Prendendo le mosse dal ricorso della dipendente di un Istituto, la quale inoltrava un’istanza di accesso al Presidente per conoscere il contenuto di una e-mail a lui indirizzata e ritenuta lesiva della propria reputazione professionale, Palazzo Spada rileva che “il contenuto dell’e-mail non può ritenersi corrispondenza privata in quanto il Presidente ha provveduto a rendere edotti gli uffici dell’amministrazione dell’esistenza di tale informativa”, con l’effetto che “la particolarità della fattispecie concreta assegna valenza di documento all’e-mail inviata al Presidente dell’Istituto”.
Questa conclusione, secondo il collegio, è da ritenersi compatibile con l’art. 22, lettera d), della legge 241/1990, secondo cui per “documento amministrativo” si intende “ogni rappresentazione grafica, foto-cinematografica, elettromagnetica o di qualunque altra specie del contenuto di atti, anche interni o non relativi ad uno specifico procedimento, detenuti da una Pubblica amministrazione e concernenti attività di pubblico interesse, indipendentemente dalla natura pubblicistica o privatistica della loro disciplina sostanziale”.
Per il collegio, dunque, il messaggio di posta elettronica, nelle peculiari condizioni date, si atteggia quale “documento ormai detenuto dall’Amministrazione” e, come tale, è da ritenersi soggetto all’istanza di accesso al pari di un qualsiasi altro atto amministrativo.
A proposito dei sistemi evoluti di comunicazione informatica, la decisione in commento richiama alla mente la recente pronuncia del Consiglio di Stato (Sez. VI – sentenza 12 febbraio 2015 n. 769) ove si è chiarito che un tweet non è un atto amministrativo.
Una diversa sorte sembra spettare, come si vede, al messaggio di posta elettronica, anche se questa tesi espone il fianco a non poche perplessità, stante il limitato valore probatorio delle e-mail ai fini amministrativi, soprattutto procedimentali, trattandosi di oggetti non sottoscritti e non verificabili sotto il profilo della relativa provenienza.
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