Per farlo, la Legge di Bilancio (contenuta nella Legge 30 dicembre 2021 numero 234) interviene sul Decreto Legislativo 14 settembre 2015 numero 148 ed in particolare sulle disposizioni che riguardano i trattamenti di Cassa Integrazione Guadagni Ordinaria (CIGO) e Straordinaria (CIGS).
Le modifiche si concretizzano soprattutto in un’estensione degli ammortizzatori sociali, aumentando la platea dei datori di lavoro beneficiari (in particolare della CIGS) e ritoccando i requisiti (come l’anzianità di lavoro) richiesti ai lavoratori sospesi o in riduzione di orario.
Con l’obiettivo di fornire chiarimenti circa le novità contenute in Manovra è intervenuto il Ministero del Lavoro con la Circolare numero 1 del 3 gennaio 2022.
Analizziamo le novità in dettaglio.
Manovra 2022: mappa delle novità su sussidi sociali, lavoro e previdenza
Manovra, nuovi ammortizzatori sociali: entrata in vigore
L’entrata in vigore delle disposizioni previste in Manovra decorre dal 1° gennaio 2022. Sul punto, il Ministero del Lavoro chiarisce che le modifiche si riferiscono ai periodi di sospensione o riduzione dell’attività lavorativa decorrenti dalla suddetta data. Al contrario, le stesse non trovano applicazione con riferimento alle richieste di Cassa aventi ad oggetto “periodi plurimensili, a cavallo degli anni 2021-2022, in cui la riduzione / sospensione dell’attività lavorativa sia iniziata nel corso dell’anno 2021, ancorché successivamente proseguita nel 2022”.
Manovra, nuovi ammortizzatori sociali: lavoratori beneficiari
L’articolo 1 commi 191 e 192 della Legge di Bilancio estende la platea dei destinatari dei trattamenti di integrazione salariale (disciplinata agli articoli 1 e 2 del Decreto Legislativo 14 settembre 2015 numero 148).
Con riferimento ai periodi di sospensione o riduzione dell’attività lavorativa decorrenti dal 1° gennaio 2022 possono beneficiare della CIG anche i lavoratori:
- A domicilio;
- Con contratto di apprendistato per la qualifica e il diploma professionale, il diploma di istruzione secondaria superiore e il certificato di specializzazione tecnica superiore (apprendistato di primo livello);
- Con contratto di apprendistato di alta formazione e ricerca (apprendistato di terzo livello).
Prima delle modifiche della Legge numero 234 l’accesso agli ammortizzatori sociali era riservato al solo apprendistato professionalizzante.
Sempre la Manovra dispone che nelle ipotesi di:
- Apprendistato per la qualifica e il diploma professionale;
- Apprendistato di alta formazione e ricerca;
la sospensione o riduzione dell’orario di lavoro determinata a seguito del ricorso alla CIG “non deve pregiudicare, in ogni caso, il completamento del percorso formativo”.
Da ultimo, abrogando l’articolo 2 comma 2 del D.Lgs. n. 148/2015 si estende a tutte le tipologie di apprendistato il ricorso alla Cassa Integrazione Guadagni Straordinaria (CIGS).
Scarica la Circolare numero 1 del 3 gennaio 2022
Manovra, nuovi ammortizzatori sociali: anzianità minima
Il già citato articolo 1 comma 191 della Manovra riduce a trenta giorni (rispetto ai precedenti novanta) l’anzianità minima di lavoro effettivo che i lavoratori sono tenuti a possedere alla data di presentazione della domanda di integrazione salariale, al fine di beneficiare della stessa (articolo 1 comma 2 D.Lgs. n. 148/2015).
Requisito, quello appena citato, che continua a non essere richiesto per i trattamenti di Cassa Integrazione Guadagni Ordinaria (CIGO) per eventi oggettivamente non evitabili.
Manovra, nuovi ammortizzatori sociali: importi
Il trattamento riconosciuto ai dipendenti per i periodi di sospensione o riduzione di orario conseguenti ad una domanda di Cassa integrazione è determinato in misura pari alla retribuzione mensile comunque nel rispetto dei seguenti massimali (validi per l’anno 2021 in quanto quelli relativi al 2022 saranno pubblicati nelle prossime settimane):
- Euro 998,18 lordi mensili per i lavoratori con retribuzione è pari o inferiore a 2.159,48 euro (compresi i ratei delle mensilità aggiuntive);
- Euro 1.199,72 lordi mensili se la retribuzione è superiore a 2.159,48 euro.
Per le domande di Cassa relative a periodi di sospensione o riduzione dell’attività lavorativa decorrenti dal 1° gennaio 2022 l’articolo 1 comma 194 della Legge di Bilancio elimina il cosiddetto “tetto basso” del trattamento di integrazione salariale lasciando, di fatto, un unico massimale quello, per intenderci, pari ad euro 1.199,72 lordi mensili per il 2021.
