Manovra Correttiva, mediazione e condono per le liti fiscali fino a ventimila euro

La “Manovra Correttiva” (decreto legge 98 del 2011 in vigore dal 6 luglio) prevede in materia di liti fiscali alcune importanti novità: la conciliazione obbligatoria per le liti con importo fino a 20.000 euro e il condono delle liti fino allo stesso importo di valore.

Le misure varate dal Governo puntano a ridurre il contenzioso pendente e a limitare quello futuro. L’ esigenza di fare cassa unita ad un arretrato difficile da smaltire impone, pertanto, di attuare delle misure eccezionali.

In primo luogo, è stato inserito l’art. 17-bis Il reclamo e la mediazione” al D.Lgs n. 546 del 31 dicembre 1992 che introduce una fase obbligatoria di mediazione per tutte le liti con valore pari o inferiore a 20.000 euro, il cui mancato esperimento della fase di conciliazione comporterà l’inammissibilità del ricorso.

Entro il termine per il ricorso, quindi, il contribuente dovrà notificare all’Agenzia delle Entrate un apposito reclamo contenente la proposta di mediazione con rideterminazione delle somme pretese. L’organo che riceve il reclamo potrà, quindi:

– accogliere la proposta del contribuente (in tal caso la procedura si arresta);

– respingere la proposta di mediazione del contribuente;

– effettuare una proposta di mediazione.

Qualora decorrano inutilmente 90 giorni dalla notifica del reclamo, ovvero l’Agenzia delle Entrate non fornisca risposta entro tale termine, iniziano a decorrere i termini per la proposizione in giudizio.

La Manovra, inoltre, ha previsto un condono che avrà ad oggetto le sole controversie ancora pendenti alla data del 1° maggio 2011, dinanzi alle Commissioni tributarie, al Giudice ordinario o in sede di giudizio di legittimità e che non siano ancora state definite con sentenza, rinviando, per la disciplina di esso, a quanto già previsto dall’art. 16 della Legge n. 282/2002 (Finanziaria 2003).

Il contribuente potrà versare un importo forfettario (che varia da un minimo di 150 euro, per le liti fino a 2 mila euro, ad un massimo del 50%, per le liti di valore superiore ai 2 mila euro e fino ad un massimo di 20 mila euro). Sono liti definibili, comprese nel condono, quelle aventi ad oggetto avvisi di accertamento, provvedimenti sanzionatori ed, in via generale, tutti gli atti impositivi.

Restano, invece, escluse dal condono quelle che hanno ad oggetto un silenzio – rifiuto, diniego di rimborsi, oltre che avvisi di liquidazione, ingiunzioni ed iscrizioni a ruolo.

Renata Carrieri

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