Affetto da dislessia e disgrafia, il ventunenne ligure sostiene i suoi esami di maturità professionale agraria e li supera, ma per farlo ha dovuto ricorrere al potere del Tar.
Nonostante il giudizio negativo degli insegnanti sull’ idoneità del ragazzo, il giudice delegato aveva accolto, il 18 giugno scorso, con decreto n. 208/2012, la domanda di misure cautelari provvisorie, disponendo che lo studente fosse ammesso all’esame con riserva.
Ciò sul presupposto che “il raffronto tra le pagelle e la documentazione prodotta costituiscono elementi sufficienti ai meri fini d’urgenza”, e giacché la natura e gli effetti del provvedimento impugnato sarebbero stati irreversibili per la parte ricorrente.
I genitori dello studente hanno lamentato, soprattutto, un’ingiustificata “insensibilità” nei confronti del figlio, in sede di esame finale, da parte di quegli stessi professori che “per tutto l’anno scolastico lo avevano trattato come tutti gli altri”.
Così, a seguito del provvedimento cautelare, il giovane eroe sostiene gli agognati esami e raggiunge il voto minimo per superarli.
E come nelle fiabe, per fortuna arriva anche qui il lieto fine.
Nel caso di specie, si tratta della sentenza n.1010/2012 del Tar Genova, seconda sezione, depositata il 12 luglio scorso, con la quale i giudici accolgono il ricorso della famiglia del giovane, contro il provvedimento di non ammissione all’esame.
Il Tar Genova sul punto non ha dubbi: “il ricorrente è stato ammesso alle prove dell’esame in questione, che ha superato, con la votazione di 60/100”, di conseguenza, “l’intervenuto superamento delle prove d’esame de quibus comprova l’illegittimità dell’impugnato provvedimento di non ammissione alle medesime, basato sulla votazione insufficiente attribuita in alcune materie”.
I giudici rilevano, in particolare, il fatto che lo studente presentasse a fine anno tre insufficienze relative agli unici tre corsi privi di appositi programmi personalizzati per alunni affetti da Dsa (Disturbi specifici di apprendimento).
A tal proposito, giova sottolineare, infatti, che a norma dell’articolo 5 della legge 170/2010 (recante “Nuove norme in materia di disturbi specifici di apprendimento in ambito scolastico”) “Gli studenti con diagnosi di DSA hanno diritto a fruire di appositi provvedimenti dispensativi e compensativi di flessibilità didattica nel corso dei cicli di istruzione e formazione e negli studi universitari”.
Programmi ad hoc, dunque, che gli insegnanti dei corsi in questione non avevano predisposto.
Secondo elemento sul quale i giudici del Tar si sono soffermati attiene al superamento con profitto delle prove di esame da parte del ragazzo.
Tali elementi sono bastati a spingere il tribunale ad accogliere il ricorso dei genitori, con una sentenza breve che annulla il provvedimento di non ammissione dello studente all’esame di stato, e ordina all’Amministrazione di dare esecuzione a quanto disposto.
Per fortuna.. tutto è bene quel che finisce bene.
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