Queste indennità, infatti, possono essere erogate solo se i richiedenti hanno proceduto a versare regolarmente i contributi previdenziali per quel determinato periodo in cui si è usufruito dell’indennità in questione.
Tuttavia, se i richiedenti hanno diritto al sopraccitato esonero contributivo e hanno fatto domanda per lo stesso, possono comunque richiedere l’indennità di maternità o di paternità e questi saranno liquidati, salvo ulteriori controlli sull’effettivo accesso all’esonero.
In poche parole, se la domanda di esonero contributivo non dovesse venire accolta, i richiedenti saranno costretti a restituire le indennità ricevute.
Vediamo nei prossimi paragrafi tutti i chiarimenti del Messaggio Inps numero 3216.
Scarica il Messaggio n. 3216 del 24settembre 2021 in Pdf
Maternità e malattia lavoratori autonomi con esonero contributi
I lavoratori iscritti alle Gestioni speciali autonome degli artigiani ed esercenti attività commerciali e gli iscritti alla Gestione speciale autonoma dei coltivatori diretti, coloni e mezzadri che si trovano nelle condizioni per usufruire dell’esonero contributivo e che lo hanno richiesto, potranno fare domanda per le indennità di maternità/paternità e malattia producendo una dichiarazione di responsabilità nella quale i richiedenti dovranno attestare di avere chiesto l’esonero contributivo ai sensi della normativa vigente.
Le strutture territoriali potranno procedere con la liquidazione delle indennità richieste, che saranno visibili nell’estratto conto con una nota che specifica che l’indennità è stata accreditata con riserva.
L’Istituto specifica che le indicazioni per le indennità di maternità e paternità per i lavoratori agricoli autonomi arriveranno con una successiva comunicazione.
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Maternità e malattia con esonero contributi per lavoratori iscritti alla Gestione separata
Per gli iscritti alla Gestione separata viene innanzitutto specificato che sono esclusi dall’esonero contributivo i soggetti per i quali la contribuzione previdenziale è assolta dall’azienda committente.
Inoltre, il Messaggio numero 3216 ricorda che gli iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie e i pensionati non possono accedere alle indennità di maternità, congedi parentali, malattia e degenza ospedaliera.
Una volta fatte queste premesse, per i lavoratori iscritti alla Gestione separata che possiedono i requisiti richiesti per l’esonero contributivo sarà possibile fare domanda per le indennità in questione presentando una dichiarazione di responsabilità in maniera analoga a quanto disposto per i lavoratori autonomi.
Esonero contributivo autonomi: verifica del calo di fatturato
Un altro importante chiarimento da parte dell’Inps arriva con il Messaggio numero 3217, sempre del 24 settembre.
Questo riguarda le modalità di verifica del requisito del calo di fatturato o dei corrispettivi per i soggetti che abbiano iniziato l’attività nel corso dell’anno 2019. Dopo aver acquisito il parere del Ministero del lavoro, viene precisato che la verifica avverrà sulla base dell’importo medio mensile.
In poche parole, l’accesso all’esonero richiede che l’ammontare medio mensile del fatturato o dei corrispettivi dell’anno 2020 deve essere inferiore almeno del 33% rispetto all’ammontare medio mensile del fatturato o dei corrispettivi dell’anno 2019.
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