Hanno infatti i numero di ruolo 3 e 4 i ricorsi oggetto del sindacato di legittimità.
Il primo ricorso ruota intorno all’ordinanza 12 aprile 2011 del TAR del Lazio, promosso dall’OUA ed altri contro il Ministero della giustizia e avente ad oggetto la legittimità costituzionale degli artt. 5, c. 1° primo, secondo e terzo periodo e 16, c. 1°decreto legislativo 04/03/2010 n. 28 (Procedimento civile – Disciplina della mediazione finalizzata alla conciliazione delle controversie civili e commerciali – Obbligatorietà del procedimento di mediazione per le controversie nelle materie elencate dall’art. 5 del decreto legislativo n. 28 del 2010, configurazione del preventivo esperimento di esso come condizione di procedibilità della domanda giudiziaria. Procedimento civile – Disciplina della mediazione finalizzata alla conciliazione delle controversie civili e commerciali – Prevista abilitazione degli enti pubblici o privati che diano garanzie di serietà ed efficienza a costituire gli organismi deputati a gestire il procedimento di mediazione).
I parametri costituzionali di cui si lamenta la violazione sono gli artt. 24 e 77 Costituzione, in relazione ad art. 60, lett. c) e n) legge 18/06/2009 n. 69.
Di seguito le parti costituite:
Per l’Organismo Unitario dell’Avvocatura -O.U.A. ed altri: Giorgio ORSONI, Mariagrazia ROMEO, Mario SANINO;
per AIAF, Associazione italiana degli avvocati per la famiglia e per i minori: Giuliano SCARSELLI;
per “Associazione degli Avvocati Romani” e “Agire e Informare”: Giampiero AMORELLI, Dorodea CIANO;
per Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Firenze: Nino SCRIPELLITI, Gaetano VICICONTE;
per Unione Nazionale delle Camere Civili: Giuliano SCARSELLI, Antonio DE NOTARISTEFANI DI VASTOGIRARDI, Francesco STORACE;
per Organismo di mediazione ADR Center Spa: Rodolfo CICCHETTI;
Avv. STATO Maurizio DI CARLO
per Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Milano (Interveniente ad adiuvandum): Paolo GIUGGIOLI, Marilisa D’AMICO, Lotario DITTRICH;
per Società Italiana Conciliazione Mediazione e Arbitrato Srl (SIC&A) (Interveniente ad opponendum) e per Associazione Nazionale Mediatori e Conciliatori (Interveniente ad opponendum): Maria Cristina STRAVAGANTI;
per Assomediazione – Associazione Italiana Organismi Privati di Mediazione e di Formazione per la Mediazione (Interveniente ad opponendum): Francesco FRANZESE, Teodoro RUSSO;
per Unioncamere – Unione Italiana delle Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura ed altri (Interveniente ad opponendum): Beniamino CARAVITA di TORITTO, Giorgio MEO.
Il secondo ricorso è stato promosso invece dall’ordinanza 18 novembre 2011 del Tribunale di Genova, all’interno della causa S. F., G. F. e V. F. c/ Condominio Villini di Pieve, e ha ad oggetto il sindacato costituzionale dell’art. 2653, c. 1° n. 1 codice civile; art. 5 decreto legislativo 04/03/2010 n. 28; art. 16 decreto ministeriale 10/10/2010 n. 180, come modificato da decreto ministeriale 06/07/2011 n. 145 (Procedimento civile – Disciplina della mediazione finalizzata alla conciliazione delle controversie civili e commerciali – Obbligatorietà del procedimento di mediazione per le controversie nelle materie elencate dall’art. 5 del decreto legislativo n. 28 del 2010, configurazione del preventivo esperimento di esso come condizione di procedibilità della domanda giudiziaria; Procedimento di mediazione per le controversie nelle materie elencate dall’art. 5 del decreto legislativo n. 28 del 2010 – Prevista onerosità congiuntamente alla obbligatorietà – Subordinazione dell’accesso alla funzione giurisdizionale al pagamento di una somma non irrisoria di denaro ad un organismo che potrebbe avere natura privata; Indennità spettanti agli organismi di mediazione – Possibilità di non aderire al procedimento di mediazione ed evitare il pagamento delle “spese di mediazione” – Espressa previsione per la parte convenuta e non per la parte attrice; Procedimento di mediazione per le controversie in materia di diritti reali – Possibilità di trascrivere la domanda di mediazione e direttamente il verbale di mediazione, con efficacia “prenotativa” della prima anche rispetto al provvedimento giurisdizionale conclusivo del procedimento giudiziario – Omessa previsione.).
I parametri costituzionali di cui si lamenta la violazione sono gli artt. 3 e 24 Costituzione.
L’Avv. STATO è Maurizio DI CARLO.
Per Consiglio nazionale forense (Interveniente ad adiuvandum): Massimo LUCIANI
In entrambi i ricorsi, relatore della causa sarà il giudice Alessandro Criscuolo, proveniente dalla Cassazione, dove è stato presidente della prima sezione civile.
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