Con questa motivazione il Tribunale di Roma, sez. II civ., con la sentenza num. 8427 del 26 aprile 2012, ha riconosciuto il diritto alla retribuzione ai medici che durante gli anni 1983 – 1991 hanno frequentato le scuole di specialità delle Facoltà di Medicina e chirurgia in Italia senza ricevere la borsa di studio mensile.
I ricorrenti, che prima dell’anno accademico 1993/94 risultavano tutti iscritti a un corso di specializzazione, chiedevano la condanna della Presidenza del consiglio dei ministri alla corresponsione della remunerazione prevista dall’articolo 6 del decreto legislativo n. 257 del 1991, ovvero al risarcimento dei danni per la mancata tempestiva attuazione delle direttive Cee o, in subordine, la condanna delle amministrazioni per ingiustificato arricchimento.
Il decreto n. 257/1991 aveva infatti disposto il diritto alla retribuzione a partire da quello stesso anno, senza riconoscere il dovuto per gli anni precedenti.
Punctum dolens della controversia era la tardiva attuazione delle norme comunitarie e, in particolare, i criteri minimi di coordinamento delle disposizioni amministrative degli Stati membri relative alla disciplina delle condizioni di accesso alla formazione dei medici specialisti e al conseguimento del relativo titolo professionale.
I giudici di primo grado hanno chiaramente affermato che “Il legislatore italiano stabilendo a favore dei medici specializzandi un diritto alla indennità, ha in realtà attuato la direttiva comunitaria (…). Solo che il legislatore nazionale lo ha fatto con ritardo, ed ha riconosciuto quel diritto a partire dal 1991, escludendo dal beneficio i medici ammessi alla specializzazione prima di quell’anno”.
Ed è proprio qui che si rinviene la violazione del diritto, cioè “nel ritardo con cui la norma interna ha recepito la direttiva comunitaria”. Pertanto il diritto all’indennità risulta leso per ritardo nell’attuazione della norma comunitaria.
Il Tribunale romano precisa anche che la domanda degli attori deve essere interpretata alla stregua di un’istanza di “risarcimento del danno extracontrattuale subito e, non già di adempimento di obbligo contrattuale”. Proprio per questo il giudice esclude la legittimazione passiva dei Ministeri convenuti, ma non quella della Repubblica italiana. Sulla determinazione del danno, infine, si precisa che “il danno da risarcire è ovviamente pari alle retribuzioni che il medico avrebbe percepito se la regola comunitaria fosse stata tempestivamente introdotta nell’ordinamento italiano”.
Qui il testo integrale della sentenza del Tribunale di Roma n. 8427 del 26 aprile 2012
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