Con la pubblicazione del cd. ‘‘Decreto Fare’’ (d.l. nr. 69/2013), nella G.U. del 20.08.2013, è stato reintrodotto ‘‘l’obbligo di Mediazione’’ – per determinate materie.
Si riportano di seguito i passaggi più significativi del Decreto in quaestio:
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‘‘a) Mediazione: … accordo amichevole per la composizione di una controversia, anche con formulazione di una proposta per la risoluzione della stessa’’ (ex Capo I, art. 1);
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‘‘(la) Mediazioneècondizione di procedibilità della domanda giudiziale …’’ (ex Capo II, art. 5, comma 1bis);
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‘‘… le parti devono partecipare con l’assistenza dell’Avvocato’’ (ex Capo II, art. 8, comma 1);
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‘‘… l’accordo che sia stato sottoscritto dalle parti e dagli stessi Avvocati costituisce titolo esecutivo … . Gli Avvocati attestano e certificano la conformità dell’accordo alle norme imperative e all’ordine pubblico’’ (ex Capo II, art. 12, comma 1);
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‘‘gli Avvocati iscritti all’Albo sono di diritto mediatori …’’ (ex Capo III, art. 16 comma 4bis).
Ebbene, le disposizioni testè citate non fanno altro che ‘‘porre in luce’’ o meglio ‘‘porre in pratica’’ un nuovo concetto di giustizia.
Più specificatamente, l’istituto giuridico della mediazione – così come strutturato – pare voglia ‘‘ampliare’’ la propria direzione, andando a ‘‘soddisfare’’ e dunque ‘‘garantire’’ ai cittadini un concetto esteso di tutela.
Dalle neo-disposizioni, infatti, emerge un nuovo ruolo dell’accordo (tra le parti), il quale non detiene più l’unica funzione di raggiungere una ‘‘soluzione partecipata e condivisa’’ (in qualche modo, libera ed autodeterminata) alla lite ma si fa garante di una ‘‘valutazione tecnico-giusta’’ del caso controverso già in fase pre-processuale – ovvero nella fase propedeutica o alternativa al giudizio (rispettivamente, in base al risultato negativo o positivo della Mediazione stessa).
A tal preciso riguardo, diviene fondamentale ‘‘la professionalità’’, ‘‘la validità’’ degli operatori giuridici (obbligatoriamente) preposti, ovvero degli Avvocati – detentori di quella giusta preparazione che solo un esperto di diritto può avere.
Questi ultimi, infatti, sono chiamati ad ‘‘assistere’’ al meglio il proprio cliente già (!) nella fase pre-processuale – consigliando la parte sulla scelta della migliore, giusta soluzione.
Il legale è chiamato dunque:
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sia all’analisi-tecnica della vis contenziosa;
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sia a trovare un equilibrio nella formulazione dell’accordo, in modo che quest’ultimo divenga un appropriato strumento giuridico (conforme alle norme imperative e all’ordine pubblico).
Insomma, pare si sia giunti al tanto auspicato, necessario coordinamento tra l’attività svolta avanti al mediatore e quella che ha luogo, eventualmente, avanti al giudice – soprattutto in termini di operatori preposti e di diritto positivo.
La nuova mediazione, così come disposta, pare non voglia essere più ‘‘un iter a vuoto’’, o ‘‘un mero tentativo di pace’’, ma intende accogliere un preciso e puntuale fine: garantire alle parti – già in fase pre-processuale – una <<giusta>>, tecnicavalutazione della propria posizione giuridica.
Pertanto, rispetto a chi oggi si interroga sul ruolo della mediazione – domandandosi ‘‘qual è il senso di rendere obbligatorio l’uso della mediazione?’’
Si può provare a rispondere dicendo che la mediazione non è più una mera parentesi ibrida ma è già diritto positivo/obbligo e dunque è già giustizia.
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