Che la peste dell’illegalità potesse orgogliosamente annoverare tra i suoi maledetti successi un ricco bottino di vittime eccellenti, lo si è sempre – anche ufficialmente – saputo: la percentuale di deputati e di senatori inquisiti, indagati, imputati e condannati è, a dir poco, imbarazzante.
Si sperava che – quantomeno – le malefatte venissero commesse fuori dalle mura di Palazzo Montecitorio e di Palazzo Madama, fuori da quei luoghi sacri cui la società civile affida fiducia, sogni, speranze, la propria stessa vita e quella dei propri familiari.
Ed invece …
Divelte con soddisfazione ed ingordigia le porte dei due Palazzi, la peste nera – camuffata da sirena istigatrice di compravendita di voto parlamentare e corruzione di deputato/senatore – ha fatto il suo ingresso dentro, proprio dentro, le sacre mura di un qualcosa che appartiene solo ed unicamente al Popolo: la Casa del Voto, che è poi anche la Casa della Democrazia e della Libertà.
Di mercato di voto in parlamento se ne discute con insistenza da circa un anno.
L’on. Scilipoti il più famoso – sospettato e presunto – contagiato dal morbo della nera patologia pestilenziale.
Ma continuano ad essere svelate anche altre, tentate, corruzioni similari.
Lo ha fatto lo scorso 23 ottobre Antonio Padellaro – Direttore de Il Fatto Quotidiano, giornalista di notoria serietà, fama ed integrità, personale e professionale – il quale, nel pezzo intitolato “Comprano i deputati e nessuno fiata”, ha scritto testualmente: “non uno, ma tre deputati di Fli (gli onorevoli Di Biagio, Muro e Conte) interpellati dalla nostra Sandra Amurri denunciano di essere stati avvicinati dall’addetto alla bisogna Verdini che offriva ‘cinque cose’ in cambio del loro voto”.
Domanda strettamente giuridica: ma gli elettori, quelli che hanno votato e continuano a mantenere a Roma questi galantuomini che vendono il voto che gli è stato gelosamente affidato, cosa possono fare? Possono sporgere denuncia alla Procura della Repubblica?
Risposta strettamente giuridica: certo che lo possono fare! Direttamente, da soli, senza l’intermediazione di politici o di avvocati di sorta, nell’ufficio di qualsiasi Procura della Repubblica o di qualsiasi Comando di Polizia o di Carabinieri. Non basta, lo possono fare in qualunque posto sperduto d’Italia, giacché compete agli Organi che ricevono la stessa denuncia l’obbligo (obbligo non facoltà) di trasmetterla immediatamente alla Procura territorialmente competente. Nel nostro caso la competenza territoriale è presumibilmente spettante alla Procura della Repubblica di Roma.
Di fiore in fiore giuridico, dalla domanda alla risposta passiamo alle riflessioni… ed è qui che, purtroppo, casca l’asino.
Ad oggi il nostro sistema penale non riconosce al denunciante-cittadino-elettore il diritto di assumere il ruolo processuale di “persona offesa” del reato di corruzione commesso dal parlamentare che vende il proprio voto. Ergo, non gli riconosce il diritto di potere seguire il percorso della denuncia presentata, di potere indicare elementi di prova “a carico”, di potere opporsi alla eventuale richiesta di archiviazione avanzata dal Pubblico Ministero, di potere partecipare attivamente al processo penale.
Strettamente tecniche le ragioni.
La “corruzione” è un reato introdotto nel nostro codice penale nel 1930, quando mai nessuno avrebbe potuto immaginare che qualcuno fosse in grado di sperperare soldi in acquisto di voti parlamentari, e quando si riteneva che le uniche situazioni “corruttibili” fossero quelle legate agli abusi dei dipendenti pubblici, offensive solo nei confronti della Pubblica Amministrazione quale ideale Datore di Lavoro.
La fantasia del Guardasigilli Rocco, e di chi con lui scrisse il nostro codice penale, non riuscì a fotografare anzi tempo lo sfacelo morale in cui oggi siamo caduti …..
Del tutto logico che in quel contesto storico l’unico reato del codice penale che prendesse in considerazione il cittadino-elettore quale persona offesa fosse l’ “attentato contro i diritti politici dei cittadini” (art. 294 c.p.), che punisce con la reclusione sino a cinque anni “chiunque con violenza, minaccia o inganno impedisce in tutto o in parte l’esercizio di un diritto politico, ovvero determina taluno a esercitarlo in senso difforme dalla sua volontà”. Caso scolastico: chi staziona dinanzi alle cabine elettorali e distribuisce pezzi da cinquanta euro…
Per ciò che invece riguarda l’ipotetica “corruzione del parlamentare al fine di deviare il proprio voto”, il buio è il più totale. Nessuna possibilità di assumere la posizione di persona offesa in qualità di “elettore offeso e frodato”; nessun diritto processuale connesso ad uno dei reati più eticamente gravi e ripugnanti.
Un buco legislativo tanto incolmabile quanto assolutamente inaccettabile.
E a questo punto io mi chiedo (non so più quanto volte mi sia fatta questa domanda):
– Possibile che nessuno in Parlamento abbia ritenuto suo dovere alzare la mano e chiedere l’introduzione nel sistema di questo nuovo reato?
– Possibile che nessuno si sia accorto di questo clamorosa dimenticanza normativa?
– Possibile che il nostro codice penale sia stato riempito di centinaia di integrazioni bis, quater, decies, sexies, chi più ne ha più ne metta, e nessuno abbia avuto il coraggio, o la voglia, o l’accortezza, o l’attenzione, di pensare ad un art. 319 (Corruzione per atto contrario ai doveri d’ufficio) “bis”, in danno dell’elettorato?
– Possibile che nessuno dei numerosissimi deputati e senatori “giuristi” seduti in Parlamento abbia fatto caso a questo “piccolo” tema di diritto?
Ai tempi dei Guardasigilli Rocco chi faceva politica dilapidava patrimoni personali pur di inseguire la passione partitica…
… e chi aveva l’onore di potere giurare fedeltà alla Nazione e di mettere piede in Parlamento, ne baciava ossequioso il primo gradino…
… e chi si proclamava giurista, sui libri di diritto ci perdeva la vista…
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