Manovra, nuovi ammortizzatori sociali: contributo addizionale
Ai sensi dell’articolo 5 D.Lgs. n. 148/2015 le aziende che presentano domanda di CIGO e CIGS sono tenute a corrispondere all’INPS un contributo addizionale, calcolato in misura percentuale rispetto alla retribuzione globale che sarebbe spettata per le ore di lavoro non prestate. Le aliquote da applicare alla retribuzione sono pari a:
- 9% per i periodi di CIG sino a 52 settimane in un quinquennio mobile;
- 12% se le settimane eccedono le 52 ma non le 104 in un quinquennio mobile;
- 15% per i periodi che oltrepassano le 104 settimane in un quinquennio mobile.
L’articolo 1 comma 195 della Manovra modifica l’impianto del contributo addizionale prevedendo, a decorrere dal 1° gennaio 2025 ed “a favore dei datori di lavoro che non abbiano fruito di trattamenti di integrazione salariale per almeno ventiquattro mesi successivi al termine dell’ultimo periodo di fruizione”, un’aliquota ridotta pari a:
- 6% della retribuzione per i periodi di CIGO e CIGS sino ad un limite complessivo di 52 settimane in un quinquennio mobile;
- 9% della retribuzione per i periodi di Cassa eccedenti le 52 settimane ma non le 104 in un quinquennio mobile;
- 15% per i periodi che oltrepassano le 104 settimane in un quinquennio mobile.
Manovra: svolgimento attività lavorativa in costanza di CIG
La Legge di Bilancio (modificando l’impianto di cui all’articolo 8 del D.Lgs. n. 148/2015) prevede che non ha diritto all’integrazione salariale (per le giornate di lavoro effettuate) colui che svolge, nel periodo di sospensione o riduzione dell’orario di lavoro, un’attività di lavoro subordinato di durata superiore a sei mesi nonché di lavoro autonomo.
Al contrario “qualora il lavoratore svolga attività di lavoro subordinato a tempo determinato inferiore a sei mesi” (articolo 1 comma 197 della Legge di Bilancio) il trattamento di integrazione salariale è sospeso per la durata del rapporto stesso.
Scarica la sintesi del Ministero sulla riforma degli ammortizzatori sociali
Manovra, nuovi ammortizzatori sociali: CIGS
Per poter accedere alla Cassa Integrazione Guadagni Straordinaria (in base al nuovo articolo 2-bis del D.Lgs. n. 148/2015 introdotto ad opera dell’articolo 1 comma 193 della Manovra) l’impresa è tenuta ad avere alle proprie dipendenze mediamente più di quindici dipendenti (con riferimento al semestre precedente la data di presentazione della domanda). Il conteggio riguarda tutti i lavoratori compresi:
- Dirigenti;
- Lavoratori a domicilio;
- Apprendisti;
che prestano la loro opera con vincolo di subordinazione sia all’interno che all’esterno dell’azienda.
Vengono inoltre estese le tutele della CIGS (articolo 1 commi 198 e 201 L. n. 234/2021) alle imprese (con più di quindici dipendenti) che non accedono a:
- Fondi di solidarietà bilaterali;
- Fondi bilaterali alternativi;
- Fondo territoriale intersettoriale delle province autonome di Trento e Bolzano.
In tal modo, sottolinea la Circolare del Ministero del Lavoro, l’integrazione salariale straordinaria “viene garantita ai datori di lavoro con più di 15 dipendenti indipendentemente dal settore lavorativo”.
A far data dal 1° gennaio 2022 si prevede inoltre l’accesso alla CIGS, indipendentemente dal requisito occupazionale, a beneficio di:
- Imprese operanti nel settore del trasporto aereo e di gestione aeroportuale, nonché le società da queste derivate e le imprese del sistema aeroportuale;
- Partiti e movimenti politici (oltre alle loro articolazioni e sezioni territoriali);
nei cui confronti sarà applicato il contributo ordinario CIGS pari allo 0,90% della retribuzione imponibile ai fini previdenziali, di cui 0,60% a carico dell’impresa ed il restante 0,30% trattenuto al lavoratore.
Manovra: le nuove causali CIGS
In tema di causali di accesso alla CIGS (riorganizzazione, crisi aziendale o contratto di solidarietà) la Legge numero 234 (articolo 1 comma 199) interviene prevedendo che il programma di riorganizzazione aziendale debba presentare un piano di azioni volte a ridurre le inefficienze della struttura gestionale o produttiva “ovvero a gestire processi di transizione”.
Inoltre, a far dal 1° gennaio 2022 le imprese appaltatrici di servizi di mensa o ristorazione possono accedere ai trattamenti di CIGO – CIGS prescindendo dall’impresa committente presso cui realizzano i servizi. Identica disciplina si applica anche alle imprese appaltatrici di servizi di pulizia.
Da ultimo, viene meno (sempre con decorrenza 1° gennaio 2022) il requisito dell’influsso gestione prevalente, richiesto per i trattamenti di sospensione o riduzione dell’attività lavorativa nei confronti delle imprese artigiane.
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