Lo ha fatto con una circolare (la numero 109 del 16 novembre 2018) che fornisce ai futuri mamma e papà iscritti alle Gestioni separate, istruzioni operative per far valere il proprio diritto all’indennità, anche se non possono contare su un contratto di lavoro subordinato.
Questo alla luce delle novità introdotte con la Legge n.81 del 22 maggio 2017 (il cosiddetto Jobs act autonomi), proprio in materia indennità genitoriali e congedi.
Vediamo in dettaglio le novità previste dalla legge e le istruzioni operative Inps in merito alle condizioni per ottenere l’indennità di maternità e paternità per lavoratori autonomi, iscritti alla Gestione separata Inps: dall’erogazione confermata a prescindere dall’effettiva astensione lavorativa alle nuove modalità di fruizione del congedo.
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Maternità e paternità lavoratori autonomi: le novità del Jobs act
Il cosiddetto Jobs act autonomi (la legge n.81 del 22 maggio 2017) ha introdotto diverse modifiche al Testo unico in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità (D.lgs n. 151/2001). Tutto questo nell’ottica di garantire un’adeguata tutela del lavoro autonomo non imprenditoriale e di favorire l’articolazione flessibile nei tempi e nei luoghi di lavoro subordinato.
Maternità e paternità lavoratori autonomi: a prescindere dall’astensione lavorativa
È stato affermato dall’Istituto di previdenza il diritto all’indennità di maternità o paternità in favore delle lavoratrici e dei lavoratori iscritti alla Gestione separata, a prescindere dall’effettiva astensione dall’attività lavorativa. La tutela della maternità obbligatoria non è più subordinata all’obbligo di astensione dal lavoro.
Come specificato nella circolare infatti, la generalità delle lavoratrici e dei lavoratori iscritti alla Gestione separata (sia parasubordinati che liberi professionisti), comporta che la tutela della maternità c.d. obbligatoria non è più condizionata, a differenza del previgente regime normativo, all’obbligo di astensione dall’attività lavorativa.
La riforma si applica sia agli eventi “parto” sia alle adozioni o affidamenti preadottivi nazionali o internazionali.
Ai fini dell’erogazione dell’indennità di maternità o paternità continua ad essere necessario il possesso, da parte del soggetto richiedente, del requisito contributivo delle tre mensilità, dovute o versate, comprensive dell’aliquota maggiorata, nei dodici mesi antecedenti l’inizio del periodo indennizzabile.
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Maternità e paternità autonomi: parto prematuro e parto successivo alla data
Anche in caso di parto fortemente prematuro (ossia quello avvenuto in data antecedente all’inizio del periodo indennizzabile), nonché di parto avvenuto successivamente alla data presunta, l’indennità di maternità o paternità viene erogata a prescindere dall’effettiva astensione dal lavoro, anche nel caso in cui il periodo indennizzato, per effetto degli eventi sopra menzionati, superi i cinque mesi e un giorno.
Maternità e paternità lavoratori autonomi: flessibilità del congedo
Per gli iscritti alla Gestione separata che vogliano astenersi dal lavoro durante i periodi di maternità/paternità, continuano a trovare applicazione le disposizioni in materia di flessibilità del congedo di maternità (articolo 20 del T.U.).
Non è più necessario comunque produrre all’INPS la certificazione medica che la lavoratrice deve comunque acquisire prima dell’inizio della flessibilità e produrre al proprio committente. Resta invece, l’obbligo per la lavoratrice di comunicare all’Istituto la scelta di avvalersi della flessibilità, al fine di consentire l’individuazione del periodo di riferimento nel quale verificare la presenza dei tre mesi di contribuzione, che coincide con i dodici mesi interi precedenti l’inizio del diverso periodo di congedo richiesto dall’interessata. Tale comunicazione è effettuata dalla lavoratrice stessa, selezionando la dichiarazione di avvalersi della flessibilità, nella domanda telematica di indennità di maternità.
Maternità e paternità lavoratori autonomi: sospensione o rinvio congedo
Vengono poi fornite istruzioni in caso di rinvio e sospensione del congedo di maternità o paternità per ricovero del figlio. In una situazione di questo tipo non è più necessario rendere all’INPS le dichiarazioni di responsabilità, l’attestazione medica nella quale si dichiara la compatibilità del proprio stato di salute con la ripresa dell’attività lavorativa e la dichiarazione contenente la data delle dimissioni del bambino. Servono le sole comunicazioni della data di sospensione e della data di fine della sospensione.
Maternità e paternità autonomi: le domande di prestazione
Come specificato nella circolare, le domande di prestazione che hanno ad oggetto periodi di congedo di maternità o paternità devono essere gestite in questo modo:
- i periodi di congedo di maternità o paternità iniziati in data coincidente o successiva al 14 giugno 2017, devono essere indennizzati, a prescindere dall’accertamento dell’effettiva astensione dall’attività lavorativa;
- i periodi di congedo conclusi prima del 14 giugno 2017, non sono indennizzati a prescindere dall’accertamento della astensione dall’attività lavorativa. Questi periodi, quindi, sono indennizzati solo a fronte dell’effettiva astensione;
- infine, sono indennizzati i periodi di congedo in corso di fruizione alla data del 14 giugno 2017. Per i giorni antecedenti alla predetta data l’indennizzo si ha solo in caso di accertata astensione dal lavoro. Mentre i giorni successivi all’entrata in vigore della riforma devono essere indennizzati a prescindere dall’accertamento di tale astensione.
Congedo parentale lavoratori autonomi
Il congedo parentale può essere fruito per un periodo di tempo di sei mesi fino ai tre anni del bambino (non più uno) o dall’ingresso in famiglia del minore l’arco temporale di fruizione del congedo parentale.
Il congedo parentale può essere fruito anche in modo frazionato a mesi o a giorni, ma non ad ore.
Se la fruizione del congedo parentale indennizzato è effettuata dopo il primo e fino al terzo anno di vita o dall’ingresso in famiglia/Italia del minore, il trattamento economico è corrisposto solamente a condizione che risultino accreditate almeno tre mensilità con contribuzione maggiorata nei dodici mesi precedenti l’inizio del periodo indennizzabile di congedo parentale richiesto.
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