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Con ordinanza n. 18008/2018 la Suprema Corte di Cassazione ha disposto a favore dell’ ex coniuge l’assegno del figlio maggiorenne non autosufficiente convivente.
La questione era stata posta in luce dall’ ex marito che proponeva ricorso contro la decisione della Corte d’ Appello di Bologna che pronunciando il divorzio pose a suo carico l’ obbligo di versare un contributo mensile a favore dei tre figli tutti maggiorenni, disponendo il pagamento diretto di una certo importo ciascuno a favore dei figli , di cui il terzo figlio avente come destinazione la madre.
La Corte territoriale investita argomentava a sua difesa che l’ obbligo alla corresponsione diretta della somma a titolo di contributo per il figlio maggiorenne ma non economicamente autosufficiente era suscettibile di deroga qualora il figlio coabitasse con uno dei genitori considerando gli oneri della convivenza.
Pertanto secondo la Corte legittimati erano sia figlio che genitore erano a percepire la somma spettante.
La Suprema Corte riteneva fondata la decisione della Corte territoriale ritenendo che il genitore non affidatario non poteva pretendere di assolvere la propria prestazione nei confronti del figlio se l’ assegnazione non era stata richiesta da apposita domanda di quest’ ultimo.
“Ai sensi dell’ art. 155 quinquies c.c. ad opera della legge 8 febbraio 2006 n 54 sia il figlio sia il genitore con lui convivente sono titolari di diritti autonomi nonché concorrenti entrambi legittimati a ricevere l’ assegno di mantenimento ( Cass. n. 25300/13)”.
Si ricorda che l’obbligato per poter usufruire delle agevolazione derivanti dal mantenimento occorre che la difficoltà economica sia assoluta e deve altresì integrare una situazione di persistente, oggettiva ed incolpevole indisponibilità di introiti.
Obbligo del mantenimento che in passati orientamenti giurisprudenziali sussisteva anche nel tempo in cui il figlio fosse presso il genitore non collocatario (Tribunale Milano, 17 Luglio 2013).
La Cassazione ha confermato che sia il figlio non autosufficiente che il genitore con cui coabita sono legittimati a percepire la somma dovuta come contributo.
Entrambi infatti sono titolari di diritti autonomi, ancorché concorrenti. Il figlio è titolare del diritto al mantenimento. Il genitore con lui convivente, invece, è titolare del diritto a ricevere il contributo dell’altro genitore alle spese necessarie per tale mantenimento cui materialmente provvede.
Il genitore tenuto a versare l’assegno di mantenimento, quindi, non potendo scegliere la persona nei cui confronti adempiere. In assenza di una espressa domanda del figlio maggiorenne, dunque, è corretto ritenere che il padre sia tenuto a versare l’assegno di mantenimento alla madre con cui coabita il figlio stesso.
Alla luce di quanto premesso la Suprema Corte rigettava il ricorso condannando il ricorrente alla spese.
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