Decreto Pensioni e Reddito di cittadinanza in vigore: tutte le misure approvate

Scarica qui il testo integrale del Decreto pubblicato in Gazzetta

Redazione 29/01/19
Il famoso Decretone su Pensioni e Reddito di cittadinanza è stato pubblicato in Gazzetta ufficiale, dopo la firma presidente della Repubblica Sergio Mattarella. Lo si può trovare cercando sul portale della bibbia delle leggi italiane il testo del DECRETO-LEGGE 28 gennaio 2019, n. 4, “Disposizioni urgenti in materia di reddito di cittadinanza e di pensioni”.

Il provvedimento contiene appunto tutte le norme di attuazione delle due misure bandiera del Governo Conte: il Reddito di cittadinanza e il pacchetto pensioni (quota 100 in primis, ma non solo).

Scarica qui il testo integrale del Decreto 

Il provvedimento in questione era stato varato lo scorso 17 gennaio dal Consiglio dei ministri. Oggi è in Gazzetta ufficiale, pronto a cominciare l’iter di conversione in Legge al Senato. Ne fanno parte 29 articoli, suddivisi in:

  • Capo I Disposizioni urgenti in materia di Reddito di cittadinanza,
  • Capo II Trattamento di pensione anticipata «quota 100» e altre disposizioni pensionistiche
  • Capo III Disposizioni finali

Consulta lo speciale Reddito di cittadinanza e Quota 100

Riepiloghiamo le misure contenute nel Decreto.

Reddito di cittadinanza 

E’ istituito, a decorrere dal mese di aprile 2019, il Reddito di cittadinanza, di seguito denominato «Rdc», quale misura fondamentale di politica attiva del lavoro a garanzia del diritto al lavoro.Può arrivare a 780 euro al mese per un single in affitto, e a 1330 euro per un nucleo familiare di quattro persone maggiorenni.
Il Rdc e’ riconosciuto ai nuclei familiari in possesso cumulativamente, al momento della presentazione della domanda e per tutta la durata dell’erogazione del beneficio, dei seguenti requisiti:
• cittadinanza italiana o di Paesi facenti parte dell’Unione europea, ovvero suo familiare che sia titolare del diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno permanente, ovvero cittadino di Paesi terzi in possesso del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo;
• residente in Italia per almeno 10 anni, di cui gli ultimi due, considerati al momento della presentazione della domanda e per tutta la durata dell’erogazione del beneficio, in modo continuativo;
• Isee inferiore a 9.360 euro;
• un valore del patrimonio immobiliare, come definito a fini ISEE, diverso dalla casa di abitazione, non superiore ad una soglia di euro 30.000;
• un valore del patrimonio mobiliare, come definito a fini ISEE, non superiore a una soglia di euro 6.000, accresciuta di euro 2.000 per ogni componente il nucleo familiare successivo al primo, fino ad un massimo di euro 10.000, incrementato di ulteriori euro 1.000 per ogni figlio successivo al secondo; i predetti massimali sono ulteriormente incrementati di euro 5.000 per ogni componente con disabilità, come definita a fini ISEE, presente nel nucleo;
• un valore del reddito familiare inferiore ad una soglia di euro 6.000 annui. La predetta soglia e’ incrementata ad euro 7.560 ai fini dell’accesso alla Pensione di cittadinanza. In ogni caso la soglia e’ incrementata ad euro 9.360 nei casi in cui il nucleo familiare risieda in abitazione in locazione, come da dichiarazione sostitutiva unica (DSU) ai fini ISEE;

Quota 100

Quota 100 è la più importante misura di riforma del pacchetto pensioni, indirizzata a un graduale smantellamento della Legge Fornero. Grazie a questa misura, introdotta in via sperimentale per tre anni, dal 2019 al 2021, si può andare in pensione con 62 anni di età e 38 anni di contributi.

In particolare, come affermato nel testo, In via sperimentale per  il  triennio  2019-2021,  gli  iscritti all’assicurazione generale obbligatoria  e  alle  forme  esclusive  e sostitutive della medesima, gestite dall’INPS, nonche’ alla  gestione separata, possono conseguire il diritto  alla  pensione  anticipata  al raggiungimento  di  un’eta’  anagrafica  di  almeno  62  anni  e   di un’anzianita’ contributiva minima di 38  anni,  di  seguito  definita «pensione quota 100». Il diritto conseguito entro il 31 dicembre 2021 puo’ essere esercitato  anche  successivamente  alla  predetta  data, ferme restando le disposizioni del presente articolo. Il requisito di eta’ anagrafica di cui  al  presente  comma,  non  e’  adeguato  agli incrementi  alla  speranza  di  vita.

Pensione anticipata

Si può raggiungere la pensione anticipata senza scatti per aspettative di vita: il requisito resta a 42 anni e dieci mesi per gli uomini e 41 anni e dieci mesi per le donne. Viene però introdotta però una finestra trimestrale fra maturazione del diritto e decorrenza pensione.

Opzione donna

Come già annunciato, è stata prorogata Opzione donna. In base a questa possibilità di uscita, l  diritto  al   trattamento   pensionistico   anticipato   e’ riconosciuto, secondo le regole di calcolo del  sistema  contributivo previste dal decreto legislativo 30 aprile 1997, n.180, nei confronti delle lavoratrici che  entro  il  31  dicembre  2018  hanno  maturato un’anzianita’ contributiva pari o superiore  a  35 anni  e un’eta’ pari o superiore a 58 anni per le lavoratrici dipendenti e  59 anni per le lavoratrici autonome. Il predetto  requisito  di  eta’ anagrafica non e’ adeguato agli incrementi alla speranza di vita.

Lavoratori precoci

Anche nel caso della pensione per i lavoratori precoci, non ci sono aumenti aspettative di vita fino al 2026, ma una nuova finestra trimestrale. Il requisito resta quindi a 41 anni di contributi (non sale a 41 anni e cinque mesi).

Ape sociale

Il famoso anticipo pensionistico per alcune categorie di lavoratori con almeno 63 anni di età che appartengono a una delle quattro categorie previste: disoccupati, caregiver, lavoratori con disabilità almneo al 74%, addetti a mansioni gravose, è stato prorogato anche nel 2019. Si potrà quindi ancora fare domanda.

Riscatto periodi non coperti di contribuzione 

In via sperimentale, per il triennio 2019-2021, gli iscritti all’assicurazione generale obbligatoria per l’invalidita’, la vecchiaia e i superstiti dei lavoratori dipendenti e alle forme sostitutive ed esclusive della medesima, nonche’ alle gestioni speciali dei lavoratori autonomi, e alla gestione separata di cui all’articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, privi di anzianita’ contributiva al 31 dicembre 1995 e non gia’ titolari di pensione, hanno facolta’ di riscattare, in tutto o in parte, i periodi antecedenti alla data di entrata in vigore del presente decreto compresi tra la data del primo e quella dell’ultimo contributo comunque accreditato nelle suddette forme assicurative, non soggetti a obbligo contributivo e che non siano gia’ coperti da contribuzione, comunque versata e accreditata, presso forme di previdenza obbligatoria. Detti periodi possono essere riscattati nella misura massima di cinque anni, anche non continuativi.

Redazione

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