, a condizione che concludano gli interventi edilizi programmati in un lasso di tempo non superiore ad 11 anni dall’atto di acquisto del bene. Il D.L. prevede, inoltre, che gli imprenditori siano esentati anche dalle imposte catastali ed ipotecarie.
Occorre precisare che, per come si rinviene nell’art. 1 della legge 24 dicembre 1993, n. 560, gli alloggi di edilizia residenziale pubblica “sono(…), quelli acquisiti, realizzati o recuperati, ivi compresi quelli di cui alla legge 6 marzo 1976, n. 52, a totale carico o con concorso o con contributo dello Stato, della regione o di enti pubblici territoriali, nonché con i fondi derivanti da contributi dei lavoratori ai sensi della legge 14 febbraio 1963, n. 60, e successive modificazioni, dallo Stato, da enti pubblici territoriali, nonché dagli Istituti Autonomi per le Case Popolari (IACP) e dai loro consorzi comunque denominati e disciplinati con legge regionale“.
Con la riduzione dell’aliquota, gli imprenditori che acquisteranno beni immobili/ alloggi di edilizia residenziale pubblica, edificabili o edificati, saranno esentati dalle imposte previste dal D.L.vo 31 ottobre 1990 n. 347, per come anche indicato dalla Risoluzione prot. 250692 del 1978, “le concessioni attinenti beni di proprietà demaniale, in quanto finalizzate ad un uso eccezionale dei beni stessi, sono soggetti a imposta fissa di registro e sono esenti dalle imposte ipotecarie e catastali, sempre che rispondano alle esigenze di attuazione dei programmi pubblici di edilizia residenziale”.
Ancora gli imprenditori avranno, come già accennato, una riduzione del 7% dell’imposta di registro, che dovrà invogliare l’investimento nel settore edilizio pubblico residenziale. Si precisa, però, che non si ritengono soggette al regime di favore in esame le cessioni di immobili da parte dello Stato che, benchè inerenti al settore dell’edilizia economica e popolare, come disciplinato in base alla pregressa legislazione, non siano strettamente attuative dei programmi pubblici di edilizia residenziale, come da Risoluzione del 28 febbraio 2008, n. 66 e sentenza della Corte di Cassazione 28 luglio 1994, n. 7062.
La riduzione, però, non abbraccia altri settori imprenditoriali, esclusi dal D.L., che sono sottoposti ad un’ addizionale di aliquote, di registro, catastali e ipotecarie. Non si deve, inoltre, tralasciare che, come dichiarato più volte sia dall’UE che dai nostri politici, parrebbe che per salvare l’ Italia dalla recessione, l’ unica strada percorribile sarebbe l’ aumento della percentuale d’ imposta del valore aggiunto, l’ I.V.A., che comporterebbe, inevitabilmente, un inasprimento della pressione fiscale.
In conclusione, per gli imprenditori, che rientrano nell’ art. 1 della Tariffa, parte prima, allegata al TUR, è previsto, in linea generale, che l’applicazione dell’imposta di registro si attui con l’aliquota dell’8% per gli atti traslativi a titolo oneroso della proprietà di beni immobili e per gli atti traslativi o costitutivi di diritti reali immobiliari di godimento. L’aliquota è elevata al 15% per gli atti aventi ad oggetto il “trasferimento (..) di terreni agricoli e relative pertinenze a favore di soggetti diversi dagli imprenditori agricoli a titolo principale o di associazioni o società cooperative di cui agli articoli 12 e 13 della legge 9 maggio 1975, n. 153“. Si rammenta che le cessioni, aventi ad oggetto terreni ‘non suscettibili di utilizzazione edificatoria’ non rientrano, per il dettato dell’articolo 2, comma 3, lettera c), del D.P.R. n. 633/1972, nel campo di applicazione dell’IVA. Gli atti di trasferimento dei terreni non edificabili sono, pertanto, soggetti, in linea generale, all’applicazione dell’imposta di registro in misura proporzionale con le aliquote previste dall’articolo 1 citato, all’applicazione dell’imposta ipotecaria proporzionale nella misura del 2 % e dell’imposta catastale proporzionale nella misura dell’ 1%. Gli atti aventi ad oggetto terreni ‘suscettibili di utilizzazione edificatoria’, posti in essere da soggetti passivi IVA sono, invece, soggetti all’IVA con l’applicazione dell’aliquota ordinaria del 21%. Per tali immobili, in virtù del principio di alternatività IVA/Registro, l’imposta di registro, ipotecaria e catastale trova applicazione nella misura fissa di 168,00 euro (anche se per effetto del D.L. 104/2013 sulla scuola pubblicato il 12 settembre 2013, l’importo salirà a 200 euro, come indicato dall’art. 26 D.L. n. 104/2013, comma 3) ciascuna. Per le operazioni che non rientrano nel campo di applicazione dell’IVA, l’imposta di registro, ipotecaria e catastale è dovuta in misura proporzionale.

Bruno Antonio Malena

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